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Legge

L.R. Basilicata 12/2003

"Modifiche alla l.r. 4 febbraio 2003, n. 7 "disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e razionalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2003" ed alla l.r. 7 agosto 2002, n. 34 "assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002"

Normativa regionaleL.R. Basilicata 12/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 12/2003 modifica norme finanziarie già vigenti sul trasporto pubblico locale: abroga un comma della l.r. 22/1998 e riduce al 75% il contributo di esercizio per minori percorrenze dovute a cause non imputabili all’impresa, con applicazione ai pagamenti non ancora integralmente corrisposti alla data di entrata in vigore.

Modifiche al finanziamento del trasporto pubblico locale e disciplina transitoria dei contributi di esercizio in Basilicata

Modifiche alla disciplina del trasporto pubblico locale e ai contributi di esercizio

La legge regionale Basilicata n. 12 del 23 aprile 2003 interviene su precedenti norme finanziarie regionali in materia di trasporto pubblico locale. Il provvedimento aggiorna la disciplina dei contributi di esercizio per i servizi di T.P.L. e prevede un regime transitorio per le liquidazioni ancora non integralmente pagate alla data di entrata in vigore.

Intervento sulla normativa previgente

La legge modifica la l.r. 4 febbraio 2003, n. 7, sostituendo la disposizione che aveva abrogato il comma 9 dell’art. 33 della l.r. 27 luglio 1998, n. 22, come già sostituito dalla l.r. 2 febbraio 2000, n. 2. La disciplina risultante conferma quindi l’abrogazione di quel comma nella normativa regionale sul trasporto pubblico locale.

Contributo di esercizio per minori percorrenze

Per le imprese concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale che svolgano percorrenze inferiori a quelle concesse, la legge prevede che, se la riduzione dipende da cause comunque indipendenti dalla volontà dell’impresa e tali cause siano idoneamente attestate e/o certificate, il contributo di esercizio sia corrisposto nella misura del 75% di quanto stabilito dalla disciplina richiamata. La misura si innesta sul quadro già fissato dalla l.r. 6 settembre 2001, n. 31, come modificata dalla l.r. 7 agosto 2002, n. 34.

Regime transitorio

La nuova quantificazione del contributo opera anche per tutti i casi di liquidazioni non ancora integralmente corrisposte alla data di entrata in vigore della legge. La norma quindi ha efficacia immediata anche su pagamenti pendenti, limitatamente agli importi non ancora liquidati integralmente a quella data.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, avvenuta il 1 maggio 2003.

Testo integrale

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