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Circolare

Circolare numero 15 del 16-1-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'impatto del Regolamento CEE n. 1247/92 sulle prestazioni speciali a carattere non contributivo, già richiamato in precedenza con messaggio del 6 luglio 1992. Vengono chiariti l'ampliamento del campo di applicazione della normativa comunitaria, l'inserimento di alcune prestazioni INPS nell'allegato II bis e quindi la loro inesportabilità verso altri Stati membri, nonché le regole transitorie per le prestazioni già in pagamento o maturate prima del 1 giugno 1992. La circolare affronta inoltre il nuovo principio per cui, in assenza di una prestazione nazionale di base, possono essere riconosciute le prestazioni integrative sulla base del trattamento di base equivalente di un altro Stato membro, con effetti rilevanti soprattutto per l'integrazione al minimo e l'integrazione dell'assegno di invalidità.

Nuove istruzioni sulle prestazioni speciali non contributive e sulla loro esportabilità in ambito CEE

Regolamento CEE n. 1247/92: nuove istruzioni sulle prestazioni speciali non contributive

La circolare fornisce le istruzioni applicative, per quanto di competenza dell’Istituto, in merito all’entrata in vigore del Regolamento n. 1247/92, che modifica la disciplina comunitaria di sicurezza sociale con riferimento alle prestazioni speciali a carattere non contributivo. Il documento chiarisce sia l’ampliamento dell’ambito materiale della normativa CEE, sia le eccezioni all’esportabilità di alcune prestazioni italiane, sia infine il regime transitorio e le prime indicazioni operative per la gestione delle domande.

Estensione del campo di applicazione delle norme comunitarie

Il Regolamento n. 1247/92 estende la normativa comunitaria alle prestazioni speciali a carattere non contributivo, ossia prestazioni che presentano una natura mista, a metà tra assistenza e previdenza. Esse sono accomunate dal fatto di essere collegate allo stato di bisogno, ma attribuite come veri e propri diritti soggettivi e non in via discrezionale.

Per essere incluse nel sistema comunitario, tali prestazioni devono, in via alternativa:

  • essere accordate a titolo suppletivo, complementare o accessorio rispetto alle normali prestazioni previdenziali già soggette ai regolamenti comunitari;
  • oppure essere destinate alla tutela specifica dei minorati.

Alle prestazioni così ricondotte si applicano i principi fondamentali della disciplina CEE, e in particolare la parità di trattamento, la totalizzazione dei periodi di assicurazione o residenza e l’esportabilità delle prestazioni.

Prestazioni INPS rese inesportabili

Il nuovo art. 10 bis del Regolamento n. 1408 consente agli Stati membri di prevedere l’inesportabilità di determinate prestazioni, purché esse siano inserite nello specifico allegato II bis. Per l’Istituto vi sono state inserite:

  • la pensione sociale;
  • l’integrazione al trattamento minimo;
  • l’integrazione dell’assegno di invalidità;
  • l’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità.

Ne consegue che:

  • la pensione sociale resta inesportabile, in coerenza anche con la normativa italiana già vigente;
  • le altre prestazioni sopra indicate non possono più essere corrisposte nel territorio degli altri Stati membri CEE;
  • il divieto opera indipendentemente dal fatto che la pensione di base sia stata liquidata in regime autonomo, pro rata o in virtù di convenzione bilaterale.

La circolare precisa inoltre che l’inesportabilità si applica anche ai titolari di pensione in base a convenzioni bilaterali residenti in altri Stati membri della CEE, mentre restano esclusi dal divieto coloro che non rientrano nel campo di applicazione personale dei regolamenti comunitari. È richiamato anche il caso dei cittadini di Stati extra-C.E.E. che, in quanto familiari o superstiti di cittadini comunitari, apolidi o profughi, possono rientrare nel campo personale della disciplina comunitaria e quindi subire anch’essi il divieto di esportazione.

Decorrenza del divieto e disciplina transitoria

Il Regolamento n. 1247/92 è entrato in vigore il 1 giugno 1992. Da tale data non possono essere attribuite, nei confronti di soggetti residenti in altri Paesi CEE, le integrazioni al trattamento minimo delle pensioni di qualsiasi categoria, l’integrazione dell’assegno di invalidità e l’assegno per assistenza personale e continuativa sulla pensione di inabilità.

La circolare illustra poi le disposizioni transitorie dell’art. 2 del regolamento, volte ad attenuare gli effetti del passaggio al nuovo regime. In particolare:

  • non possono essere soppresse le prestazioni già erogate prima dell’entrata in vigore del regolamento;
  • le prestazioni integrative maturate entro il 31 maggio 1992 devono essere accordate e mantenute se la domanda viene presentata entro il 1 giugno 1997;
  • tali prestazioni possono avere decorrenza massima dal 1 giugno 1992;
  • non possono più essere erogati, per decorrenze dal 1 luglio 1992 in poi, né l’assegno per l’assistenza personale e continuativa né le integrazioni dell’assegno di invalidità o al minimo per i residenti negli altri Stati membri.

