Cassazione Penale, Sentenza n. 14182/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra più sentenze e ha rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., censurando un errato calcolo della pena complessiva: avrebbe avuto luogo un eccessivo aumento della pena con riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo 60 della sentenza del 14/05/2004) e il mantenimento invariato degli aumenti per gli altri reati già sanzionati in precedenti sentenze senza una autonoma disamina sull'entità degli aumenti per ciascun reato satellite. Inoltre si contesta l'erroneo richiamo al principio dello ius receptum circa l'immutabilità degli aumenti già coperti da giudicato.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la metodologia seguita dal giudice dell'esecuzione: individuazione della violazione più grave in quella per il capo C1 (art. 74 d.P.R. 309/1990) della sentenza del 12/03/2024 — con base di pena pari ad anni 17, mesi 7 e giorni 20 — scorporazione dei reati già unificati nelle sentenze di cognizione e determinazione autonoma, ex novo, degli aumenti per i reati satellite, mantenendo tuttavia gli aumenti non superiori a quelli fissati nei provvedimenti di cognizione, applicazione dell'aumento specifico per il capo 60 (art. 73) in anni 6, ridotto a 4 anni per il rito abbreviato, e mantenimento degli altri aumenti. In conclusione la rideterminazione della pena complessiva (in sede esecutiva) è stata confermata (pena complessiva indicata nell'ordinanza: anni 27, mesi 9, giorni 20 di reclusione) e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
motivi di cassazione impugnati: b) vizio di motivazione; e) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi. La Corte ha ritenuto infondate le censure perché la motivazione dell'ordinanza impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e specifica.
art. 81 cod. pen.
norma sulla continuazione: il giudice dell'esecuzione deve riconoscere la continuazione tra diverse condanne e procedere alla nuova determinazione della pena secondo la giurisprudenza applicabile.
art. 671 cod. proc. pen.
disciplina del procedimento esecutivo per la revisione della pena: il giudice dell'esecuzione ridetermina la pena complessiva in caso di continuazione tra sentenze definitive; applicata nella pratica per il ricalcolo del trattamento sanzionatorio.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
riferimento al capo C1 della sentenza del 12/03/2024 individuato come violazione più grave ai fini della rideterminazione della pena.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
reato contestato al capo 60 della sentenza del 14/05/2004; la Corte ha valutato l'aumento commisurato alla quantità e qualità della sostanza (4 kg di cocaina) e al contesto soggettivo, fissando un aumento poi ridotto per il rito abbreviato.
art. 133 cod. pen.
principio di discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena: utilizzato dal giudice dell'esecuzione per motivare la misura degli aumenti applicati in sede di ricalcolo.
Sezioni Unite, n. 7029 del 28/09/2023 (Rv. 285865)
principio che la violazione più grave va individuata con riferimento alla pena più grave inflitta; applicato dal giudice dell'esecuzione per scegliere la base di pena nella rideterminazione.
Sez. U., Sent. n. 6296 del 24/11/2016 (Rv. 268735-01)
principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione nelle sentenze irrevocabili; richiamato per giustificare il mantenimento degli aumenti già operati entro i limiti del giudicato.
Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004 (Esposito, Rv. 229822)
conferma che, nell'applicare la continuazione tra distinte condanne, la pena base è quella inflitta nel giudizio in cui più reati erano già uniti; il giudice dell'esecuzione deve poi determinare ex novo gli aumenti per i reati satellite.
Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009 (Neder, Rv. 243375)
ulteriore conferma del principio di scorporo dei reati riuniti nella cognizione e di autonoma determinazione degli aumenti per i reati satellite in sede esecutiva.
Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019 (Scanferla, Rv. 275845)
precisa che il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati già riuniti, individuare il reato più grave e operare autonomi aumenti per i reati satellite, anche se già riuniti nella continuazione con il reato base.
Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024 (Rv. 286261-01)
ribadisce i principi sopra citati e la corretta procedura da seguire nella rideterminazione della pena per continuazione tra sentenze distinte; utilizzata come richiamo di conformità dalla Corte nella decisione.
Massime di principio
- Quando il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena per continuazione tra più sentenze, deve prima scorporare i reati che il giudice della cognizione aveva già riunito e individuare la violazione più grave sulla base della pena più alta inflitta.
- La pena base da assumere è quella applicata alla violazione più grave nel giudizio di cognizione individuato; gli aumenti per i reati satellite devono essere determinati ex novo in sede esecutiva.
- Gli aumenti per i reati satellite non possono, in sede esecutiva, essere quantificati in misura superiore a quanto già fissato dal giudice della cognizione nelle sentenze irrevocabili (principio di tutela del giudicato).
- Il giudice dell'esecuzione ha un margine discrezionale nella commisurazione degli aumenti (art. 133 c.p.), ma deve motivare adeguatamente le scelte, tenendo conto della quantità/qualità della condotta e del contesto soggettivo.
- Le doglianze sulla determinazione della pena complessiva possono essere censurate in cassazione con i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.; tuttavia la Corte di legittimità verifica soprattutto la corretta applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati.
- Se in sede di cognizione più reati sono già stati unificati per continuazione, in sede esecutiva occorre evitare doppie valutazioni: scorporare, scegliere la base e poi aggiungere gli aumenti per i satellite in modo congruo e motivato.
- Nel calcolo degli aumenti per reati di stupefacenti rilevano elementi oggettivi (es. quantità e qualità della droga) e soggettivi (coinvolgimento di più soggetti, ruolo nel traffico) che devono essere esplicitamente considerati dal giudice dell'esecuzione.
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