Messaggio numero 6397 del 16-10-2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento aggiorna le istruzioni operative sui controlli delle DSU trasmesse dai Caf per il periodo 2012/2013, chiarendo i termini per le controdeduzioni e per l’invio della documentazione, nonché alcuni criteri di gestione degli esiti automatici e delle liste di controllo manuale.
Istruzioni operative sui controlli DSU ISEE e termini per i Caf
Istruzioni operative sui controlli DSU trasmesse dai Caf
Il documento integra e corregge le indicazioni già fornite con i messaggi INPS n. 5864 del 23 settembre 2015 e n. 6004 del 30 settembre 2015, disciplinando la prosecuzione delle attività di controllo sulle DSU relative al periodo 2012/2013. Le precisazioni riguardano i termini procedurali, alcune tipologie di irregolarità in controllo automatico e l’ampliamento delle liste di DSU soggette a controllo manuale.
Differimento della decorrenza dei termini
A causa dei tempi tecnici necessari per l’implementazione del sistema di upload dei documenti da parte dei Caf, viene fissata al 6 ottobre 2015 la data utile per la decorrenza dei termini previsti per le attività successive ai controlli.
In particolare:
- per il controllo automatico, il termine di 90 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni decorre dal 6 ottobre 2015;
- per i controlli manuali, il termine di 30 giorni per l’invio della copia della DSU decorre anch’esso dal 6 ottobre 2015.
Ne consegue che l’indicazione del 24 settembre 2015, richiamata nel messaggio n. 6004/2015, deve considerarsi superata.
Dichiarante inesistente o deceduto: codice “41”
Con riferimento alle DSU pre-esitate con codice “41”, il documento chiarisce che l’irregolarità sussiste solo quando il decesso o l’inesistenza del dichiarante siano avvenuti in data antecedente alla sottoscrizione della DSU.
Se invece:
- il soggetto dichiarante risulta ancora in vita, oppure
- è deceduto in data successiva alla sottoscrizione della DSU,
il Caf può trasmettere alla Struttura territoriale una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, firmata dallo stesso Caf, attestante l’esistenza in vita del dichiarante.
Le Strutture territoriali, per verificare la correttezza della documentazione prodotta, devono consultare le banche dati disponibili, in particolare:
- anagrafica ARCA;
- anagrafica tributaria.
Se quanto rappresentato dal Caf risulta veritiero, la DSU deve essere esitata con codice “0” (esito regolare).
DSU ripetute: codice “33”
Il documento richiama quanto già precisato dalla circolare n. 82/2013 in merito alle DSU ripetute.
DSU ripetute dalla “terza”
L’irregolarità con codice “33” riguarda la ritrasmissione di una DSU con valori inalterati per un numero di volte superiore a due, cioè la c.d. DSU ripetuta dalla terza.
Non devono essere considerate sanzionabili, ma soltanto non compensabili, le seguenti fattispecie:
- DSU ripetute con valori inalterati dalla seconda trasmissione;
- DSU ripetute dalla terza, ma con anno di reddito diverso.
Poiché alcune liste contengono DSU con tali caratteristiche, classificabili come non compensabili ma non sanzionabili, l’Istituto ha proceduto a chiuderle da sistema con codice “0”. Per tali DSU non sono previsti ulteriori adempimenti né per i Caf né per le Strutture territoriali.
Accesso alla “lista dichiarazioni” e DSU sottoscritte presso Caf diversi
Il documento segnala che alcune DSU ripetute dalla terza risultano sottoscritte presso Caf diversi.
Per le DSU sottoscritte presso lo stesso Caf non vi sono criticità, poiché tramite la funzione “lista dichiarazioni” il Caf può visualizzare le precedenti dichiarazioni.
Per le DSU sottoscritte presso Caf diversi, invece, la consultazione è stata possibile solo a decorrere dal 7 giugno 2013. Pertanto, le DSU trasmesse dal 1° gennaio 2012 al 6 giugno 2013 e contestate al Caf come “ripetute dalla terza”, pur in presenza di precedenti DSU sottoscritte presso Caf diversi e non visibili, sono state esitate dal sistema con codice “0”.
Anche per tali DSU non sono previsti adempimenti a carico dei Caf e delle Strutture territoriali.
Implementazione delle liste di DSU oggetto di controllo manuale
L’Istituto comunica di aver ampliato la lista delle DSU da sottoporre a controllo manuale, nell’esercizio dei poteri di verifica previsti dalla Convenzione, che impone un campione pari ad almeno il 3% delle DSU.
Le DSU interessate sono consultabili nella funzione “Liste di controllo” della procedura dedicata e sono identificate con la dicitura “ISEE-integrative”.
I Caf vengono avvisati tramite apposita PEC e, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, devono trasmettere alla Struttura territoriale competente, in base alla residenza del dichiarante:
- copia della DSU;
- documento di riconoscimento del dichiarante.
La trasmissione deve avvenire secondo le modalità già indicate nel messaggio n. 5864 del 23 settembre 2015.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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