La circolare specifica che le modifiche sono state già recepite nei programmi di liquidazione in regime internazionale.

Portata limitata della tutela transitoria

La garanzia transitoria prevista dall’art. 2, paragrafo 2, riguarda in concreto soprattutto le pensioni di vecchiaia e ai superstiti. Ciò dipende dal fatto che, per tali prestazioni, la domanda può essere presentata anche dopo l’evento assicurativo, con liquidazione riferita alla data di insorgenza del diritto, purché i presupposti fossero già presenti.

La tutela non è invece estensibile alle prestazioni la cui decorrenza, per legge, non può essere anteriore alla domanda. Per queste ultime, anche l’accertamento dei requisiti va compiuto con riferimento alla data in cui l’interessato manifesta la volontà di ottenere la prestazione, senza alcuna retroattività. Di conseguenza:

  • le integrazioni diverse da quelle relative alle pensioni di vecchiaia o ai superstiti non possono essere erogate all’estero se la domanda è stata presentata dopo il 31 maggio 1992;
  • se la domanda è stata presentata entro tale data, la prestazione può essere riconosciuta e mantenuta all’estero, purché entro il 31 maggio 1992 sussistessero tutti i requisiti amministrativi e sanitari di legge.

Prestazioni complementari in assenza di un trattamento nazionale di base

Uno degli aspetti più innovativi della circolare è l’analisi dell’art. 10 bis, paragrafo 3, del Regolamento n. 1408. La norma prevede che, quando la legislazione di uno Stato membro subordina il diritto a una prestazione complementare al godimento di una prestazione previdenziale di base e tale prestazione di base non sia dovuta secondo la legislazione di quello Stato, debba comunque essere riconosciuto il trattamento integrativo facendo riferimento a un analogo trattamento di base erogato da un altro Stato membro.

La finalità della disposizione è evitare che chi si trasferisce da uno Stato all’altro perda il diritto a prestazioni essenziali, soprattutto quando si tratti di prestazioni legate al territorio e rese peraltro inesportabili dal nuovo allegato II bis.

Effetti per le prestazioni italiane

La circolare evidenzia che la nuova norma produce effetti significativi sulle prestazioni italiane. In particolare, deve essere comunque riconosciuta, anche in assenza di una pensione nazionale di base:

  • l’integrazione al trattamento minimo nei confronti dei titolari di pensioni estere di vecchiaia e ai superstiti, comprese le pensioni anticipate o prepensionamenti assimilabili;
  • la specifica integrazione dell’assegno di invalidità nei confronti dei titolari di pensioni estere di invalidità, indipendentemente dalla percentuale di incapacità di lavoro o di guadagno.

Per il riconoscimento delle integrazioni restano però necessari tutti i requisiti richiesti dalla normativa interna per la prestazione corrispondente, quindi ad esempio requisiti di contribuzione, reddito, età e requisiti sanitari. La circolare precisa che la contribuzione estera deve essere assimilata a quella italiana, ma deve comunque sussistere in Italia una contribuzione derivante da attività lavorativa, anche se non sufficiente a generare una prestazione autonoma.

Limiti applicativi e prestazioni non riconoscibili

Se gli interessati non possiedono i requisiti contributivi necessari per ottenere le integrazioni sopra indicate, possono conseguire soltanto la pensione sociale, sempre che ricorrano le condizioni di età e reddito previste dalla legge.

La disciplina dell’art. 10 bis, paragrafo 3, non si applica invece all’assegno personale e continuativo per l’assistenza ai pensionati di inabilità, in quanto la circolare lo qualifica come prestazione accessoria e non complementare. Pertanto:

  • tale assegno non deve essere attribuito ai soggetti interessati dalla nuova disposizione comunitaria;
  • ciò vale anche se gli stessi soddisfano tutti i requisiti previsti dalla normativa italiana.

Indicazioni operative finali

La circolare riconosce che la nuova disciplina pone problemi tecnici complessi e annuncia ulteriori approfondimenti per la successiva emanazione di istruzioni applicative. Nel frattempo, le domande finalizzate a ottenere le prestazioni interessate devono essere ricevute dalle SAP e tenute in apposita evidenza, con tempestiva segnalazione alla Direzione generale delle casistiche particolari che dovessero emergere.

Punti principali

Estensione della normativa CEE alle prestazioni speciali non contributive

Il Regolamento n. 1247/92 amplia il campo di applicazione della normativa comunitaria di sicurezza sociale alle cosiddette prestazioni speciali a carattere non contributivo, cioè prestazioni con natura mista tra assistenza e previdenza. Per essere incluse nel sistema comunitario, tali prestazioni devono essere concesse in via supplementare, complementare o accessoria rispetto alle prestazioni previdenziali ordinarie già disciplinate dai regolamenti CEE, oppure essere destinate alla tutela specifica dei minorati. A tali prestazioni si applicano quindi i principi comunitari fondamentali, in particolare parità di trattamento, totalizzazione dei periodi e esportabilità delle prestazioni.

