Deliberazione n. 18 del 16/01/2025
Provvedimento del 16 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d'urgenza già adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram senza consenso. L'Autorità conferma l'ingiunzione a impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservarne l'eventuale versione in chiaro, se acquisita dalla piattaforma, per soli fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento è adottato e ratificato in tempi rapidi, coerentemente con la procedura prevista per i casi di c.d. revenge porn.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento d'urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn su Instagram
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento d'urgenza in materia di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica un provvedimento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione, tramite Instagram, di materiale a contenuto sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy. Il caso riguarda una richiesta di intervento dell'interessato per prevenire una possibile pubblicazione o diffusione non consensuale di contenuti destinati a rimanere privati.
Quadro normativo richiamato
Nel provvedimento vengono richiamati:
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza sulle segnalazioni relative al c.d. revenge porn;
- l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l'adozione in via d'urgenza di misure volte a impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell'Autorità.
Segnalazione e attivazione della procedura urgente
La persona interessata ha segnalato all'Autorità di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis e ha chiesto di intervenire presso la piattaforma Instagram indicata. Verificata la riconducibilità della fattispecie alla disciplina speciale, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato l'8 gennaio 2025 una determinazione d'urgenza.
Misure disposte nei confronti della piattaforma
Con il provvedimento urgente il dirigente ha:
- ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
- prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, qualora ottenuto dalla piattaforma, per soli fini probatori e per un periodo di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- richiesto che la conservazione avvenga con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- imposto la tempestiva comunicazione all'Autorità delle misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Ricevute le osservazioni ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e valutata la documentazione in atti, il Garante, nella riunione del 16 gennaio 2025, ratifica il provvedimento d'urgenza n. 2/2025 ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non contiene ulteriori statuizioni sanzionatorie, né indicazioni su importi o criteri di quantificazione della sanzione, trattandosi di misura di urgenza finalizzata esclusivamente a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato al Garante di rientrare in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento dell'Autorità nei confronti della piattaforma Instagram. Il Garante richiama la propria competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, che possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Provvedimento d'urgenza del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 8 gennaio 2025 una determinazione d'urgenza. Con essa ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma per soli fini probatori.
Conservazione probatoria e misure di tutela
La prescrizione impone, in caso di acquisizione del materiale in chiaro, una conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all'Autorità. La misura è finalizzata esclusivamente a tutelare esigenze probatorie, non ad autorizzare un ulteriore trattamento del contenuto.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 16 gennaio 2025, ratifica ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d'urgenza n. 2/2025 adottato dal dirigente competente. Il provvedimento viene quindi confermato nei confronti dei gestori della piattaforma indicati, senza ulteriori misure sanzionatorie o correttive nel testo esaminato.
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