Provvedimenti ex art. 110 del Codice n. 285 del 05/07/2023
Provvedimento del 6 luglio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina una consultazione preventiva ex art. 110 Codice e art. 36 GDPR relativa a uno studio osservazionale retrospettivo su pazienti affetti da malattia da agglutinine fredde (CAD), promosso da Sanofi Aventis Group SA. L’Autorità riconosce la correttezza delle basi giuridiche individuate per i pazienti contattabili e per quelli deceduti o non contattabili, ma condiziona il parere favorevole a diverse integrazioni documentali e organizzative: correzione delle basi giuridiche nelle informative, chiarimento sulla distinta manifestazione di volontà per eventuali contatti futuri, pubblicazione dell’informativa per i non contattabili, designazione di Cerner Enviza Italia Srl quale responsabile del trattamento e integrazione della DPIA con una sezione specifica sul monitoraggio da remoto.
Sanofi Aventis Group SA: parere favorevole con prescrizioni per studio retrospettivo su pazienti CAD, compresi deceduti e non contattabili
Parere favorevole con condizioni su studio retrospettivo CAD
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 110 del Codice e dell’art. 36 GDPR, sul trattamento di dati personali relativi a pazienti affetti da malattia da agglutinine fredde (CAD), deceduti o non contattabili, nell’ambito di uno studio osservazionale retrospettivo promosso da Sanofi Aventis Group SA. Il parere è però subordinato a specifiche modifiche documentali e organizzative, richieste a garanzia dei diritti degli interessati.
Contesto e caratteristiche dello studio
Lo studio è multicentrico e interessa circa 12 centri partecipanti in Italia, Germania e Austria, per un totale stimato di circa 170 pazienti. L’attività consiste in una revisione retrospettiva delle cartelle cliniche di soggetti diagnosticati tra il 1° gennaio 2009 e il 1° gennaio 2019, con l’obiettivo di:
- valutare il tasso di incidenza di eventi trombotici nei pazienti con CAD;
- caratterizzare gli eventi trombotici e i fattori di rischio;
- stimare i tassi di mortalità;
- valutare l’utilizzo di risorse sanitarie associate agli eventi trombotici.
Lo studio prevedeva l’arruolamento sia di pazienti in vita sia di pazienti deceduti o non più rintracciabili, circostanza che ha reso necessaria la consultazione preventiva del Garante.
Attività istruttoria e chiarimenti del promotore
In sede istruttoria l’Ufficio ha rilevato criticità soprattutto su:
- individuazione della titolarità del trattamento;
- basi giuridiche utilizzate;
- correttezza dell’informativa e del consenso;
- modalità di pubblicità per i soggetti non contattabili;
- redazione della valutazione d’impatto;
- misure contro il rischio di reidentificazione;
- trasferimenti di dati verso paesi terzi.
La Società ha quindi integrato la documentazione chiarendo che il promotore e titolare del trattamento è Sanofi Aventis Group SA, con sede in Francia, e non Sanofi US. Ha inoltre precisato che i dati trattati sono pseudonimizzati, che il periodo di conservazione è pari a 5 anni dalla firma del rapporto di studio clinico e che al termine i dati saranno cancellati.
Basi giuridiche del trattamento
Il Garante ha ritenuto corretta la scelta delle basi giuridiche, dopo le integrazioni fornite dalla Società:
- per i pazienti contattabili: consenso ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) e dell’art. 9, par. 2, lett. a) GDPR;
- per i pazienti deceduti o non contattabili: applicazione dell’art. 110 del Codice, in combinazione con l’art. 9, par. 2, lett. j) GDPR e con il parere favorevole del comitato etico territorialmente competente.
L’Autorità ha anche richiamato che, nei casi in cui il consenso non sia acquisibile, il trattamento potrà iniziare solo dopo il rilascio dei pareri favorevoli dei rispettivi comitati etici territorialmente competenti.
Informativa, consenso e ricerche future
Una parte importante del provvedimento riguarda la qualità dell’informativa e del modulo di consenso. Il Garante ha rilevato che il documento "Lettera informativa per i pazienti e Modulo per il consenso informato" riportava inizialmente basi giuridiche non corrette o non coerenti con il trattamento di dati sulla salute per finalità di ricerca.
Pertanto ha richiesto che:
- per i pazienti contattabili venga richiamato l’art. 9, par. 2, lett. a) GDPR;
- per i pazienti non contattabili venga integrato il riferimento all’art. 9, par. 2, lett. j) GDPR con l’art. 110 del Codice.
Inoltre, l’informativa deve chiarire che il consenso relativo a eventuali ricerche future è una manifestazione distinta, utile solo a consentire il ricontatto del paziente per informarlo di eventuali nuovi studi e raccoglierne uno specifico consenso, e non coincide con il consenso allo studio originario.