Esportabilità e inesportabilità delle prestazioni inserite nell’allegato II bis

Il nuovo art. 10 bis del Regolamento n. 1408 consente di escludere l’esportazione di determinate prestazioni, purché inserite nell’allegato II bis. Per l’INPS vi rientrano la pensione sociale, l’integrazione al trattamento minimo, l’integrazione dell’assegno di invalidità e l’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità. Da ciò deriva che tali prestazioni non sono più esportabili negli altri Stati membri CEE, indipendentemente dal fatto che il diritto alla pensione di base sia maturato in regime autonomo, pro rata o in base a convenzioni bilaterali. Il divieto non si applica ai soggetti esclusi dal campo di applicazione personale dei regolamenti comunitari; resta invece applicabile anche ai cittadini extra-UE quando rientrino nel campo personale come familiari o superstiti di cittadini comunitari, apolidi o profughi.

Decorrenza della nuova disciplina e regime transitorio

La nuova disciplina opera dal 1 giugno 1992, primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del regolamento. Da tale data non possono più essere attribuite le integrazioni al minimo, l’integrazione dell’assegno di invalidità e l’assegno per assistenza personale e continuativa ai residenti in Paesi CEE diversi dall’Italia. Tuttavia, il regime transitorio tutela le prestazioni già in pagamento al 31 maggio 1992, che continuano a essere corrisposte; inoltre, per i diritti maturati entro il 31 maggio 1992, la prestazione complementare può essere riconosciuta se la domanda è presentata entro il 1 giugno 1997, con decorrenza massima 1 giugno 1992. Per le prestazioni non pensionistiche con decorrenza successiva al 1 luglio 1992, l’erogazione all’estero non è più consentita.

Limiti del regime transitorio per le prestazioni diverse dalle pensioni di vecchiaia e superstiti

La possibilità di far valere entro il 1 giugno 1997 i requisiti maturati prima del 31 maggio 1992 si applica, in concreto, soprattutto alle pensioni di vecchiaia e ai superstiti, perché la domanda può essere presentata anche dopo l’evento assicurativo e con effetto retroattivo. La circolare precisa invece che tale garanzia non si estende alle prestazioni la cui decorrenza, per legge, non può essere anteriore alla domanda, poiché in questi casi la verifica dei requisiti deve avvenire con riferimento alla data in cui l’interessato manifesta la volontà di ottenere la prestazione. Di conseguenza, le integrazioni diverse da quelle su pensioni di vecchiaia o superstiti non sono esportabili se la domanda è stata presentata dopo il 31 maggio 1992; se la domanda è anteriore a tale data, la prestazione può essere riconosciuta e mantenuta all’estero se i requisiti erano già presenti.

Prestazioni complementari in assenza di una prestazione nazionale di base

La circolare segnala come innovativa la previsione dell’art. 10 bis, paragrafo 3, secondo cui, se una prestazione complementare è subordinata al godimento di una prestazione di base nazionale che non spetta, lo Stato membro deve comunque riconoscere il trattamento integrativo prendendo a riferimento un trattamento equivalente erogato da un altro Stato membro. La disposizione mira a evitare che il lavoratore o i suoi familiari restino privi di mezzi essenziali di sostentamento quando, trasferendo la residenza, perdano il diritto a prestazioni strettamente collegate al territorio.

Effetti sulle prestazioni italiane e requisiti richiesti

Per l’Italia, la nuova regola comporta che l’integrazione al trattamento minimo debba essere riconosciuta anche ai titolari di pensioni estere di vecchiaia e ai superstiti, incluse le pensioni anticipate analoghe alla pensione di anzianità italiana o ai prepensionamenti; analogamente, l’integrazione dell’assegno di invalidità può spettare ai titolari di pensioni estere di invalidità. Restano però necessari tutti i requisiti previsti dalla normativa interna per la prestazione corrispondente, compresi quelli contributivi, reddituali, di età e sanitari. La contribuzione estera deve essere assimilata a quella italiana, ma deve comunque sussistere in Italia una contribuzione da attività lavorativa, anche se insufficiente a dar luogo a una pensione autonoma.

Esclusione dell’assegno per assistenza personale e continuativa

La disposizione dell’art. 10 bis, paragrafo 3, non si applica all’assegno personale e continuativo per l’assistenza ai pensionati di inabilità, poiché la circolare lo qualifica come prestazione accessoria e non complementare. Ne deriva che tale assegno non deve essere riconosciuto ai soggetti rientranti nel campo di applicazione della nuova norma, anche se possiedono tutti i requisiti previsti dalla legislazione italiana.

Indicazioni operative e gestione delle domande

Poiché la nuova disciplina presenta rilevanti complessità applicative, la circolare annuncia ulteriori approfondimenti e l’emanazione di successive istruzioni operative. Nel frattempo, eventuali domande dirette a ottenere il beneficio devono essere ricevute dalle SAP e tenute in apposita evidenza, con immediata segnalazione alla Direzione generale delle casistiche che dovessero emergere.

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