Circolare INAIL n. 18 del 24 marzo 2005
Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare stabilisce che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005, i premi assicurativi per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale vanno calcolati sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate dal decreto ministeriale 17 gennaio 2005. Sono indicati l’ambito territoriale di applicazione, con esclusione di UE, Paesi soggetti alla normativa comunitaria e Stati con convenzioni di sicurezza sociale, nonché le regole di frazionabilità mensile in 26 giornate. Per i lavoratori con fasce di retribuzione, l’imponibile si determina confrontando la retribuzione convenzionale con la corrispondente retribuzione nazionale.
Retribuzioni convenzionali 2005 per lavoratori italiani in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale
Retribuzioni convenzionali 2005 per lavoratori italiani in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale
La circolare disciplina il calcolo dei premi assicurativi e delle prestazioni per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale. Per l’anno 2005 vengono applicate le retribuzioni convenzionali fissate dal decreto ministeriale 17 gennaio 2005, in attuazione della normativa speciale richiamata dalla circolare.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina richiama il decreto-legge n. 317 del 31 luglio 1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 398 del 3 ottobre 1987, recante norme per la tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari. In particolare:
- l’articolo 1 prevede le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale;
- l’articolo 4, comma 1, demanda a un decreto ministeriale la determinazione annuale delle retribuzioni convenzionali.
È inoltre richiamato il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 4, comma 1, che prevede per l’area dirigenziale una retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita, ma la circolare precisa che la norma speciale del decreto-legge n. 317/1987 continua ad applicarsi anche alle qualifiche dirigenziali in deroga alla disciplina generale.
Decorrenza e criterio generale per il 2005
A decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2005, il calcolo dei premi dovuti per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite dal decreto ministeriale 17 gennaio 2005. Le prestazioni vanno parimenti ragguagliate secondo i criteri vigenti.
Le retribuzioni convenzionali mensili da assumere a base del calcolo sono quelle risultanti, per ciascun settore, dalle tabelle allegate al provvedimento ministeriale.
Ambito territoriale di applicazione ed esclusioni
Le retribuzioni convenzionali si applicano solo ai Paesi extracomunitari per i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale. Sono quindi esclusi dall’ambito di applicazione:
- i Paesi appartenenti all’Unione Europea, indicati nella circolare, compresi dal 1° maggio 2004 Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria;
- i Paesi ai quali si applica la normativa comunitaria, ossia Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera;
- i Paesi con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale, tra cui Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Provincia dell’Ontario e del Quebec), Capoverde, Croazia, Isole del Canale, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.
La circolare richiama inoltre le specificità della sospensione e sostituzione degli accordi bilaterali con la normativa comunitaria per Slovenia e Svizzera, secondo le date indicate nelle note.
Frazionabilità delle retribuzioni
Le retribuzioni convenzionali mensili contenute nelle tabelle sono frazionabili in 26 giornate nei casi di:
- assunzione nel corso del mese;
- risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del mese;
- trasferimento da o per l’estero intervenuto nel corso del mese.
Determinazione dell’imponibile per i lavoratori con fasce retributive
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione viene determinata confrontando la fascia convenzionale con la corrispondente fascia di retribuzione nazionale indicata nelle tabelle.
Ai fini del confronto, per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile:
- determinato dividendo per 12 il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria;
- comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti;
- con esclusione dell’"indennità estero".
Rinvii e allegati
La circolare rinvia al decreto ministeriale 17 gennaio 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005, e alle tabelle allegate che contengono le retribuzioni convenzionali per i diversi settori. Sono inoltre richiamate precedenti circolari e istruzioni operative in materia di assicurazione dei lavoratori italiani all’estero.
Punti principali
Fonte normativa e oggetto della disciplina
La circolare richiama il quadro normativo del decreto-legge n. 317/1987, convertito nella legge n. 398/1987, che prevede l’obbligo di assicurazione sociale per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale e demanda a un decreto ministeriale la fissazione annuale delle retribuzioni convenzionali. È richiamato anche il decreto legislativo n. 38/2000, nonché il decreto ministeriale 17 gennaio 2005 che determina le retribuzioni convenzionali per l’anno 2005.
Ambito territoriale di applicazione
Le retribuzioni convenzionali valgono solo per i Paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale. Sono esclusi i Paesi dell’Unione Europea, i Paesi ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera) e i Paesi con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale, elencati nella circolare.
Frazionabilità delle retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionali mensili indicate nelle tabelle allegate sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimento da o per l’estero intervenuti nel corso del mese.
Decorrenza e modalità di calcolo per il 2005
Dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 il calcolo dei premi dovuti per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite dal decreto ministeriale 17 gennaio 2005, e le prestazioni devono essere ragguagliate ai medesimi criteri vigenti.
Lavoratori con fasce di retribuzione
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce retributive, la retribuzione convenzionale imponibile si determina confrontando la fascia convenzionale con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente prevista nelle tabelle. La retribuzione nazionale è definita come il trattamento economico mensile derivante dal contratto collettivo nazionale della categoria, diviso per 12, comprensivo degli emolumenti pattuiti tra le parti e con esclusione dell’indennità estero.
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