Informazione ai soggetti non contattabili e aventi causa
Per i pazienti deceduti o non contattabili, anche a beneficio degli eventuali aventi causa, la Società aveva ipotizzato l’affissione dell’informativa presso i centri partecipanti. Il Garante ha ritenuto tale modalità non idonea a garantire l’effettiva trasparenza, osservando che essa costringerebbe gli interessati a recarsi presso i centri, eludendo la ratio dell’art. 14, par. 5, lett. b) GDPR e dell’art. 6, comma 3 delle Regole deontologiche.
È stato quindi imposto che l’informativa sia pubblicata su pagine facilmente accessibili dei siti internet dei centri partecipanti e dello sponsor, per tutta la durata dello studio.
Ruoli privacy e responsabili del trattamento
Il Garante ha preso atto della precisazione secondo cui Sanofi Aventis Group SA è il titolare del trattamento. Ha però rilevato che il ruolo di Cerner Enviza Italia Srl non era sufficientemente definito e ha ritenuto necessario che tale società sia designata responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, in considerazione delle attività svolte per conto dello sponsor, in particolare di monitoring e gestione operativa dello studio.
Monitoraggio remoto, DPIA e misure di sicurezza
L’Autorità ha apprezzato la pseudonimizzazione dei dati e la previsione di cancellazione al termine del periodo di conservazione. Ha tuttavia rilevato una lacuna nella valutazione d’impatto, che deve essere integrata con una sezione specifica sui trattamenti di monitoraggio da remoto, comprendenti l’esame della documentazione del paziente e la revisione della qualità dei dati estratti dalle cartelle cliniche.
La DPIA dovrà dunque descrivere:
- i trattamenti connessi al monitoraggio remoto;
- i rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- le misure specifiche di mitigazione.
Trasferimenti verso paesi terzi
Il provvedimento rileva anche che alcuni dati pseudonimizzati possono essere accessibili a affiliate del gruppo Sanofi situate al di fuori dell’Unione europea. Il Garante ha ritenuto il flusso compatibile con il GDPR sulla base delle Binding Corporate Rules del gruppo, pur richiamando il titolare a una verifica sostanziale dell’efficacia e correttezza di tali garanzie, in adempimento al principio di accountability.
Dispositivo finale
Il Garante ha quindi espresso parere favorevole al trattamento dei dati personali per finalità di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica, ma subordinatamente a cinque condizioni principali:
- correzione delle basi giuridiche nell’informativa e nel modulo di consenso;
- chiarimento sulla distinta manifestazione di volontà per eventuali contatti futuri;
- pubblicazione dell’informativa per i soggetti deceduti o non contattabili sui siti web di sponsor e centri;
- designazione di Cerner Enviza Italia Srl quale responsabile del trattamento;
- integrazione della DPIA con una sezione sul monitoraggio da remoto.
Contro il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Oggetto e struttura dello studio
Lo studio è multicentrico, da svolgersi in circa 12 centri in Italia, Germania e Austria, e prevede l’analisi retrospettiva di cartelle cliniche di circa 170 pazienti diagnosticati tra il 1° gennaio 2009 e il 1° gennaio 2019. Le finalità riguardano il rischio tromboembolico, la mortalità e l’uso di risorse sanitarie nei pazienti con CAD.
Basi giuridiche e trattamento dei dati sanitari
Per i pazienti ancora in vita la Società ha ricondotto il trattamento al consenso ex art. 6, par. 1, lett. a) e art. 9, par. 2, lett. a) GDPR. Per i pazienti deceduti o non contattabili, ha fatto riferimento all’art. 110 Codice, all’art. 36 GDPR e all’art. 9, par. 2, lett. j) GDPR, con parere favorevole del comitato etico competente.
Ruoli dei soggetti coinvolti e trasferimenti extra-UE
Il Garante ha chiarito che il promotore/titolare è Sanofi Aventis Group SA e non Sanofi US. I trasferimenti di dati pseudonimizzati verso affiliate fuori UE sono ritenuti fondati su adeguati presupposti giuridici, sulla base delle Binding Corporate Rules di gruppo, con richiamo alla necessaria verifica in ottica di accountability.
Criticità su informativa, consenso e pubblicità
L’Autorità ha rilevato che le informative dovevano essere corrette nelle basi giuridiche indicate, distinguendo i casi di pazienti contattabili e non contattabili. Ha inoltre richiesto di chiarire che il consenso per ricerche future, distinto dal consenso allo studio, serve solo a poter ricontattare gli interessati in caso di nuovi studi. Per i soggetti non contattabili, l’informativa non può essere resa mediante sola affissione presso i centri, ma deve essere pubblicata su siti web facilmente accessibili.
Valutazione d’impatto, sicurezza e monitoraggio remoto
Il Garante ha apprezzato la pseudonimizzazione e la previsione della cancellazione dei dati dopo 5 anni, ma ha ritenuto insufficiente la DPIA rispetto alle attività di monitoraggio da remoto, che devono essere analizzate con una sezione specifica sui rischi e sulle misure di mitigazione. È inoltre necessario designare Cerner Enviza Italia Srl quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
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