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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14835/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori contestavano (1) la decisione della Camera Permanente dell'EPPO del 3.3.2023 di autorizzare il rinvio a giudizio senza aver dato a Unione Italiana Vini e agli altri imputati la possibilità di presentare osservazioni o di essere ascoltati, con violazione del diritto di difesa (art. 41 CDFUE, art. 6 CEDU, artt. 35-36 Regolamento EPPO); (2) la mancata possibilità per la Corte di sollevare questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea su profili di diritto dell'UE; (3) la falsa applicazione dell'esimente prevista dall'art. 195, par. 3, lett. c) del Regolamento UE n. 1046/2018 (in particolare con riferimento ai bandi di sovvenzione Horizon 2020) che, se applicata, avrebbe escluso il presupposto del profitto indebito contestato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ritenendo che i motivi dedotti (in particolare il primo e il quarto) non rientrino nelle categorie tassative ammesse per il ricorso per cassazione dopo l'entrata in vigore del comma. Quanto alle censure relative alla violazione del diritto di essere ascoltati e delle garanzie processuali, la Corte ha ritenuto tali censure manifestamente infondate, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU (sent. Natsvlishvili e Togonidze) che ammette forme di definizione del giudizio alternative al rito ordinario; non è stato ritenuto necessario né opportuno sollevare questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In sintesi: ricorso respinto/inammissibile; nessun rinvio pregiudiziale sollevato.

Norme richiamate

  • art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.

    Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    La norma limita in modo tassativo i motivi di ricorso in cassazione nei procedimenti definiti con le modalità previste; questioni di merito (es. esistenza del profitto o qualificazione della fattispecie in relazione a normative UE) non sono proponibili in cassazione se non rientrano nelle categorie elencate.

  • Regolamento UE n. 1046/2018, art. 195 par. 3 lett. c)

    La disposizione contiene un'esimente relativa alla nozione di 'profitto' nei bandi di sovvenzione UE; nel caso è stata invocata per sostenere che beneficiarie non profit (es. UIV) non avrebbero potuto realizzare il 'profitto' contestato. La Corte ha ritenuto che tale questione attiene al merito e non fosse proponibile nel rito di cassazione limitato.

  • Regolamento EPPO, artt. 35 e 36

    Norme procedurali del Regolamento EPPO che disciplinano garanzie e funzioni (es. obblighi della Camera Permanente). I difensori hanno lamentato violazioni procedurali; la Corte ha ritenuto che le censure non fossero sufficienti a dimostrare una violazione tale da rendere il ricorso ammissibile.

  • Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 41 (diritto ad essere ascoltati) e art. 47 (diritto ad un ricorso effettivo)

    I ricorrenti hanno invocato la violazione del diritto ad essere ascoltati. La Corte ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza europea relativa a forme abbreviate di definizione del procedimento, tali censure non fossero fondate nella sede straordinaria di cassazione.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Garantisce il diritto ad un equo processo; la Corte ha richiamato la giurisprudenza CEDU che ammette forme di definizione del procedimento (patteggiamento/rituale abbreviato) compatibili con l'art. 6, ove la rinuncia a garanzie sia libera e consapevole.

  • Giurisprudenza CEDU - sentenza Natsvlishvili e Togonidze (29/04/2014)

    La Corte EDU ha affermato la compatibilità con l'equo processo di procedure semplificate/definizioni anticipate dell'accusa (analoghe al patteggiamento), sottolineando che la rinuncia a taluni diritti può essere valida se volontaria; la sentenza è stata usata dalla Corte per considerare infondate le censure sulle garanzie processuali.

Massime di principio

  • L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita fortemente i motivi proponibili in cassazione: questioni di merito sulla qualificazione del fatto o sull'esistenza del 'profitto' in relazione a norme UE non sono ammissibili se non rientrano nelle categorie tassative previste.
  • Contestazioni relative all'applicazione di disposizioni UE che incidono sul merito (es. esimente per enti non profit nei regolamenti di sovvenzione) vanno sollevate e sviluppate nelle sedi ordinarie di merito: la cassazione con i limiti di cui all'art. 448(2-bis) non è il luogo per ottenere un sindacato di merito.
  • Se si ritiene che una norma dell'UE debba essere chiarita dalla Corte di Giustizia, la richiesta di rinvio pregiudiziale è prerogativa del giudice nazionale; un giudice di ultima istanza può sollevare d'ufficio questioni pregiudiziali, ma la rilevanza e l'ammissibilità della questione dipendono dalla natura della domanda (se è questione di diritto necessaria e non meramente incidentale).
  • Le censure sul mancato ascolto o su presunte violazioni di garanzie processuali dovranno essere documentate e inserite nel corretto momento processuale: nelle procedure equivalenti al 'patteggiamento' la giurisprudenza europea ammette che alcune garanzie possano essere oggetto di rinuncia, purché volontaria e complessivamente compatibile con l'art. 6 CEDU e la Carta.
  • Per impugnare decisioni dell'EPPO o della sua Camera Permanente in relazione a violazioni di diritti fondamentali, è opportuno preservare la questione nei gradi di merito e chiedere espressamente la sollevazione di questioni pregiudiziali al momento processuale in cui il giudice nazionale sia chiamato a pronunciarsi su questioni di diritto dell'UE.
  • Prassi consigliata: sollevare tempestivamente le questioni di diritto dell'UE, documentare il nesso necessario tra norma UE e decisione contestata, evitare che la questione rimanga confinata a un mero profilo di merito non proponibile in cassazione.

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