Cassazione Penale, Sentenza n. 14830/2025 del 15/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecco del 14/11/2024 che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo del 04/10/2024, emesso ai sensi dell'art.12‑bis d.lgs. 74/2000 in relazione al reato di cui all'art.10‑quater, comma 2, d.lgs. 74/2000. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) errore in procedendo e vizio di motivazione sul periculum in mora, sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente considerato gli effetti protettivi del concordato preventivo (segregazione del patrimonio, supervisione del commissario, inefficacia di atti senza autorizzazione ex art.46 c.c.i.), nonostante la imminente presentazione della domanda di concordato; (2) error in iudicando sul fumus commissi delicti, sostenendo che i fatti contestati erano meri profili contabili/amministrativi (rilevazioni delle ore di formazione), che i corsi esistevano e si svolgevano anche telematicamente, e che le valutazioni probatorie del Tribunale erano superficiali e non hanno considerato elementi scriminanti e la limitata escussione dei dipendenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: (a) i ricorsi proposti nelle qualità di liquidatore delle società sono inammissibili perché il difensore non era munito della procura speciale richiesta per impugnare provvedimenti che hanno deciso il riesame relativo a soggetti terzi (mancata osservanza dell'art.100 c.p.p.); (b) il ricorso proposto in proprio da Scotti è inammissibile: il primo motivo (periculum in mora) è generico e manifestamente infondato poiché al momento dell'ordinanza non risultava ancora depositata la domanda di concordato (documentazione prodotta successivamente non rilevante in cassazione e utilizzabile solo in sede di revoca/modifica presso il giudice di merito); il secondo motivo attiene a valutazioni di merito sulla motivazione del fumus e dunque non è sindacabile in cassazione, che è limitata a questioni di diritto o a vizi motivazionali radicali. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 12‑bis d.lgs. 74/2000
Norma richiamata quale base giuridica per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente in materia di reati tributari; la Corte ne prende atto come titolo del provvedimento impugnato.
art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. 74/2000
Norma penale richiamata come fattispecie di reato a cui si riferisce la confisca; la contestazione penal‑tributaria è il presupposto del sequestro preventivo.
art. 46, comma 1, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Richiamata dal ricorrente per sostenere l'effetto segregativo del deposito della domanda di concordato e l'inefficacia degli atti compiuti senza autorizzazione; la Corte osserva che tali effetti rilevano solo se la domanda è effettivamente depositata prima del provvedimento impugnato.
art. 100 cod. proc. pen.
Richiesta procura speciale per il difensore che agisce nell'interesse di un soggetto diverso dall'indagato; la sua mancata produzione determina l'inammissibilità del ricorso nei casi di impugnazione dei provvedimenti sul riesame agiti per interessi di terzi.
art. 611 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla produzione di documentazione in memoria; la Corte ribadisce che documenti formati o prodotti dopo la chiusura del riesame non rilevano nel giudizio di legittimità e devono essere posti al vaglio del giudice del riesame con strumenti adeguati (es. richiesta di revoca).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per la parte che propone ricorso inammissibile, ivi comprese le spese e il versamento a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma liquidando euro 3.000.
Massime di principio
- Per proporre ricorso in cassazione contro provvedimenti che riguardano il riesame del sequestro adottato in rapporto a terzi, il difensore deve essere munito di procura speciale per quella specifica impugnazione (art.100 c.p.p.); la sua assenza determina l'inammissibilità.
- In materia cautelare (sequestro preventivo) elementi documentali sopravvenuti rispetto al momento del giudizio di merito non assumono rilievo in cassazione; per farli valere occorre chiedere la revoca o la modifica del provvedimento al giudice competente.
- Gli effetti del concordato preventivo (segregazione del patrimonio, supervisione del commissario, inefficacia di atti senza autorizzazione) rilevano solo se la domanda è effettivamente depositata e operativa alla data del provvedimento contestato; la mera intenzione di presentarla non è sufficiente a escludere il periculum in mora.
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammesso per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione incomprensibile o priva dei requisiti minimi; non è lo strumento per riesaminare il fatto o la valutazione delle prove (no sindacato di merito).
- Chi impugna deve formulare censure specifiche e fondate: argomentazioni generiche o doglianze che si risolvono in rilievi di merito sono normalmente inammissibili.
- L'inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso ma l'obbligo di sostenere le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia imputabile a colpa negligente della parte.
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