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Messaggio

Messaggio numero 22676 del 15-6-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio chiarisce i criteri di calcolo delle pensioni di reversibilità a carico del Fondo speciale dipendenti Ferrovie dello Stato, in relazione alle diverse decorrenze della pensione diretta e al decesso del dante causa. Richiama inoltre la necessità di attenersi alla normativa vigente, salvo diverse disposizioni espresse nelle sentenze, e ordina la rideterminazione delle pensioni già ricalcolate in modo difforme, con recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Pensioni di reversibilità del Fondo speciale dipendenti FS

Pensioni di reversibilità del Fondo speciale dipendenti FS

Il messaggio INPS n. 22676 del 15 giugno 2005 interviene per ribadire i criteri applicabili alla liquidazione delle pensioni di reversibilità a carico del Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A., alla luce del trasferimento delle relative prestazioni all’INPS dal 1° aprile 2000 e del permanere delle regole previgenti stabilito dall’art. 43 della legge 488/1999. Il documento richiama inoltre chiarimenti richiesti in relazione ad alcune decisioni della Corte dei Conti e deliberazioni del Comitato amministratore del Fondo.

Quadro normativo richiamato

Il messaggio ricostruisce la disciplina applicabile distinguendo tra diverse decorrenze della pensione diretta e del decesso del dante causa. Vengono richiamati:

  • l’art. 43 della legge 488/1999, che ha trasferito le pensioni del Fondo speciale FS all’INPS dal 1° aprile 2000, mantenendo ferme le regole previgenti;
  • il D.P.R. 1092/1973, quale disciplina originaria per alcune pensioni di reversibilità;
  • la legge 724/1994, per i casi di pensione diretta liquidata o liquidabile con decorrenza successiva al 1° gennaio 1995 e fino al 16 agosto 1995;
  • la legge 335/1995, art. 1, comma 41, che estende ai regimi esclusivi o sostitutivi la disciplina del trattamento pensionistico ai superstiti prevista per il regime generale obbligatorio.

Criteri di calcolo in base alla decorrenza

Il documento distingue tre principali ipotesi operative.

Pensioni di reversibilità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995

Per le pensioni di reversibilità aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, si applica la normativa del D.P.R. 1092/73. In base a tale disciplina:

  • la pensione è pari a una aliquota della pensione diretta in godimento dal dante causa o della pensione diretta virtualmente spettante;
  • l’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2 della legge n. 324/1959 e successive modificazioni è corrisposta per intero come assegno accessorio della pensione.

Pensioni di reversibilità con decorrenza dal 1° gennaio 1995 al 16 agosto 1995

Per le pensioni di reversibilità con decorrenza successiva al 1° gennaio 1995 e fino al 16 agosto 1995, opera la disciplina introdotta dalla legge 724/1994. In tale ambito:

  • si applicano le percentuali di reversibilità vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria quando il trattamento ai superstiti derivi da pensione diretta liquidata o liquidabile con decorrenza successiva al 1° gennaio 1995, con inclusione dell’indennità integrativa speciale nella base pensionabile;
  • continuano invece ad applicarsi le percentuali di reversibilità del D.P.R. 1092/73 e le relative regole sull’indennità integrativa speciale nei casi in cui la pensione diretta sia stata liquidata o sia virtualmente attribuibile con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995.

Pensioni di reversibilità per decessi successivi al 16 agosto 1995

Per i superstiti degli iscritti al Fondo il cui decesso in attività di servizio o in quiescenza sia avvenuto dopo il 16 agosto 1995, il messaggio afferma che la pensione di reversibilità deve essere calcolata applicando le aliquote dell’AGO al trattamento diretto liquidato o che sarebbe stato liquidato al dante causa, computato a sua volta con l’inclusione dell’indennità integrativa speciale nella base pensionabile.

Chiarimenti su sentenze e deliberazioni del Fondo

Il documento segnala che sono pervenute richieste di chiarimento circa l’applicazione di decisioni della Corte dei Conti e di deliberazioni del Comitato amministratore del Fondo che avevano riconosciuto, a ricorrenti titolari di pensione di reversibilità con decorrenza successiva al 16 agosto 1995 e derivante da pensioni dirette anteriori al 1° gennaio 1995, il diritto alla corresponsione dell’indennità integrativa speciale come assegno accessorio.

In attesa dei chiarimenti dei Ministeri vigilanti, l’INPS dispone che la pensione di reversibilità debba essere calcolata secondo il D.P.R. 1092/1973, corrispondendo quindi l’indennità integrativa speciale in misura intera sulla pensione calcolata applicando le aliquote previste dal testo unico, salvo che nei dispositivi delle sentenze sia espressamente disposto diversamente.

Rideterminazione e recupero delle somme

Il messaggio conclude con una prescrizione operativa rilevante: qualora le pensioni già ricostituite siano state determinate in modo difforme dai criteri sopra indicati, occorre procedere alla loro rideterminazione. In tale ipotesi deve essere disposto anche il recupero delle eventuali maggiori somme già corrisposte.

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