Cassazione Penale, Sentenza n. 38135/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Minciullo impugnava la conferma della condanna per diffamazione (art. 595 c.p.) relativa a un post pubblicato su Facebook in cui avrebbe offeso la reputazione di Giammò Giuseppe. Il ricorrente ha dedotto: (1) che si sarebbe trattato di mera ingiuria e non di diffamazione perché la persona offesa avrebbe partecipato attivamente alla conversazione sotto il post; (2) che la pubblicazione sarebbe stata provocata da un messaggio ricevuto dalla persona offesa la notte precedente (quindi invocava la causa di non punibilità per provocazione, art. 599 c.p.); (3) che doveva essere concessa la sospensione condizionale della pena per incensuratezza e occasionalità del fatto (artt. 163 e 164 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato: la fattispecie è stata qualificata come diffamazione piuttosto che ingiuria perché non è provato che la persona offesa abbia percepito il messaggio nell'immediatezza; la risposta della parte lesa sembrava essere intervenuta ore dopo. Tuttavia la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina perché i giudici di merito non hanno adeguatamente valutato due profili decisivi: (a) la possibile scriminante del diritto di critica politica, dato che il post attaccava la condotta elettorale di un candidato e la critica politica può legittimare giudizi negativi se fondata su notizia vera e di pubblico interesse; (b) la possibile applicazione della causa di non punibilità per provocazione, senza una sufficiente ricostruzione temporale e causale della reazione dell'imputato (la giurisprudenza richiede elasticità sul requisito dell'immediatezza). Il terzo motivo (sospensione condizionale) è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
La condotta contestata è stata trattata alla stregua del reato di diffamazione perché il post pubblico su Facebook ha leso la reputazione di un candidato; la decisione ha valutato il requisito della percezione immediata da parte della persona offesa per distinguere diffamazione da ingiuria in chat condivise.
Invocata dal ricorrente come alternativa alla diffamazione, ma la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata l'immediatezza della percezione da parte della persona offesa e pertanto il profilo di ingiuria non era fondato.
art. 599 cod. pen. (provocazione / causa di non punibilità)
Richiamata per sostenere la non punibilità per provocazione: la Corte di cassazione ha evidenziato che la Corte di appello non ha adeguatamente valutato il nesso temporale e causale tra presunta provocazione e reazione dell'imputato, sottolineando che il requisito dell'immediatezza deve essere interpretato con elasticità.
Richiamato in relazione alle doglianze processuali attinenti alla valutazione della non punibilità; la Corte di cassazione ha ritenuto necessaria una più completa ricostruzione probatoria da parte del giudice di merito.
art. 163 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)
Invocato dal ricorrente per ottenere la sospensione condizionale della pena in ragione dell'incensuratezza e della natura occasionale del fatto; la questione è stata considerata assorbita dal motivo di annullamento con rinvio.
art. 164 cod. pen. (condizioni per la sospensione)
Richiamato assieme all'art. 163 c.p.; la Corte di cassazione non si è pronunciata nel merito perché ha assorbito il motivo in ragione dell'annullamento con rinvio.
Massime di principio
- Su social network, la qualificazione tra ingiuria e diffamazione dipende anche dal carattere pubblico della comunicazione e dal fatto che la persona offesa abbia percepito il messaggio nell'immediatezza: se non c'è percezione immediata e il messaggio è pubblico, è più probabile che si configuri diffamazione.
- La critica politica è una possibile scriminante: giudizi negativi su comportamenti di candidati/amministratori possono rientrare nel legittimo esercizio della critica politica se prendono spunto da notizie vere, riguardano interesse pubblico e non degenerano in attacchi personali gratuiti.
- La causa di non punibilità per provocazione richiede una valutazione fattuale del nesso temporale e causale tra provocazione e reazione; la giurisprudenza riconosce una interpretazione elastica del requisito dell'immediatezza, quindi reazioni non istantanee possono comunque rientrare nella causa se adeguatamente motivate.
- I giudici di merito devono motivare compiutamente sull'esistenza di scriminanti o cause di non punibilità: omissioni rilevanti nella valutazione di tali profili determinano l'annullamento per rinvio da parte della Cassazione.
- La richiesta di benefici (es. sospensione condizionale) dipende dalla completa valutazione delle circostanze personali dell'imputato e della occasionalità del fatto; tali questioni possono essere assorbite ma devono essere esaminate dal giudice di merito in sede di nuovo giudizio.
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