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Legge

L.R. TAA 3/2024

Modifiche alle leggi regionali in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei/delle Consiglieri/Consigliere

Normativa regionaleL.R. TAA 3/2024Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Trentino-Alto Adige 19 novembre 2024, n. 3 modifica la disciplina del trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali, introducendo un nuovo assetto con opzioni transitorie per i consiglieri in carica. Le opzioni vanno esercitate entro 60 giorni dalla pubblicazione. La legge si applica dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nel B.U. regionale.

Modifiche al trattamento economico e al regime previdenziale dei consiglieri regionali

Modifiche al trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali

La legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 3 del 19 novembre 2024 interviene sulla disciplina del trattamento economico dei/delle consiglieri/consigliere regionali e sul relativo regime previdenziale. Il provvedimento riscrive e integra la normativa previgente, introducendo un nuovo sistema di indennità a carattere previdenziale e regole transitorie per i consiglieri già in carica.

Ambito delle modifiche normative

La legge modifica la legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, e la legge regionale 11 luglio 2014, n. 5. Dal testo consolidato risulta una riorganizzazione della disciplina relativa:

  • al trattamento economico dei consiglieri regionali;
  • all’indennità differita e alle forme connesse di indennità differita indiretta o di reversibilità;
  • al rapporto tra tale disciplina e la previdenza complementare prevista dalla legge regionale n. 5/2014.

Regime transitorio per i consiglieri in carica

Per i/le consiglieri/consigliere in carica alla data di entrata in vigore della legge sono previste più opzioni, tutte da esercitarsi in modo irrevocabile entro 60 giorni dalla pubblicazione:

  • i consiglieri in carica che non hanno ancora maturato il versamento dei contributi relativi alla XVII Legislatura possono chiedere il riconoscimento, ai fini del nuovo trattamento economico a carattere previdenziale, del periodo per il quale i contributi del Consiglio regionale verso la previdenza complementare non sono ancora stati versati;
  • la stessa facoltà è riconosciuta ai consiglieri in carica che erano già membri del Consiglio regionale nella XVI Legislatura, per il periodo di quella legislatura ancora non coperto dai versamenti;
  • l’opzione è ammessa indipendentemente dal diritto alla contribuzione e dall’entità della stessa, con perdita del diritto medesimo se già acquisito.

L’esercizio dell’opzione comporta la restituzione dei contributi trattenuti sull’indennità consiliare e già versati alla previdenza complementare, mediante trattenute mensili d’ufficio sull’indennità consiliare, in numero e misura corrispondenti ai versamenti effettuati.

Trattamento dei periodi soggetti a riduzione dell’indennità

Per i consiglieri la cui indennità consiliare era stata ridotta ai sensi dell’articolo 2, comma 2-ter, della legge regionale n. 6/2012, la legge prevede che, per i periodi interessati, vi sia comunque obbligo di pagamento dei contributi in misura pari alla differenza tra:

  • i contributi effettivamente da rifondere al Consiglio regionale;
  • i contributi dovuti se non si fosse applicata la riduzione dell’indennità.

Il pagamento avviene d’ufficio con trattenute mensili sull’indennità consiliare, per un numero di mesi corrispondente al periodo interessato.

Effetti dei contributi restituiti o corrisposti

I contributi restituiti e quelli corrisposti in base al regime transitorio sono riconosciuti, per il periodo contributivo di riferimento della XVI e/o XVII Legislatura, come contributo obbligatorio ovvero come quota contributiva a carico del consigliere per il trattamento economico a carattere previdenziale a carico del bilancio del Consiglio regionale, nelle forme dell’indennità differita, dell’indennità differita indiretta o di reversibilità. Tali somme sono incamerate a favore del bilancio del Consiglio regionale.

Inoltre, gli importi residui da versare alla previdenza complementare, conseguenti all’adeguamento previsto dalla legge regionale n. 6/2012, sono trasferiti direttamente al beneficiario.

Requisito per l’indennità differita

Per i consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della legge, ai fini del conseguimento del diritto all’indennità differita, non si applica il requisito della durata minima di esercizio del mandato assembleare previsto dalla nuova disciplina introdotta dalla legge.

Opzione per mantenere la previdenza complementare

Sempre per i consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della legge, è prevista un’ulteriore facoltà di opzione irrevocabile, da esercitare entro 60 giorni dalla pubblicazione, per mantenere, per l’intero restante periodo della XVII Legislatura, il versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare ai sensi della legge regionale n. 5/2014.

In caso di esercizio di questa opzione:

  • continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 5/2014 nel testo vigente fino all’entrata in vigore della nuova legge;
  • non si applicano, per tutta la durata della XVII Legislatura, le disposizioni sul trattamento economico a carattere previdenziale introdotte dalla nuova legge.

Copertura finanziaria

L’attuazione della legge avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È espressamente escluso qualsiasi nuovo o maggiore onere a carico del bilancio del Consiglio regionale e della Regione.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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