R.R. TAA 19/2024
Regolamento di esecuzione del Testo unificato approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L (Iniziative per la promozione dell’integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale), in materia di contributi, adesioni e iniziative dirette.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol che disciplina criteri, soggetti, spese, procedure di domanda, rendicontazione, liquidazione, controlli, adesioni e iniziative dirette per contributi su integrazione europea e interesse regionale. Si applica ai contributi concessi dopo l’entrata in vigore; per quelli precedenti resta la disciplina previgente, salvo l’art. 24 nei limiti indicati. Abroga i regolamenti del 2005 e 2020.
Contributi, adesioni e iniziative dirette per l’integrazione europea e l’interesse regionale
Contributi, adesioni e iniziative dirette in materia di integrazione europea e interesse regionale
Il regolamento disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, l’attuazione del Testo unificato del 1997 in materia di contributi, adesioni e iniziative dirette. La disciplina mira sia alla promozione dell’integrazione europea sia al sostegno di attività di particolare interesse regionale, con regole specifiche su accesso ai contributi, spese ammissibili, rendicontazione, controlli e liquidazione.
Ambito di applicazione e criteri generali
La Regione attua il Testo unificato mediante tre strumenti: contributi, adesioni a enti e organismi, e iniziative dirette. Nella gestione dei procedimenti amministrativi, il principio del risultato assume rilievo prioritario, orientando la discrezionalità verso la concreta realizzazione delle iniziative, anche in chiave di sussidiarietà orizzontale.
Ambiti finanziabili
Sono finanziabili le iniziative, i progetti e le attività che promuovono l’integrazione europea, la collaborazione interregionale e la cooperazione transfrontaliera nell’Unione europea. In questo ambito sono ammesse anche iniziative rivolte ad accrescere il senso di appartenenza al patrimonio culturale condiviso con i Paesi e le popolazioni dell’Unione; nel settore dell’istruzione e della formazione sono ammissibili anche quelle per l’apprendimento delle lingue ufficiali dell’Unione.
Sono inoltre finanziabili le iniziative di particolare interesse regionale, cioè quelle che valorizzano il territorio regionale e i suoi interessi, favorendo incontro, scambio culturale e associazionismo nelle comunità e contribuendo alla crescita sociale, civile e culturale della popolazione regionale. Tali iniziative devono svolgersi sul territorio regionale; sono però ammesse anche attività svolte, in tutto o in parte, fuori Regione se funzionali alla valorizzazione del territorio regionale secondo i criteri fissati dalla Giunta. In materia sportiva sono ammesse anche le partecipazioni a campionati interregionali, nazionali ed europei.
Esclusioni oggettive
Non sono ammesse a contributo le iniziative, i progetti e le attività:
- di carattere non pubblico;
- rivolti prevalentemente a un pubblico ristretto, come categorie professionali o soggetti portatori di interessi specifici e personali;
- per il solo ambito regionale di interesse, anche con valenza esclusivamente comunale nel caso delle iniziative di particolare interesse regionale.
Soggetti beneficiari e requisiti soggettivi
Possono chiedere il contributo, se privi di fine di lucro, associazioni, comitati, cooperative, enti pubblici, federazioni, fondazioni, società sportive e ulteriori enti privati riconosciuti dall’ordinamento, non aventi forma societaria. Il requisito del divieto di distribuzione di utili vale anche in forma indiretta.
I beneficiari devono avere sede legale o operativa nel territorio della Regione e avere svolto attività continuativa da almeno due anni in Regione. Il requisito del biennio non si applica agli enti pubblici ed è ridotto a sei mesi per i comitati costituiti per iniziative specificamente indicate nello statuto o nell’atto costitutivo. Le federazioni possono presentare domande per conto dei propri associati per progetti composti da più iniziative della stessa e analoga tipologia.
Non possono ricevere contributi i soggetti che presentino uno stato di evidente squilibrio economico, finanziario e patrimoniale, secondo gli elementi individuati dalla deliberazione annuale della Giunta. Il requisito dell’assenza di fine di lucro non si applica agli enti sportivi dilettantistici e alle cooperative.
