Messaggio numero 29224 del 04-12-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS fornisce chiarimenti sulle finestre di accesso alla pensione di anzianità e sull’applicazione della salvaguardia per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2007, anche in caso di opzione per il sistema contributivo o di anticipo del requisito anagrafico per le lavoratrici. Precisa inoltre come si computano i 35 anni di anzianità contributiva per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, escludendo riscatto studio e contribuzione volontaria e valorizzando con coefficiente 1,5 i periodi ante 18 anni.
Chiarimenti INPS sulla legge n. 243/2004 in materia di pensione di anzianità e vecchiaia contributiva
Chiarimenti INPS sulla legge n. 243/2004 in materia di pensione di anzianità e vecchiaia nel sistema contributivo
Il messaggio fornisce ulteriori chiarimenti applicativi alla luce delle circolari INPS n. 149 dell’11 novembre 2004 e n. 105 del 19 settembre 2005. I chiarimenti riguardano in particolare la salvaguardia dei diritti pensionistici maturati entro il 31 dicembre 2007, le finestre di accesso alla pensione di anzianità e il computo dell’anzianità contributiva richiesta per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
Finestre di accesso alla pensione di anzianità
Viene ribadito che, ai fini della salvaguardia prevista dall’articolo 1, commi 3 e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sufficiente che il lavoratore abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa previgente, senza che rilevi il momento di apertura della finestra di accesso, anche se successivo al 31 dicembre 2007.
Il messaggio chiarisce quindi che i soggetti che maturano i requisiti nel corso del 2007, ma con finestra di accesso collocata nel 2008, possono andare in pensione di anzianità a partire dall’apertura della finestra secondo le seguenti cadenze:
- Dipendenti: 39 anni di anzianità contributiva maturati entro il primo trimestre 2007 e 57 anni dopo il 30 settembre 2007, con finestra dal 1° gennaio 2008;
- Dipendenti: 39 anni di anzianità contributiva maturati entro il secondo trimestre 2007 e 57 anni dopo il 30 settembre 2007, con finestra dal 1° gennaio 2008;
- Dipendenti: 39 anni di anzianità contributiva maturati entro il terzo trimestre 2007 e 57 anni dopo il 30 settembre 2007, con finestra dal 1° gennaio 2008;
- Dipendenti: 39 anni di anzianità contributiva maturati entro il quarto trimestre 2007 e 57 anni dopo il 30 settembre 2007, con finestra dal 1° aprile 2008;
- Autonomi: 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, oppure 40 anni di anzianità contributiva, maturati entro il secondo trimestre 2007, con finestra dal 1° gennaio 2008;
- Autonomi: 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, oppure 40 anni di anzianità contributiva, maturati entro il terzo trimestre 2007, con finestra dal 1° aprile 2008;
- Autonomi: 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, oppure 40 anni di anzianità contributiva, maturati entro il quarto trimestre 2007, con finestra dal 1° luglio 2008.
Applicazione della salvaguardia ai soggetti che optano per il sistema contributivo
La salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 243/2004 si applica anche a chi matura entro il 31 dicembre 2007 i requisiti per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo secondo l’articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995, nella formulazione vigente fino a tale data. Per tali soggetti continuano ad applicarsi, anche dopo il 1° gennaio 2008, le disposizioni previgenti alla riforma.
Il messaggio affronta poi il caso dei lavoratori soggetti a sistema misto che esercitano l’opzione per il sistema contributivo dopo il 31 dicembre 2007: la verifica del possesso dei requisiti alla data del 31 dicembre 2007 deve essere effettuata indipendentemente dal momento in cui viene esercitata l’opzione.
Lavoratrici che anticipano il requisito anagrafico ai sensi dell’articolo 1, comma 40, legge n. 335/1995
Per le lavoratrici soggette al sistema contributivo che esercitano l’opzione prevista dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 335/1995, per accedere alla pensione di vecchiaia anticipando il requisito anagrafico, la salvaguardia va verificata in relazione al requisito anagrafico così anticipato, e ciò indipendentemente dal momento dell’esercizio dell’opzione.
Viene riportato un esempio: una lavoratrice nata il 10 ottobre 1951, madre di tre figli, grazie all’opzione di anticipo dell’età anagrafica matura il diritto a pensione a 56 anni, cioè il 10 ottobre 2007. Se possiede gli altri requisiti previsti dall’articolo 1, comma 20, può conseguire la pensione di vecchiaia contributiva in qualsiasi momento, anche successivamente al 31 dicembre 2007.
Computo dell’anzianità contributiva per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
La circolare n. 105/2005 aveva già chiarito che, dal 1° gennaio 2008, i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo possono accedere al pensionamento:
- a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- a prescindere dall’età anagrafica, con almeno 40 anni di anzianità contributiva;
- con almeno 35 anni di contribuzione e i requisiti anagrafici della tabella A allegata alla legge delega per il periodo 2008-2013, incrementati di un anno a partire dal 2014.
Per quest’ultima ipotesi, il messaggio precisa il criterio di computo dei 35 anni, richiamando il parere del Ministero del Lavoro:
- non si conteggiano le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio;
- non si conteggia la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;
- la contribuzione accreditata per periodi di lavoro precedenti il compimento del diciottesimo anno di età va moltiplicata per 1,5.
Il criterio è indicato come necessario per armonizzare, nel sistema contributivo, le modalità di computo dell’anzianità nei casi di accesso alla pensione diversi da quelli previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995.
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