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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38135/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Minciullo impugnava la conferma della condanna per diffamazione (art. 595 c.p.) relativa a un post pubblicato su Facebook in cui avrebbe offeso la reputazione di Giammò Giuseppe. Il ricorrente ha dedotto: (1) che si sarebbe trattato di mera ingiuria e non di diffamazione perché la persona offesa avrebbe partecipato attivamente alla conversazione sotto il post; (2) che la pubblicazione sarebbe stata provocata da un messaggio ricevuto dalla persona offesa la notte precedente (quindi invocava la causa di non punibilità per provocazione, art. 599 c.p.); (3) che doveva essere concessa la sospensione condizionale della pena per incensuratezza e occasionalità del fatto (artt. 163 e 164 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato: la fattispecie è stata qualificata come diffamazione piuttosto che ingiuria perché non è provato che la persona offesa abbia percepito il messaggio nell'immediatezza; la risposta della parte lesa sembrava essere intervenuta ore dopo. Tuttavia la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina perché i giudici di merito non hanno adeguatamente valutato due profili decisivi: (a) la possibile scriminante del diritto di critica politica, dato che il post attaccava la condotta elettorale di un candidato e la critica politica può legittimare giudizi negativi se fondata su notizia vera e di pubblico interesse; (b) la possibile applicazione della causa di non punibilità per provocazione, senza una sufficiente ricostruzione temporale e causale della reazione dell'imputato (la giurisprudenza richiede elasticità sul requisito dell'immediatezza). Il terzo motivo (sospensione condizionale) è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    La condotta contestata è stata trattata alla stregua del reato di diffamazione perché il post pubblico su Facebook ha leso la reputazione di un candidato; la decisione ha valutato il requisito della percezione immediata da parte della persona offesa per distinguere diffamazione da ingiuria in chat condivise.

  • art. 594 cod. pen. (ingiuria)

    Invocata dal ricorrente come alternativa alla diffamazione, ma la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata l'immediatezza della percezione da parte della persona offesa e pertanto il profilo di ingiuria non era fondato.

  • art. 599 cod. pen. (provocazione / causa di non punibilità)

    Richiamata per sostenere la non punibilità per provocazione: la Corte di cassazione ha evidenziato che la Corte di appello non ha adeguatamente valutato il nesso temporale e causale tra presunta provocazione e reazione dell'imputato, sottolineando che il requisito dell'immediatezza deve essere interpretato con elasticità.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle doglianze processuali attinenti alla valutazione della non punibilità; la Corte di cassazione ha ritenuto necessaria una più completa ricostruzione probatoria da parte del giudice di merito.

  • art. 163 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)

    Invocato dal ricorrente per ottenere la sospensione condizionale della pena in ragione dell'incensuratezza e della natura occasionale del fatto; la questione è stata considerata assorbita dal motivo di annullamento con rinvio.

  • art. 164 cod. pen. (condizioni per la sospensione)

    Richiamato assieme all'art. 163 c.p.; la Corte di cassazione non si è pronunciata nel merito perché ha assorbito il motivo in ragione dell'annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • Su social network, la qualificazione tra ingiuria e diffamazione dipende anche dal carattere pubblico della comunicazione e dal fatto che la persona offesa abbia percepito il messaggio nell'immediatezza: se non c'è percezione immediata e il messaggio è pubblico, è più probabile che si configuri diffamazione.
  • La critica politica è una possibile scriminante: giudizi negativi su comportamenti di candidati/amministratori possono rientrare nel legittimo esercizio della critica politica se prendono spunto da notizie vere, riguardano interesse pubblico e non degenerano in attacchi personali gratuiti.
  • La causa di non punibilità per provocazione richiede una valutazione fattuale del nesso temporale e causale tra provocazione e reazione; la giurisprudenza riconosce una interpretazione elastica del requisito dell'immediatezza, quindi reazioni non istantanee possono comunque rientrare nella causa se adeguatamente motivate.
  • I giudici di merito devono motivare compiutamente sull'esistenza di scriminanti o cause di non punibilità: omissioni rilevanti nella valutazione di tali profili determinano l'annullamento per rinvio da parte della Cassazione.
  • La richiesta di benefici (es. sospensione condizionale) dipende dalla completa valutazione delle circostanze personali dell'imputato e della occasionalità del fatto; tali questioni possono essere assorbite ma devono essere esaminate dal giudice di merito in sede di nuovo giudizio.

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