Spesa minima, numero delle domande e deroghe
Le iniziative devono avere una spesa ammessa almeno pari a 10.000 euro; se in rendicontazione la spesa sostenuta è inferiore, il contributo è revocato. In linea generale, un medesimo beneficiario può ottenere un solo contributo per anno solare, considerando cumulativamente i contributi relativi alle iniziative di promozione dell’integrazione europea e a quelle di particolare interesse regionale.
La Giunta può stabilire casi di esclusione della limitazione numerica. La soglia minima e il limite di una sola domanda annua non si applicano per gli enti pubblici e per le iniziative o i progetti di apprendimento linguistico. Per i campionati sportivi si applicano regole particolari anche sul termine di domanda e sulla documentazione economica.
Criteri annuali di programmazione e valutazione
Ogni anno la Giunta regionale approva una deliberazione con i criteri e le priorità programmatiche per l’assegnazione dei contributi. Tale atto definisce i criteri di valutazione di qualità, dimensione e impatto sul contesto regionale, le priorità coerenti con il Programma di legislatura e il DEFR, gli indici di squilibrio economico-finanziario ostativi al contributo, eventuali ulteriori spese non ammissibili, le percentuali e gli intervalli percentuali per la proposta di contributo, i casi in cui chiedere fideiussione per l’anticipo, le caratteristiche della documentazione di spesa e i limiti all’uso di scontrini e ricevute fiscali, nonché le deroghe alla limitazione del numero di domande in relazione a particolari tematiche, eventi o ricorrenze.
Presentazione delle domande
Le domande si presentano sulla modulistica e secondo le modalità indicate sul sito regionale, e devono essere presentate entro il 15 ottobre per le iniziative dell’anno di riferimento, sempre prima dello svolgimento dell’attività. Per iniziative che iniziano a dicembre e terminano entro gennaio dell’anno successivo, vale la medesima scadenza con riferimento all’anno di inizio.
Per i campionati sportivi il termine è fissato al 31 gennaio dell’anno di riferimento. Alla presentazione viene rilasciata ricevuta, che vale come comunicazione di avvio del procedimento.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata, in via ordinaria, da:
- atto costitutivo e statuto vigente, se non già prodotti o consultabili in registri ufficiali;
- relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, o nel biennio precedente per i nuovi soggetti;
- relazione sull’iniziativa, progetto o attività;
- piano di finanziamento con spese ed entrate previste;
- ultimo rendiconto consuntivo approvato con verbale.
Gli enti pubblici sono esonerati dalla produzione di alcuni di questi documenti. Con la domanda, i richiedenti si impegnano anche a scegliere prestatori e operatori economici secondo efficienza, efficacia, economicità e miglior rapporto qualità/prezzo.
Per le attività sportive di partecipazione ai campionati, il piano di finanziamento è sostituito da un preventivo di spesa senza indicazione delle entrate.
Spese ammissibili e non ammissibili
Sono ammesse le spese direttamente riconducibili alla realizzazione dell’iniziativa, purché identificabili, controllabili e documentabili. Le spese di funzionamento ordinario sono ammissibili solo se connesse all’iniziativa e nei limiti del 20% della spesa ammessa e della spesa sostenuta, al netto di tali spese e di quelle per personale e volontariato; vi rientrano, a titolo esemplificativo, locazioni, utenze, consulenze fiscali e assicurazioni generali.
Le prestazioni svolte da dipendenti o da componenti dell’organo di amministrazione del beneficiario sono ammesse entro il 30% della spesa ammessa e della spesa sostenuta, al netto di spese di funzionamento e volontariato; per i contratti a tempo determinato in cui sia indicata la riconducibilità all’iniziativa, tali prestazioni sono riconosciute integralmente. Il limite non si applica alle iniziative di apprendimento linguistico.
Non sono ammesse, tra le altre, le seguenti spese:
- premi in denaro per lotterie;
- offerte e contributi di solidarietà;
- IVA detraibile;
- interessi passivi;
- disavanzi di esercizi precedenti;
- spese in conto capitale e ammortamenti;
- svalutazioni, accantonamenti diversi dal TFR maturato nell’anno e minusvalenze;
- interessi di mora, sanzioni e contravvenzioni;
- spese di contenzioso;
- imposte sul reddito e sul patrimonio;
- spese non inerenti al contributo;
- spese fittizie o non effettive;
- spese non adeguatamente documentate;
- eccedenze rispetto ai limiti di funzionamento ordinario e di prestazioni di personale/amministratori.
La Giunta può individuare ulteriori spese non ammesse.
Volontariato
L’attività di volontariato, se prevista, concorre alla spesa ammessa con un valore convenzionale di 20 euro l’ora, aggiornabile con deliberazione della Giunta sulla base dell’indice regionale dei prezzi al consumo. Il valore del volontariato è riconosciuto entro il 25% della spesa ammessa e della spesa sostenuta, fino a un massimo di 25.000 euro, al netto delle altre spese escluse.
Il relativo importo contribuisce alla determinazione della spesa ammessa e della spesa sostenuta, ma non incide sul calcolo del disavanzo. Ai fini della liquidazione il beneficiario deve dichiarare i volontari impiegati, le ore svolte, la tipologia delle prestazioni e l’assenza di altre agevolazioni per la medesima attività di volontariato.
Campionati sportivi: disciplina speciale
Per associazioni e società sportive che partecipano a campionati interregionali, nazionali ed europei è previsto un contributo a fondo perduto soggetto a rendicontazione. Le spese ammissibili riguardano quote di iscrizione o partecipazione, viaggi, vitto e alloggio per trasferte fuori Regione, assistenza medica e fisioterapia durante tali trasferte.
Il contributo è liquidato sulla base di documentazione di spesa quietanzata e si riferisce alle spese sostenute nell’anno solare secondo il principio di cassa, potendo comprendere più campionati. È incompatibile con contributi di altri enti pubblici riferiti espressamente alle stesse spese. Si applicano inoltre regole speciali: non opera il requisito del non lucro; la domanda va presentata entro il 31 gennaio; il preventivo sostituisce il piano di finanziamento; in rendicontazione non è richiesta la dichiarazione sulle entrate. Ricorrendone i presupposti, il contributo può rientrare nel regime de minimis UE.
Determinazione del contributo
Le iniziative sono finanziabili fino all’80% della spesa ammessa e comunque nei limiti del disavanzo indicato nel piano finanziario. Il disavanzo è la differenza tra spesa ammessa, al netto del volontariato, ed entrate di terzi direttamente collegate all’iniziativa. L’importo del contributo è arrotondato all’euro più vicino.
Istruttoria e assegnazione
L’istruttoria è affidata a un Comitato per la valutazione delle domande, composto dal dirigente della struttura, dal direttore dell’ufficio competente e da tre membri per ciascuna Provincia, con eventuale articolazione in gruppi di lavoro distinti per Provincia. Il Comitato svolge funzioni consultive e assicura il coordinamento con le Province.
L’assegnazione avviene progressivamente nel corso dell’anno e, di regola, in base alla data di inizio dell’iniziativa. L’ufficio competente formula una proposta di contributo applicando le percentuali stabilite dalla deliberazione annuale; la proposta è esaminata dal Comitato, che rende parere obbligatorio ma non vincolante. La Giunta regionale determina in via definitiva l’importo e assegna il contributo.
Variazioni, rinuncia e revisione del contributo
Il richiedente o beneficiario che non intenda realizzare l’iniziativa deve comunicare tempestivamente il ritiro della domanda o la rinuncia al contributo. La presa d’atto della rinuncia avviene con decreto del dirigente; l’eventuale anticipo va restituito secondo le regole previste per la revoca.
Prima dello svolgimento possono essere autorizzate variazioni significative di date o aspetti logistici, purché non incidano sulla natura dell’intervento. La Giunta può inoltre rivedere il contributo quando, per eventi imprevedibili o altre valide motivazioni, il disavanzo subisca modifiche sostanziali in fase di realizzazione.
