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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14935/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 13/06/2024 con cui è stato rigettato il reclamo avverso la sanzione disciplinare (esclusione dalle attività in comune per 5 giorni) irrogata il 03/03/2022. Il ricorrente era stato sanzionato per aver ripetutamente apostrofato un Ispettore della Polizia Penitenziaria con il termine "incapace" in presenza di altri detenuti, a causa dell'esasperazione per una perdita d'acqua che gli impediva di concentrarsi nello studio. Sosteneva che l'espressione fosse esercizio del diritto di critica (richiamando artt. 35-bis, 69 co.6, 38 e 39 Ord. pen., art.77 n.15 d.P.R. 230/2000, artt.25 e 27 Cost.) e che mancasse il carattere offensivo; inoltre contestava l'ammissibilità di memorie difensive depositate oltre il termine e la proporzionalità/afflittività della sanzione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che, pur non essendo il termine "incapace" necessariamente offensivo di per sé, nel caso concreto il contesto (proferito più volte, davanti a terzi, senza comprovati motivi del ritardo della riparazione) ne configurava il carattere ingiurioso e denigratorio, diretto a delegittimare l'ispettore. Le memorie depositate il 07/06/2024 e l'08/06/2024 sono state ritenute tardive e quindi non utilizzabili per l'udienza del 13/06/2024. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 35-bis, 69 comma 6, 38 e 39 Ord. pen.

    artt. 35-bis, 69 comma 6, 38 e 39 Ordinamento penitenziario

    Invocate dal ricorrente per sostenere l'esimente dell'esercizio di critica e la tutela delle forme di reclamo del detenuto; il Collegio non ha ritenuto che dalle norme discenda la possibilità di offenderre la persona senza verifica del contesto e della modalità comunicativa.

  • art. 77 n. 15 d.P.R. 230/2000

    art. 77, n. 15, D.P.R. 230/2000

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina degli atti e memorie; la corte ha comunque escluso l'utilizzabilità delle memorie depositate oltre i termini procedurali.

  • artt. 25 e 27 Cost.

    artt. 25 e 27 Costituzione

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai principi di legalità e proporzionalità; il Collegio ha ritenuto che la sanzione disciplinare fosse motivata dal comportamento e non irragionevole nella fattispecie.

  • art. 41-bis Ord. pen.

    richiamo nel testo: detenuto ristretto ex art. 41-bis Ord. pen.

    La menzione dell'applicazione del regime o misura rafforzata ha avuto rilievo nella valutazione che il detenuto non poteva avere informazioni certe sul presunto ritardo delle riparazioni; pertanto non giustificava la denigrazione pubblica dell'operatore.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 12180 del 31/01/2019 (Rv. 276033 - 01)

    Sez. 5, n. 12180 del 31/01/2019

    Cassazione richiamata per il principio secondo cui il diritto di critica non legittima offese rivolte alla sfera personale; utilizzata per sostenere che la critica pubblica non può degenerare in denigrazione.

Massime di principio

  • Il carattere offensivo di un'espressione va valutato congiuntamente al contesto: modalità, tono, ripetizione e presenza di terzi possono trasformare una critica lecita in un'offesa disciplinarmente rilevante.
  • Il diritto di critica tutela osservazioni e contestazioni fondate sull'interesse pubblico e sull'attività svolta dal soggetto criticato, ma non autorizza la denigrazione personale o l'offesa della sfera privata.
  • La prova o l'esistenza di motivi oggettivi a fondamento della critica (es. ritardi documentati) attenua la offensività; l'assenza di elementi probatori rafforza la responsabilità disciplinare.
  • Le memorie difensive devono rispettare i termini procedurali per poter essere valutate in udienza; depositi tardivi possono essere esclusi e privare il ricorrente di argomenti nuovi.
  • Le sanzioni disciplinari adottate per condotte ingiuriose sono giustificabili se proporzionate alla gravità del fatto e motivate sul piano documentale; la loro impugnazione richiede argomentazioni puntuali e tempestive.
  • In sede di impugnazione, la Corte può dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente infondato e condannare il ricorrente alle spese e a somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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