Cassazione Civile, Sentenza n. 16626/2026 del 27/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 68/2021 che aveva annullato il contratto di compravendita stipulato tra le parti e aveva condannato la ricorrente al pagamento di euro 68.400,00 per danno da mancato godimento. Il ricorso per cassazione articolava otto motivi: vizio di costituzione del giudice per la presenza del giudice ausiliario e relativo profilo di illegittimità costituzionale delle disposizioni della L. n. 98/2013; nullità o inesistenza della notifica della sentenza e relativa decorrenza dei termini; carenze, illogicità o contraddittorietà della motivazione e presunto travisamento della prova (omesso esame di elementi istruttori e valutazione errata delle testimonianze e delle registrazioni telefoniche); censura sull'applicazione delle norme sul vizio del consenso per violenza morale (art. 1435 c.c.) e sulla qualificazione dell'atto come donazione in assenza del prezzo; contestazione della quantificazione del risarcimento del danno da mancato godimento, con particolare riferimento all'intervenuto sequestro giudiziario e alla possibile percezione dei canoni da parte del custode; contestazione del valore della causa e delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili alcuni motivi (in particolare il secondo e il quarto), ha rigettato la maggior parte delle censure relative alla motivazione e alla valutazione del fatto in sede di merito, ma ha accolto parzialmente il settimo motivo relativo alla quantificazione del danno da mancato godimento. In particolare la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello, nella liquidazione del danno, non ha tenuto conto dell'ordinanza di sequestro giudiziario intervenuta nel 2017 e della possibile percezione dei canoni da parte del custode, con conseguente illegittima quantificazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla parte riguardante la liquidazione del danno e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, per il riesame della domanda di risarcimento e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri mezzi di impugnazione sono stati respinti o dichiarati inammissibili; l'eccezione costituzionale circa il giudice ausiliario è stata valutata alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha fissato criteri transitori.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
richiama i requisiti della motivazione; la Corte distingue tra insufficienza della motivazione e vizio grave rilevabile in Cassazione, ritenendo le critiche della ricorrente riconducibili a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità
art. 360 c.p.c.
indica i motivi di ricorso per cassazione (n. 4, n. 5 etc.); la Corte applica i limiti di ammissibilità e i criteri stringenti per i vizi denunciati (travisamento della prova, omesso esame di fatto decisivo, vizio motivazionale)
art. 158 c.p.c.
riguarda la costituzione del giudice; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non fosse nulla in ragione della composizione con giudice ausiliario, alla luce dell'intervento della Corte costituzionale e dei termini transitori
artt. 62-72 L. 98/2013
norme che istituivano il giudice ausiliario d'appello; la Corte ricorda la pronuncia della Corte costituzionale che ne ha dichiarato la parziale illegittimità ma ha consentito l'impiego fino a termine transitorio (cfr. sent. Corte cost. n. 41/2021 e orientamenti di Cassazione)
art. 125 c.p.c. e art. 325 c.p.c.
norme sulla notificazione delle sentenze e sui termini per impugnare; la Corte ha ritenuto che, anche ammettendo vizi formali nella copia notificata, il ricorso in cassazione era comunque tempestivo
art. 1435 c.c. (e artt. 1434, 1438 c.c.)
disciplinano l'annullabilità del negozio per violenza morale: la Corte d'appello aveva valutato che la violenza morale, con correlazione causale al trasferimento, era provata; Cassazione non ha ritenuto sussistere un errore di diritto nella valutazione, trattandosi di apprezzamento di merito
art. 1418 e art. 1325 c.c.
riguardano la validità e i requisiti del contratto; sono richiamati dalla ricorrente per criticare la qualificazione dell'atto, ma la Cassazione ha considerato tali contestazioni come valutazioni di fatto
art. 116 c.p.c. e art. 115 c.p.c.
rinviano alle regole di valutazione della prova e alla possibilità di sindacare errori gravi nel giudizio di merito; la Cassazione conferma che il sindacato è molto limitato e subordinato a condizioni rigorose (travisamento della prova, omesso esame di fatto decisivo)
artt. 1218, 1223, 1226 c.c.
norme sul risarcimento del danno e sulla sua quantificazione; la Corte ha ritenuto che la quantificazione del danno da mancato godimento debba considerare fatti intervenuti (sequestro) e chi effettivamente ha percepito i canoni
Sentenza Corte Costituzionale n. 41/2021
ha dichiarato la parziale illegittimità degli artt. 62-72 del d.l. n. 69/2013 ma ha previsto una fase transitoria consentendo l'impiego dei giudici ausiliari fino a una data indicata per una riforma complessiva; la Cassazione si adegua a tale orientamento nel rigettare la nullità della sentenza per composizione del collegio
Massime di principio
- Quando si deduce violenza morale come vizio del consenso occorre dimostrare il nesso causale diretto tra la pressione e la volontà negoziale; la valutazione della prova è di merito e la cassazione interviene solo per gravi vizi logico-giuridici
- L'assenza del pagamento del prezzo può comportare la nullità della compravendita se non sussistono gli elementi che caratterizzano una donazione, tra cui l'animus donandi; la qualificazione del negozio è questione di fatto valutata dal giudice di merito
- L'atto pubblico vale quanto agli elementi estrinseci ma le dichiarazioni ivi contenute possono essere contestate con ogni mezzo di prova, senza obbligo di querela di falso per dimostrare vizi della volontà
- In sede di cassazione non è possibile chiedere il riesame integrale delle prove: solo errori di diritto, travisamento oggettivo della prova o omesso esame di fatti decisivi rilevabili dal testo possono determinare accoglimento
- Il danno da mancato godimento dell'immobile è normalmente presunto in re ipsa e quantificabile con riferimento al valore locativo, ma la presenza di eventi sopravvenuti (p.es. sequestro giudiziario) e la concreta percezione dei canoni da parte di un custode devono essere considerati nella liquidazione
- Le questioni relative alla validità della costituzione del giudice con giudici ausiliari vanno valutate alla luce della giurisprudenza costituzionale e degli eventuali termini transitori autorizzativi; non tutte le irregolarità formali producono la nullità delle decisioni
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