Anticipo
In domanda è possibile chiedere un anticipo pari al 60% del contributo concesso, eventualmente subordinato a fideiussione secondo la disciplina annuale. Se richiesto, l’anticipo viene erogato solo dopo la presentazione della richiesta di liquidazione del saldo di eventuali iniziative svolte dal medesimo beneficiario nell’anno precedente.
In caso di rinuncia o revoca, l’anticipo va restituito entro 60 giorni dalla comunicazione, maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione; decorso il termine, si procede alla riscossione coattiva. Se tra anticipo e saldo cambia il regime della ritenuta del 4%, l’eventuale costo del ravvedimento operoso viene sottratto dal contributo.
Rendicontazione e liquidazione
La richiesta di liquidazione va presentata sulla modulistica regionale entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di concessione. La rendicontazione richiede, in linea generale:
- relazione dettagliata sull’attività realizzata;
- documentazione di spesa regolarmente quietanzata con elenco;
- dichiarazione sostitutiva sulle entrate conseguite, distinte per voci;
- in alternativa parziale, una dichiarazione sostitutiva con gli estremi dei documenti di spesa, fornitore/prestatore, oggetto, importo e pagamento, ferma la necessità di rendicontare comunque l’ammontare del contributo con documenti di spesa.
La documentazione può essere trasmessa digitalmente con dichiarazione di conformità delle copie informatiche. Per gli enti pubblici restano ferme le speciali regole sull’intestazione dei documenti di spesa.
In liquidazione, se la spesa sostenuta è inferiore alla spesa ammessa, il contributo si riduce proporzionalmente; se la spesa è sotto la soglia minima, il contributo è revocato. Il contributo non può comunque superare il disavanzo risultante dalla rendicontazione. Il dirigente può autorizzare compensazioni tra voci di spesa e ammettere voci non preventivate che abbiano contribuito positivamente al risultato. È sempre consentita la compensazione con il valore del volontariato. Per motivi qualificati può essere disposto il pagamento anche se l’intervento è stato solo parzialmente realizzato.
Obblighi di pubblicità
I beneficiari devono indicare in ogni forma di pubblicità e promozione che l’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione, utilizzando anche lo stemma regionale sul materiale informativo. Si applicano inoltre gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge n. 124/2017: a seconda della tipologia del beneficiario, le informazioni sui contributi vanno pubblicate sul sito internet o nelle note integrative del bilancio.
L’obbligo non sussiste se l’importo complessivo dei contributi erogati nell’anno è inferiore a 10.000 euro. Le sanzioni sono applicate con decreto del dirigente.
Revoca, decadenza e restituzioni
La revoca è disposta per mancato raggiungimento della soglia minima di spesa in rendicontazione, per gravi irregolarità documentali non riconducibili all’iniziativa finanziata, o per mancata presentazione della richiesta di liquidazione entro il termine, previa contestazione. Non si procede a revoca in caso di ritardi dovuti a forza maggiore o cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.
Con decreto del dirigente possono essere disposte anche la decadenza per non veridicità delle dichiarazioni sostitutive e la revoca di benefici già erogati nei casi previsti dal DPR n. 445/2000 e dal regolamento regionale richiamato. In caso di revoca o decadenza dopo l’erogazione, le somme percepite vanno restituite entro 60 giorni, con interessi legali; decorso il termine, si procede alla riscossione coattiva. Fino alla restituzione integrale è sospesa la liquidazione di anticipi e saldi di contributi per gli anni successivi.
Controlli e regolarità contributiva
Sulle dichiarazioni sostitutive si applica la disciplina del regolamento regionale del 2004. I controlli a campione devono riguardare ogni anno almeno il 5% delle procedure di liquidazione. L’amministrazione può sottoporre a controllo anche iniziative con spesa poco superiore alla soglia minima o con fondati dubbi sulla veridicità della documentazione.
I beneficiari devono conservare gli originali della documentazione di spesa e dei giustificativi di pagamento per il periodo previsto dalla normativa contabile e fiscale. Per l’erogazione di anticipo e saldo è acquisito il DURC in fase di liquidazione.
