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Provvedimento

Deliberazione n. 535 del 14/07/2026

Provvedimento del 14 luglio 2026

Garante Privacy535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 6 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited a seguito di una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le società sono state ingiunte di impedire immediatamente la diffusione, sulle piattaforme interessate, del materiale sessualmente esplicito trasmesso in formato hash e di conservarne eventuali copie acquisite in chiaro per dodici mesi, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti adottate nei confronti di Facebook, Instagram, Threads e TikTok per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito riguardante una persona interessata.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, delle misure urgenti adottate il 6 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited, a seguito di una segnalazione relativa al possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo e competenza del Garante

Il procedimento è stato svolto ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che materiale audio, fotografico, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, riguardanti la persona segnalante e destinati a rimanere privati, possano essere diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.

L’art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza le misure necessarie a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica collegiale.

Segnalazione e piattaforme interessate

La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante dichiarando di trovarsi in una delle situazioni contemplate dall’art. 144-bis del Codice. Ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Threads e TikTok.

Misure urgenti adottate il 6 luglio 2026

Dopo aver verificato la riconducibilità della segnalazione all’ambito applicativo dell’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 352 e 353 del 6 luglio 2026.

Le misure hanno previsto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • la trasmissione del materiale alle piattaforme in formato hash, allo scopo di consentirne l’individuazione e il blocco senza rendere necessario, nell’ambito dell’intervento descritto, il trasferimento diretto del contenuto in chiaro;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
  • la limitazione di tale conservazione alla finalità probatoria;
  • la conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per garantire tale protezione.

Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 6 luglio 2026.

Ratifica da parte del Garante

Il Garante, esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, ha ratificato i provvedimenti nn. 352/2026 e 353/2026.

La ratifica è stata adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma le misure urgenti adottate dal dirigente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited.

Esito e sanzioni

Il provvedimento ha natura di ratifica di misure urgenti volte a prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso. Nel testo non sono indicate sanzioni amministrative pecuniarie, né sono contestate ulteriori violazioni o quantificati importi ai sensi dell’art. 83 GDPR.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

La persona interessata ha segnalato il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero diffusi senza consenso attraverso Facebook, Instagram, Threads e TikTok.

Intervento urgente del Garante

Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 6 luglio 2026 le determinazioni urgenti nn. 352 e 353, dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice.

Misure imposte alle piattaforme

Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited sono state ingiunte di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Le società devono conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e informando tempestivamente l’Autorità sulle misure adottate.

Ratifica del Collegio

Con il provvedimento del 14 luglio 2026, il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate dal dirigente, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019.

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