Cassazione Penale, Sentenza n. 33367/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ferrari fu ritenuto penalmente responsabile per inosservanza delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Pomezia (art. 75 comma 2 d.lgs. n.159/2011) per essersi trovato a Roma il 2 giugno 2020. In cassazione il ricorrente deduceva, tra l'altro, che mancava valutazione sull'elemento soggettivo: egli avrebbe creduto erratamente che l'obbligo di soggiorno fosse stato revocato (sarebbe intervenuta una revoca dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria in altro procedimento nel luglio 2019). Inoltre impugnava il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e la motivazione della commisurazione della pena, ritenendo non adeguatamente motivate le ragioni per discostarsi dal minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo sussistente omissione valutativa: la Corte d'appello ha sintetizzato la doglianza relativa all'elemento soggettivo senza svolgere propria valutazione argomentata. Per tale carenza la sentenza impugnata è stata annullata e il processo è stato rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti per priorità logica ma non preclusi.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art. 75 comma 2
art. 75, comma 2 del d.lgs. n.159/2011
Norma contestata per inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale (obbligo di soggiorno). La Corte ha ritenuto che la contestazione fattuale (presenza a Roma invece che a Pomezia) fosse adeguata, ma ha annullato per omissione di motivazione circa l'elemento soggettivo relativo alla consapevolezza/errore del ricorrente.
La difesa aveva invocato la causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p.; la Corte d'appello ha negato la causa ma, secondo la Cassazione, quel diniego è stato espresso in termini generici e senza adeguata motivazione, elemento che può rilevare se dovesse essere nuovamente valutata la sussistenza della causa in sede di rinvio.
Massime di principio
- Se la difesa solleva un errore circa la vigenza di un obbligo (es. revoca precedente), la Corte d'appello deve esaminare e motivare esplicitamente l'elemento soggettivo (colpa o errore) ed esprimersi sulle prove di revoca e sulla conoscenza/notifica da parte dell'imputato.
- Una sintetica ricostruzione dei motivi di appello senza specifica valutazione critica costituisce omissione di motivazione e può determinare l'annullamento in Cassazione con rinvio.
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. richiede una motivazione puntuale se negata; le valutazioni meramente formali o di stile sono suscettibili di censura in sede di legittimità.
- Le critiche sulla determinazione della pena (discosto dal minimo edittale) impongono alla Corte una motivazione concreta che giustifichi lo scostamento; l'assenza di tale motivazione può essere rilevante in sede di impugnazione.
- In caso di annullamento per vizio di motivazione, il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello è finalizzato a garantire un nuovo esame imparziale dei profili omessi: è utile che la difesa produca e metta in evidenza tutta la documentazione (provvedimenti di revoca, date e notifiche) atta a dimostrare l'errore circa la sussistenza dell'obbligo.
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