Cassazione Penale, Sentenza n. 36895/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego, operato dalla direzione dell'istituto e successivamente confermato dal Tribunale di sorveglianza, alla possibilità di svolgere colloqui con i "stretti congiunti" mediante video-collegamento. Aveva dedotto ragioni di disagio economico del nucleo familiare e la notevole distanza della famiglia (provincia di Foggia) dall'istituto, oltre a sostenere che la generalizzata possibilità per la popolazione detenuta di effettuare colloqui in videochiamata rendeva discriminatoria l'esclusione dei detenuti in regime 41-bis, proponendo che le piattaforme già in uso e la sorveglianza della polizia penitenziaria avrebbero potuto garantire le esigenze di ordine e sicurezza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando l'orientamento dei giudici di merito. Ha ritenuto legittimo il trattamento restrittivo previsto dall'art. 41-bis per i detenuti di alta pericolosità, finalizzato a impedire collegamenti tra affiliati e l'esterno. Pur ammettendo la possibilità di colloqui a distanza per soggetti sottoposti a 41-bis, la Corte ha ribadito che tale possibilità è eccezionale e riservata a situazioni di impossibilità o di grandissima difficoltà allo svolgimento dei colloqui in presenza, con speciali e rafforzate cautele. Pertanto le ragioni addotte (disagio economico e lontananza della famiglia) non sono state reputate idonee a giustificare l'attivazione del colloquio a distanza. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
il divieto di colloquio con persone diverse dai familiari e conviventi; la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati
Il regime 41-bis impone limiti specifici e rigorosi all'esercizio dei colloqui per motivi di ordine e sicurezza; le deroghe (es. colloqui a distanza) possono essere ammesse solo in via eccezionale, per casi di impossibilità o grandissima difficoltà, e con misure di cautela rafforzate
Norma processuale che permette la condanna alle spese del ricorso notificato in Cassazione quando il ricorso è respinto
Costituzione e Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU)
Richiamate nel senso di dover bilanciare il diritto del detenuto al mantenimento delle relazioni familiari con le esigenze di ordine e sicurezza; la tutela dei rapporti familiari non è esclusa per i detenuti 41-bis ma è regolata da limiti proporzionati
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis i colloqui a distanza possono essere autorizzati solo in casi eccezionali di impossibilità o grandissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza, non in via generale
- Il disagio economico familiare o la distanza geografica della famiglia, di per sé, sono generalmente insufficienti a giustificare l'attivazione dei colloqui in video-collegamento per soggetti 41-bis
- Il richiedente deve provare circostanze concrete e rilevanti che configurino un'impossibilità o una gravissima difficoltà a svolgere il colloquio in presenza; il giudice verifica la sussistenza di tali elementi e l'adeguatezza delle cautele proposte
- Se vengono autorizzati colloqui a distanza per 41-bis, occorrono rafforzate misure di sicurezza e controllo (locali attrezzati, sorveglianza della polizia penitenziaria, modalità esecutive idonee a prevenire contatti illeciti)
- L'amministrazione penitenziaria mantiene ampio margine di discrezionalità nell'organizzazione dei colloqui, ma le decisioni restano sindacabili giudizialmente in termini di motivazione e proporzionalità
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