Messaggio numero 29671 del 07-12-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS chiarisce che, in base alla legge n. 296/2006, gli interessi legali sulle prestazioni previdenziali decorrono dal 121° giorno successivo al perfezionamento della domanda, secondo regole diverse per prestazioni pensionistiche e non pensionistiche. Il messaggio elenca i casi particolari, richiama l’adeguamento delle procedure informatiche e precisa quando la dichiarazione reddituale è essenziale ai fini del perfezionamento della domanda.
Interessi legali sulle prestazioni previdenziali: chiarimenti su decorrenza e completezza della domanda
Interessi legali: chiarimenti sulla decorrenza e completezza della domanda
Il messaggio INPS n. 29671 del 7 dicembre 2007 fornisce chiarimenti operativi sull’applicazione dell’art. 1, comma 783, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, che ha modificato il dies a quo per la decorrenza degli oneri accessori delle prestazioni previdenziali. Il documento precisa quando una domanda deve ritenersi completa e da quale momento decorrono gli interessi legali, distinguendo tra prestazioni pensionistiche e non pensionistiche, con alcune eccezioni specifiche.
Quadro normativo e criterio di completezza
La regola generale introdotta dalla legge finanziaria 2007 stabilisce che, se la domanda dell’utente è incompleta rispetto alle informazioni e ai documenti necessari per la liquidazione, gli interessi legali decorrono dal 121° giorno successivo al perfezionamento della domanda.
Per applicare correttamente il criterio di "completezza della domanda" alle diverse prestazioni gestite dall’Istituto, il messaggio annuncia l’allegazione di schede riepilogative contenenti gli atti, i documenti e gli elementi necessari per definire completa ciascuna tipologia di domanda. Tali schede integrano o sostituiscono le check list utilizzate per attivare le lavorazioni in tempo reale.
Prestazioni pensionistiche
Per le prestazioni pensionistiche, gli oneri accessori sono dovuti dal 121° giorno successivo:
- alla data di presentazione della domanda di pensione, oppure
- alla data di perfezionamento dei requisiti, se successiva,
purché la domanda sia completa di tutti gli atti, documenti e altri elementi necessari per l’avvio del procedimento.
Il messaggio specifica che fanno eccezione i documenti che attestano atti, fatti, qualità e stati soggettivi già in possesso dell’Istituto o acquisibili d’ufficio. In tali casi, l’interessato deve comunque fornire autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, indicando tutti gli elementi indispensabili per il reperimento dei documenti presso l’amministrazione competente.
Se la domanda è incompleta, gli oneri accessori decorrono:
- dal 121° giorno successivo al completamento della domanda, se a tale data sussistono già i requisiti per la pensione;
- in caso contrario, dal 121° giorno successivo al momento in cui i requisiti si perfezionano.
Lo stesso criterio si applica anche alle domande di ricostituzione di pensioni già in essere.
Prestazioni non pensionistiche
Per le prestazioni non pensionistiche, gli interessi legali sono calcolati d’ufficio dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda completa, salvo specifiche eccezioni.
Le principali ipotesi particolari indicate sono le seguenti:
- indennità di malattia a pagamento diretto: dal 121° giorno dalla data di ricevimento del certificato medico;
- indennità di disoccupazione agricola ordinaria, con requisiti ridotti e trattamenti speciali agricoli: dalla data di pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, di regola a fine maggio, a condizione che la domanda sia completa; la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento della prestazione. Se la domanda è incompleta, la decorrenza è dalla data di perfezionamento, anche se successiva alla pubblicazione degli elenchi;
- assegno per il nucleo familiare ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari: la decorrenza per il calcolo degli interessi è fissata al 121° giorno dal 1° luglio per il primo semestre e dal 1° gennaio per il secondo semestre; se la domanda completa è presentata successivamente a periodi di prestazione già maturati, vale comunque la decorrenza dal 121° giorno dalla domanda completa;
- assegno per il nucleo familiare agli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995: se la domanda è presentata prima del mese di febbraio dell’anno successivo a quello per il quale si chiede la prestazione, essa resta valida ma si considera presentata il 1° febbraio di quell’anno; la decorrenza degli interessi è quindi dal 121° giorno da tale data;
- assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli OTD e ai lavoratori OTI occupati per parte dell’anno che abbiano raggiunto il requisito delle 101 giornate di effettivo lavoro, per i restanti assegni giornalieri non anticipati dal datore di lavoro, se richiesti in occasione della domanda di disoccupazione agricola: il 121° giorno decorre dal 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento della prestazione;
- assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, corrisposti con cadenza semestrale posticipata: gli interessi legali decorrono dal 121° giorno dal primo giorno utile per il pagamento, ossia dal 1° luglio per il primo semestre e dal 1° gennaio per il secondo semestre.
Adeguamento delle procedure
Il messaggio informa che tutte le procedure di liquidazione delle prestazioni pensionistiche e non pensionistiche sono in corso di adeguamento. Nelle procedure verranno individuati chiaramente i dati essenziali per l’esame della domanda, così da consentire, in fase di acquisizione, la produzione automatica dell’informazione relativa alla completezza della domanda e alla data del relativo perfezionamento.
Chiarimento sulla dichiarazione fiscale del richiedente
In risposta ad alcuni quesiti, l’INPS chiarisce che, quando l’Istituto opera come sostituto d’imposta, la presentazione della specifica dichiarazione contenente le informazioni anagrafiche e reddituali del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, necessarie per l’attribuzione di deduzioni o detrazioni, deve considerarsi essenziale ai fini del perfezionamento della domanda solo se il richiedente ne abbia espressamente richiesto il riconoscimento all’interno della domanda di prestazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 7 dic 2007Messaggio numero 29642 del 07-12-2007
- Messaggio · 5 dic 2007Messaggio numero 29405 del 05-12-2007
- Messaggio · 5 dic 2007Messaggio numero 29420 del 05-12-2007
- Messaggio · 4 dic 2007Messaggio numero 29224 del 04-12-2007
- Messaggio · 29 nov 2007Messaggio numero 28604 del 29-11-2007
- Messaggio · 19 dic 2007Messaggio numero 30545 del 19-12-2007
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →