Cassazione Penale, Sentenza n. 14212/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità per omessa notifica dell'anticipazione d'udienza al co-difensore (art. 97, 148, 149 c.p.p.); 2) declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine massimo (7 anni e 6 mesi) sarebbe maturato il 13/03/2024 e che le sospensioni dovrebbero computarsi in misura minore; 3) (erroneamente indicato come quarto) censura sulla sussistenza del reato ex art. 10‑bis d.lgs. 74/2000, lamentando insufficiente prova del rilascio di certificazioni mendaci e mancata notificazione della decadenza dalla rateizzazione; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.), sostenendo che il credito accertabile dalle sole certificazioni sarebbe inferiore (181.277 euro) rispetto ai 454.684,19 euro indicati dal modello 770 e che dunque la fattispecie sarebbe di ridotta offensività; 5) censura del trattamento sanzionatorio per presunta mancata e adeguata motivazione nel discostamento dalla pena minima edittale e per non aver tenuto conto dei pagamenti degli stipendi e della conservazione del personale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la nullità sanata perché uno dei difensori era presente in udienza e non eccepì (principio della nullità a regime intermedio da eccepire in udienza). Sui motivi di merito relativi alla responsabilità e alla prova è stata dichiarata l'inammissibilità per introdurre questioni non devolute e non discusse in appello. La richiesta di particolare tenuità è stata rigettata: la Corte territoriale ha ritenuto non lieve lo scostamento dalla soglia di punibilità (150.000 euro), considerato l'importo contestato (pari o vicino a 181.277/454.684 euro). Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto che alla data della sentenza impugnata (3/5/2024) il reato non fosse estinto, avendo computato periodi di sospensione (anche per la richiesta difensiva di sospensione ex d.l. n.34/2023) che prorogano la decorrenza della prescrizione fino al 13/10/2024. Il ricorrente è stato condannato a sostenere le spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende; il ricorso è dunque respinto e la sentenza impugnata confermata nei suoi effetti principali (confermata la condanna ridotta in appello a 6 mesi di reclusione).
Norme richiamate
art. 10‑bis d.lgs. n. 74/2000
Norma che punisce il mancato versamento delle ritenute; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza del reato sulla base delle ragioni esposte dal Tribunale, non ravvisando vizi tali da rimettere in discussione la responsabilità.
art. 97, comma 4, art. 148, comma 1 e art. 149, commi 1 e 2 c.p.p.
Richiamate in relazione alla notifica/avviso di udienza: la Corte ha applicato il principio per cui l'omesso avviso dell'anticipazione d'udienza ad uno dei difensori costituisce nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, altrimenti è sanata.
art. 161 c.p.
Norma citata dalla difesa in tema di computo degli aumenti per atti interruttivi della prescrizione; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura perché ha computato correttamente i periodi di sospensione e interruzione pertinenti al caso.
art. 131‑bis c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte territoriale ha escluso la sua applicabilità per l'entità delle somme non versate (superiori alla soglia normativa di riferimento, posta a 150.000 euro) e la Corte di legittimità ha ritenuto la valutazione congrua.
decreto‑legge n. 34/2023 (art. 23) convertito dalla legge n. 56/2023
Norma che prevede una causa speciale di non punibilità per specifiche violazioni tributarie se le somme sono definite e versate prima della sentenza di appello; la richiesta difensiva di sospensione fondata su tale disposizione ha prodotto effetti sospensivi del processo e della prescrizione sino all'acquisizione dell'esito dall'Agenzia delle Entrate.
presunta locuzione normativa (indicata nella sentenza come comma 3 dell'art. 34)
"il processo di merito è sospeso dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle Entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione"
La Corte ha ritenuto che la sospensione disposta a seguito della richiesta di accertamenti all'Agenzia delle Entrate debba comprendere anche i passaggi interlocutori fino all'acquisizione finale delle informazioni, giustificando così il computo della sospensione ai fini della prescrizione.
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone onere per le spese nel giudizio di cassazione: la Corte ha imposto al ricorrente di sostenere le spese del procedimento per inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte costituzionale n. 175/2022
Richiamata dalla difesa in relazione al valore probatorio del modello 770; la Corte ha comunque ritenuto fondata la valutazione dei giudici di merito circa l'entità delle ritenute non versate e ha respinto l'eccezione.
sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata dalla Corte ai fini della valutazione sulla condanna pecuniaria equitativa alla Cassa delle ammende, valutando l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La nullità processuale per omessa comunicazione dell'anticipazione d'udienza è di regime intermedio e deve essere eccepita in udienza dal difensore presente; in mancanza l'atto si considera sanato.
- In materia di prescrizione, le istanze difensive che legittimamente sospendono il processo (es. richieste connesse a definizioni agevolate ai sensi di norme speciali) comportano la sospensione dei termini e possono prorogare la decorrenza della prescrizione includendo i passaggi interlocutori necessari al perfezionamento dell'accertamento.
- In cassazione non possono essere sollevate questioni di fatto o valutazioni probatorie nuove che non siano state devolute al giudice d'appello: la Corte esamina vizi di diritto e l'adeguatezza della motivazione, non riapre completamente il merito non devoluto.
- Per i reati tributari caratterizzati da soglie di punibilità, il superamento significativo della soglia (qui la soglia min. 150.000 euro) rende difficilmente applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità; scostamenti non marginali precludono la tenuità.
- La Corte d'appello può motivatamente mitigare la pena rispetto al primo grado (riconoscendo attenuanti generiche e benefici), e a fronte di una riduzione motivata la determinazione del trattamento sanzionatorio è difficilmente censurabile in cassazione se congruamente motivata.
- La conclusione di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso comporta l'impossibilità di ottenere la declaratoria di estinzione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata; le impugnazioni inammissibili non consentono il proseguimento utile della fase successiva.
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