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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14168/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa (sei mesi reclusione e 200 euro di multa) deducendo due profili di illegittimità: 1) mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria/rateizzazione, nonostante nella fase di appello la difesa avesse formulato in via subordinata la richiesta di conversione e la rinuncia al beneficio ex art. 163 c.p.; 2) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità), in ragione del limite di pena e della presunta non abitualità della condotta. Nel merito fattuale, il danno patrimoniale contestato era di 580 euro per una somma versata senza ricevere il bene acquistato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto all'art. 131-bis, la Corte ha ritenuto che l'appellante non avesse allegato e dimostrato la particolare tenuità dell'offesa: i criteri dell'art. 131-bis sono cumulativi per riconoscere la causa di non punibilità e l'onere di provare la particolare tenuità grava sull'imputato; la valutazione della Corte d'appello (danno non di esigua entità) non è illogica né sindacabile. Quanto alla sostituzione della pena, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché la richiesta era formulata solo nelle conclusioni dell'appello, priva di specifiche ragioni di diritto e fatti, e dunque carente rispetto agli obblighi ex artt. 581 e 591 c.p.p.; inoltre ha precisato che le norme recenti (novellazioni di art. 598-bis c.p.p. e art.61-bis L.689/1981) non consentono di eludere l'onere motivazionale dell'atto di gravame e che l'incompatibilità prevista dall'art.61-bis L.689/1981 non si estende ai fatti antecedenti l'entrata in vigore della disposizione (principio di lex mitior). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende in applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    I criteri indicati sono cumulativi ai fini del riconoscimento della particolare tenuità e alternativi rispetto al diniego: la mancata valorizzazione anche di un solo criterio preclude l'applicazione; l'onere probatorio circa la particolare tenuità grava sull'imputato.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato perché la difesa aveva dichiarato rinuncia al beneficio della sospensione condizionale 'in tal caso'; la Corte ha osservato che tale rinuncia non supera il difetto formale e motivazionale della richiesta di conversione formulata solo in conclusione.

  • art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689

    La presunta incompatibilità tra sospensione condizionale e pena sostitutiva prevista da tale norma non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione; opera il principio della norma più favorevole (art. 2 cod. pen.).

  • art. 2 cod. pen.

    Applicazione del principio di lex mitior: in caso di successione di leggi penali nel tempo si applica la norma più favorevole all'imputato, rilevante per la non estensione di 61-bis a fatti anteriori.

  • art. 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689

    Riferimento alle pene sostitutive delle pene detentive brevi; la sostituzione richiede valutazione discrezionale del giudice con osservanza dei criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato a indicare i limiti del potere del giudice di appello; il principio devolutivo impone che le richieste rilevanti siano formulate nei motivi di gravame salvo ipotesi tassative.

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva...»

    La nuova previsione disciplina il consenso alla sostituzione anche successivamente alla presentazione dell'appello, ma non sostituisce l'obbligo di una specifica e motivata richiesta nei motivi di gravame quando ci si avvale del potere discrezionale del giudice; il richiamo ad art. 597 sottolinea il carattere non estensivo del potere del giudice di appello.

  • artt. 581, 591 e 616 cod. proc. pen.

    Art. 581 e 591: regole di ammissibilità e motivazione dell'impugnazione; la carenza di indicazione di ragioni di diritto e fatti rende la richiesta inapplicabile. Art. 616: conseguenze dell'inammissibilità dell'impugnazione (condanna alle spese e sanzioni).

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la misura della pena e valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato nella decisione discrezionale di sostituire la pena.

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 71, comma 1, lett. i))

    Ha introdotto modifiche (tra cui art. 61-bis L.689/1981) richiamate nella sentenza; la Corte ha precisato che tali novità non si applicano retroattivamente se sfavorevoli.

  • decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 ("correttivo Cartabia")

    Modifiche all'art. 598-bis c.p.p. richiamate dalla Corte: il correttivo ha ribadito il principio devolutivo e il ruolo del consenso, ma non ha eliminato l'esigenza di motivazione specifica nelle richieste di conversione formulate nei motivi d'appello.

Massime di principio

  • L'onere di allegare e dimostrare la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. grava sull'imputato: devono essere indicate nel ricorso circostanze specifiche e elementi probatori; la sola richiamo al limite di pena e all'assenza di abitualità può risultare insufficiente.
  • I criteri dell'art. 131-bis sono cumulativi per il riconoscimento della causa di non punibilità; la valutazione negativa anche di un solo criterio impedisce l'assimilazione alla particolare tenuità.
  • La richiesta di sostituzione della pena detentiva con pene alternative deve essere formulata in modo specifico e motivato nei motivi di gravame: inserire la richiesta solo nelle conclusioni, senza esporre ragioni di diritto e fatti, comporta inammissibilità.
  • Le novità procedurali (es. possibilità di esprimere consenso ai sensi del nuovo art. 598-bis c.p.p.) non consentono di aggirare l'onere motivazionale dell'atto di appello quando la decisione rimane affidata alla discrezionalità del giudice.
  • Per norme introdotte dopo la commissione del fatto si applica il principio di lex mitior: se la nuova disposizione è meno sfavorevole, questa trova applicazione; viceversa, disposizioni sfavorevoli non si estendono retroattivamente.
  • L'inammissibilità del gravame comporta conseguenze immediate: condanna alle spese processuali e possibile sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.) se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione.

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