Deliberazione n. 267 del 29/04/2025
Provvedimento del 29 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica tre provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram e OnlyFans, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile senza consenso. Le misure impongono l’immediata adozione di strumenti per impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme, nonché la conservazione dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro per 12 mesi a soli fini probatori, con misure idonee a tutelare la non diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica di misure urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland, Telegram FZ-LLC e Fenix International per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di misure urgenti adottate nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram e OnlyFans in relazione a una segnalazione di possibile diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito. L’intervento si colloca nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativo al c.d. revenge porn.
Origine del procedimento e segnalazione
Una persona interessata ha rappresentato all’Autorità di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante verso le piattaforme indicate. La segnalazione è stata esaminata con urgenza, come previsto dalla disciplina speciale, che impone al Garante di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 129-131 del 23 aprile 2025, ritenendo la segnalazione compatibile con la fattispecie prevista dalla legge. Tali determinazioni sono state poi trasmesse ai gestori delle piattaforme il 23 aprile 2025.
Le misure urgenti hanno disposto:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica del Garante
Esaminate anche le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il 23 aprile 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Fenix International Limited, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Profili normativi richiamati
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy sulla segnalazione di contenuti sessualmente espliciti diffusi senza consenso;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019 sulle procedure urgenti;
- l’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 per le osservazioni delle parti.
Non risultano irrogate sanzioni pecuniarie né ulteriori prescrizioni oltre alla ratifica delle misure urgenti già adottate.
Punti principali
Segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e OnlyFans, indicate come possibili veicoli di diffusione del materiale.
Provvedimenti urgenti del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 129-131 del 23 aprile 2025, ordinando ai gestori delle piattaforme di impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Le stesse determinazioni hanno prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori e per un periodo di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito in data 29 aprile 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Fenix International Limited.
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