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Legge

L.R. TAA 4/2001

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio triennale 2001-2003 (B.U. 27 marzo 2001, n. 13 - Supplemento n. 1)

Normativa regionaleL.R. TAA 4/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Approva il bilancio regionale per l’esercizio 2001 e il bilancio triennale 2001-2003, autorizzando entrate e spese, ripartendo specifici stanziamenti tra Trento e Bolzano e fissando fondi di riserva. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma produce effetti dal 1° gennaio 2001, limitati all’esercizio 2001 e al triennio indicato.

Bilancio di previsione 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Bilancio di previsione 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

La legge disciplina il bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l’esercizio finanziario 2001 e approva il bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003. Le disposizioni hanno applicazione limitata a tali periodi contabili e sono finalizzate alla gestione finanziaria della Regione per l’anno 2001 e per l’orizzonte triennale indicato.

Stato di previsione dell’entrata

Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa regionale dei tributi erariali devoluti alla Regione dallo Statuto speciale e dalle relative modifiche, nonché delle somme e dei proventi dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001, secondo l’annesso stato di previsione dell’entrata.

Stato di previsione della spesa e autorizzazione agli impegni

Per l’esercizio finanziario 2001 è approvato il totale generale della spesa della Regione, sia in termini di competenza sia di cassa. È inoltre autorizzato l’impegno e il pagamento delle spese regionali per il 2001 in conformità allo stato di previsione della spesa allegato.

Ripartizione di specifici stanziamenti

La legge assegna alcuni importi iscritti in bilancio a enti e amministrazioni individuati, con ripartizione paritaria tra le Province autonome di Trento e Bolzano o tra i rispettivi Consorzi dei Comuni, secondo la finalità delle norme regionali richiamate. In particolare:

  • un importo destinato alle finalità delle leggi regionali 25 novembre 1982, n. 10, e 21 agosto 1986, n. 7 è ripartito metà al Consorzio dei Comuni di Trento e metà al Consorzio dei Comuni di Bolzano;
  • un importo previsto ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, è assegnato per metà a ciascuna Provincia autonoma;
  • due ulteriori importi destinati alle finalità della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, sono ripartiti in parti uguali tra le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

La Giunta regionale è autorizzata a rinunciare alla riscossione di entrate non tributarie fino a un massimo di lire 300.000 per singola entrata, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento risulti eccessivo rispetto all’importo da riscuotere.

Fondi di riserva

Per il 2001 sono determinati i seguenti fondi di riserva previsti dalla legge regionale di contabilità:

  • fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine: lire 3.000.000.000;
  • fondo di riserva per spese impreviste: lire 2.000.000.000;
  • fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze del bilancio di cassa: lire 1.500.000.000. Le spese considerate obbligatorie e d’ordine, nonché quelle utilizzabili per il fondo spese impreviste, sono quelle indicate nei relativi elenchi allegati.

Capitoli aggiunti per residui

Con decreti del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, possono essere istituiti capitoli aggiunti per entrate e spese da effettuare in conto residui quando in bilancio non esistano capitoli corrispondenti. Gli stessi decreti determinano anche l’autorizzazione di cassa relativa a tali capitoli. Dei decreti deve essere poi dato conto al Consiglio regionale in occasione della presentazione del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale.

Quadri generali riassuntivi e bilancio pluriennale

Sono approvati i quadri generali riassuntivi del bilancio regionale per il 2001, sia per la competenza sia per la cassa. È inoltre approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2001-2003, nel testo allegato alla legge.

Entrata in vigore ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ma ha effetto dal 1° gennaio 2001. La sua disciplina è quindi riferita all’esercizio finanziario 2001 e al triennio 2001-2003.

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