Procedure interne dopo la rendicontazione
L’ufficio competente verifica l’ammissibilità e l’attinenza delle spese, la legittimità e regolarità amministrativa e contabile, la completezza della documentazione e la presenza della quietanza, tenendo conto della disciplina annuale. Nell’atto di liquidazione sono inserite le informazioni necessarie al pagamento, comprese quelle relative alla ritenuta d’acconto. L’atto è poi trasmesso al controllo contabile con il solo DURC in corso di validità.
L’ufficio di controllo contabile verifica che la liquidazione avvenga nel rispetto dei limiti e delle condizioni dell’impegno di spesa, prendendo atto dell’istruttoria svolta e controllando coerenza dell’atto e corretta imputazione al capitolo di bilancio.
Adesioni a enti e organismi
La Regione può sostenere o aderire a enti, istituti, organismi e associazioni regionali, nazionali ed esteri che perseguano finalità europeistiche, cooperazione interregionale e transfrontaliera, oppure svolgano attività di particolare interesse regionale. L’adesione è deliberata dalla Giunta in base all’interesse della Regione e alle ricadute sulla comunità regionale.
L’adesione può comportare sia la quota di partecipazione prevista dall’atto costitutivo o definita dalla Giunta, sia un contributo annuo per l’attività associativa e istituzionale. Le somme relative alla quota di partecipazione sono erogate contestualmente alla concessione; il contributo annuo è invece erogato previa presentazione del bilancio di previsione approvato e della documentazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
Iniziative dirette della Regione
La Regione può ideare e realizzare direttamente iniziative, progetti e attività nei medesimi ambiti dei contributi, anche in collaborazione con altri enti o associazioni. A tal fine può utilizzare risorse proprie e vari strumenti operativi: accordi amministrativi con pubbliche amministrazioni, avvisi per premi e borse di studio, contratti pubblici di servizi e forniture, convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato, convenzioni con università e soggetti equiparati per dottorati o assegni di ricerca, distacco o comando di personale, incarichi di studio e consulenza, strumenti del Terzo settore e altre forme di collaborazione di diritto privato o di settore.
Regime transitorio e applicazione temporale
Per l’anno 2025, le domande presentate su modulistica non conforme al nuovo regolamento possono essere regolarizzate su richiesta dell’ufficio competente. Le nuove disposizioni si applicano ai contributi concessi dopo l’entrata in vigore; per quelli concessi prima continua ad applicarsi la disciplina previgente.
L’articolo sulle procedure interne successive alla rendicontazione si applica anche agli atti di liquidazione relativi a procedimenti precedenti, ma solo dal momento in cui diventa efficace la modifica legislativa regionale richiamata. Per i contributi concessi prima dell’entrata in vigore resta ferma la disciplina previgente sulla rendicontazione, inclusa la regola sull’elenco delle fatture.
Disposizioni finali, esclusioni e abrogazioni
Ai contributi disciplinati dal regolamento non si applica il regolamento regionale del 2005 sulla rendicontazione, salvo quanto previsto per i contributi precedenti. Restano fuori dall’ambito del regolamento i finanziamenti alle Province autonome per iniziative o attività proprie da esse presentate, nonché i finanziamenti in conto capitale per amicizia, integrazione e pace tra popoli previsti dal Testo unificato.
Sono abrogati, con salvezza dei procedimenti in corso, il regolamento del 2020 e il regolamento del 2005 sulle medesime materie.
Entrata in vigore e attualità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale. Si tratta di una disciplina attualmente rilevante per i contributi regionali in materia di integrazione europea e interesse regionale, mentre le disposizioni pregresse restano operative solo per i procedimenti e i contributi già avviati o concessi prima della sua entrata in vigore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 19 dic 2024L.R. TAA 4/2024
- Legge · 19 dic 2024L.R. TAA 3/2024
- Legge · 23 dic 2024L.R. TAA 5/2024
- Legge · 24 dic 2024L.R. TAA 7/2024
- Legge · 24 dic 2024L.R. TAA 6/2024
- Regolamento · 17 ott 2024R.R. TAA 17/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →