L.R. Piemonte 21/2019
Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ridetermina gli assegni vitalizi dei consiglieri regionali in attuazione della legge statale n. 145/2018 e dell’Intesa del 3 aprile 2019. La nuova disciplina si applica dal 1° gennaio 2020 agli assegni in corso, sospesi o non ancora erogati, con ricalcolo secondo montante contributivo, coefficienti di trasformazione e limiti di riduzione, salvo il rispetto del minimo INPS per le quote maturate successivamente.
Rideterminazione degli assegni vitalizi regionali
Rideterminazione degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali
La legge regionale disciplina il ricalcolo degli assegni vitalizi riconosciuti ai consiglieri regionali, in attuazione dei commi 965, 966 e 967 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 e secondo i criteri fissati dall’Intesa Stato-Regioni del 3 aprile 2019. La disciplina opera esclusivamente per la Regione interessata e si applica dal 1° gennaio 2020.
Ambito di applicazione
La normativa riguarda gli assegni vitalizi e le quote di assegno vitalizio previsti dalla legge regionale n. 24/2001, considerati al lordo e senza tener conto delle riduzioni temporanee introdotte dalla legge regionale n. 21/2014. Sono inclusi:
- gli assegni in corso di erogazione;
- quelli non ancora erogati;
- quelli sospesi;
- quelli esclusi ai sensi della disciplina regionale richiamata.
Criterio di rideterminazione
L’importo del vitalizio è ricalcolato moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione previsto dalla tabella 2 allegata all’Intesa, in base all’età del titolare alla data di decorrenza del trattamento. Sono previste regole di adattamento:
- per età inferiori a 45 anni si applica il coefficiente dei 45 anni;
- per età superiori a 77 anni si applica il coefficiente dei 77 anni;
- per decorrenze antecedenti il 1976 si usa il primo periodo disponibile;
- per decorrenze successive al 2018 si usa l’ultimo periodo disponibile.
Le frazioni di anno sono conteggiate proporzionalmente in base ai mesi.
Rivalutazione e conguagli
L’assegno rideterminato è rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT FOI fino al 31 dicembre 2018. La rivalutazione relativa al periodo dal 1° gennaio 2019 alla data di applicazione della rideterminazione è conguagliata quando siano disponibili gli indici ISTAT necessari.
Limiti alla riduzione e soglia minima
La rideterminazione non può produrre una riduzione superiore a quella derivante dall’applicazione delle aliquote dell’allegato A. Se il ricalcolo ordinario risulta più favorevole, non si applica l’allegato A. In ogni caso l’importo non può superare l’assegno spettante senza le riduzioni temporanee della legge regionale n. 21/2014.
Per le quote maturate successivamente al 1° gennaio 2020, l’assegno rideterminato non può essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che il trattamento in godimento fosse già sotto tale soglia.
Adeguamento per il rispetto del limite di spesa
Se alla prima applicazione la spesa complessiva supera il limite previsto dall’Intesa, le aliquote base dell’allegato A sono incrementate di 0,1 per volta fino al raggiungimento del limite di spesa. Le aliquote così adeguate restano applicabili anche agli assegni da erogare successivamente.
Quote di reversibilità e successione
Le quote di assegno vitalizio spettanti agli aventi diritto sono calcolate applicando all’assegno del consigliere deceduto, rideterminato secondo la legge, la percentuale prevista dalla normativa vigente all’inizio del mandato. Se il consigliere aveva optato per la quota solo in alcune legislature, si valorizzano solo i periodi coperti dalla relativa contribuzione.
Montante contributivo
Il montante contributivo individuale si determina applicando alla base imponibile contributiva l’aliquota prevista dalla normativa regionale, comprensiva della quota eventualmente versata volontariamente o con specifiche ricostituzioni. La base imponibile coincide con l’indennità di carica consiliare vigente nel periodo, aumentata secondo il DPR n. 1092/1973.
La quota contributiva regionale è pari a 2,75 volte quella a carico del consigliere. La legge disciplina anche il trattamento di:
- contribuzione volontaria per completare la legislatura, se versata entro 180 giorni dalla fine della legislatura;
- somme restituite per ricostituzione della posizione pregressa;
- versamenti per estendere la reversibilità o per riaprire termini contributivi previsti da precedenti leggi.
Il montante si rivaluta annualmente al tasso di capitalizzazione calcolato dall’ISTAT sulla variazione media quinquennale del PIL nominale, con regole specifiche per versamenti non consecutivi, contributi successivi alla maturazione del diritto e nuovi montanti derivanti da mandati ulteriori.
Cumulo con altri trattamenti
Le riduzioni più favorevoli previste per il ricalcolo non si applicano quando il titolare, o il consigliere deceduto nel caso delle quote, percepisca altro vitalizio o trattamento economico derivante da cariche di parlamentare europeo, parlamentare nazionale, consigliere o assessore di altra regione, a qualunque titolo denominato. I titolari devono rendere dichiarazione sostitutiva sulla percezione di tali trattamenti.
Rivalutazione successiva
Dopo la rideterminazione, gli assegni vitalizi sono rivalutati automaticamente ogni anno, a partire dall’anno successivo, sulla base dell’indice ISTAT FOI. Per tale rivalutazione si applica la disciplina statale richiamata dalla legge regionale.
Aspetti finanziari e decorrenza
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La rideterminazione si applica dal 1° gennaio 2020.
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