Messaggio numero 6533 del 23-10-2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, sulla base di un parere del Ministero del Lavoro, che per i datori di lavoro agricolo operanti in territori montani o svantaggiati e per le assunzioni effettuate nel 2015 non si applica cumulativamente l'esonero triennale della legge 190/2014 con le agevolazioni dell'art. 9 L. 67/1988, ma solo il regime ordinario di favore previsto da quest'ultima norma. L'Istituto ricalcolerà i contributi del primo trimestre 2015 distinguendo tra giornate in zona ordinaria e giornate in zone montane o svantaggiate.
Cumulabilità dell'esonero contributivo 2015 con le riduzioni per zone montane e svantaggiate
Cumulabilità dell’esonero contributivo con le agevolazioni per zone montane e svantaggiate
Il documento interviene per chiarire il regime applicabile agli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo introdotto dall’art. 1, comma 119, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il tema centrale riguarda la possibilità di cumulare tale esonero con le riduzioni contributive previste per i territori montani e svantaggiati dall’art. 9 della Legge n. 67/1988.
Quadro normativo richiamato
La circolare richiama innanzitutto la circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, che aveva già fornito le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo triennale. Viene poi evidenziato che l’art. 118 della Legge n. 190/2014 stabilisce espressamente che l’esonero "non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente".
Parere del Ministero del Lavoro
A fronte del dubbio interpretativo sulla cumulabilità dell’esonero triennale con le riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate, è stato richiesto un parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con il parere allegato prot. n. 12672.06-08-2015, il Ministero ha chiarito che, in applicazione del principio di specialità, per i datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate che effettuino assunzioni nell’anno 2015 si applica il solo regime ordinario di favore previsto dall’art. 9 della Legge n. 67/1988, comprensivo della riduzione dei premi INAIL.
Conseguenze operative per l’Istituto
In coerenza con il parere ministeriale, l’Istituto procederà ad applicare i conseguenti criteri di tariffazione e a ricalcolare i contributi relativi al primo trimestre 2015. Il ricalcolo deve tenere conto della diversa collocazione delle giornate lavorate ai fini dell’agevolazione spettante.
Regime applicabile ai lavoratori ammessi al beneficio
Per i lavoratori che rientrano nel beneficio, il documento distingue due ipotesi operative:
- per le giornate lavorate in zona ordinaria, si applica l’esonero triennale previsto dall’art. 1, comma 119, della Legge n. 190/2014;
- per le giornate lavorate in zone montane o svantaggiate, si applicano le riduzioni contributive di cui all’art. 9 della Legge n. 67/1988.
Effetto pratico della chiarificazione
Il documento, quindi, esclude la cumulabilità tra i due regimi agevolativi e impone una distinzione tra le giornate di lavoro svolte in area ordinaria e quelle svolte in aree montane o svantaggiate. Ne deriva un trattamento contributivo differenziato, con applicazione del solo beneficio più specifico nei territori agevolati.
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