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Circolare

Circolare INAIL n. 17 del 22 marzo 2005

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industriale e settore agricolo.Rivalutazione annuale con decorrenza 1° gennaio 2004.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la rivalutazione annuale, con decorrenza 1° gennaio 2004, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industriale e agricolo. Indica i nuovi riferimenti retributivi per la prima liquidazione delle rendite e per la riliquidazione delle prestazioni in corso, compresi assegno una tantum ai superstiti, indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura, assegno per assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili. Fornisce inoltre istruzioni operative alle Unità territoriali per le riliquidazioni, la gestione dei tabulati, la comunicazione agli interessati e l’aggiornamento dei valori capitali nelle azioni di surroga e regresso.

Rivalutazione al 1° gennaio 2004 delle prestazioni economiche INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industriale e agricolo

Rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL con decorrenza 1° gennaio 2004

La circolare disciplina la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industriale e agricolo, applicabile dal 1° gennaio 2004. Essa recepisce i decreti ministeriali del 15 ottobre 2004 e fornisce i riferimenti retributivi aggiornati, nonché le istruzioni per la prima liquidazione, la riliquidazione delle prestazioni in corso e gli adempimenti delle strutture territoriali.

Quadro normativo di riferimento

L’atto si colloca nel quadro del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, come modificato e integrato, e richiama ulteriori fonti tra cui il D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968, la legge n. 780 del 27 dicembre 1975, la legge n. 251 del 10 maggio 1982, le circolari n. 24/1982, n. 41/1985 e n. 56/1991, la legge n. 243 del 19 luglio 1993, la delibera del Commissario straordinario n. 464 del 21 giugno 2004 e i decreti ministeriali del 15 ottobre 2004 per i settori industriale e agricolo.

Liquidazione delle prestazioni: rendite per inabilità permanente

Per il settore industriale la retribuzione media giornaliera di riferimento è fissata in 58,864 euro; da essa derivano una retribuzione annua minima di 12.360,60 euro e una massima di 22.955,40 euro. Per il settore agricolo la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite è pari a 18.655,01 euro.

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente:

  • per il settore industriale si applicano i limiti retributivi annui minimo e massimo sopra indicati;
  • per il settore agricolo, i lavoratori subordinati a tempo determinato sono liquidati sulla retribuzione annua convenzionale di 18.655,01 euro;
  • i lavoratori subordinati a tempo indeterminato sono liquidati sulla retribuzione effettiva compresa entro i limiti del settore industriale;
  • i lavoratori autonomi sono liquidati sulla retribuzione annua convenzionale di 12.360,60 euro.

Altre prestazioni economiche

L’assegno una tantum in caso di morte, nei settori industriale e agricolo, è stabilito in 1.630,73 euro.

Per l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura la circolare distingue:

  • lavoratori subordinati a tempo determinato, con retribuzione giornaliera fissata annualmente per provincia;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con retribuzione effettiva giornaliera e limite minimo di 34,70 euro;
  • lavoratori autonomi, con retribuzione giornaliera minima del settore industriale pari a 39,00 euro.

L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite del settore industriale e ammonta a 406,99 euro.

Riliquidazione delle prestazioni in corso

La riliquidazione delle prestazioni in corso è stata effettuata dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e le Telecomunicazioni.

Per le rendite del settore industriale i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:

  • 1,0209 per l’anno 2002 e precedenti;
  • 1,0000 per l’anno 2003.

Per il settore agricolo la riliquidazione segue criteri differenziati in base alla categoria del lavoratore e alla decorrenza della rendita:

  • lavoratori subordinati a tempo determinato: retribuzione annua convenzionale di 18.655,01 euro;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite dal 1° gennaio 1982: retribuzione effettiva entro i limiti del settore industriale;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite anteriori al 1° gennaio 1982: retribuzione annua convenzionale di 18.655,01 euro;
  • lavoratori autonomi con rendite anteriori al 1° giugno 1993: retribuzione annua convenzionale di 18.655,01 euro;
  • lavoratori autonomi con rendite dal 1° giugno 1993: retribuzione minimale del settore industriale pari a 12.360,60 euro.

Integrazione delle rendite

Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2004 non definiti entro il 15 gennaio 2005, il pagamento della prestazione integrativa deve essere eseguito considerando l’importo del rateo di rendita rivalutato.

Assegni continuativi mensili

Gli assegni continuativi mensili sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite. La circolare riporta gli importi distinti per settore industriale e agricolo in relazione alla percentuale di inabilità:

  • dal 50% al 59%;
  • dal 60% al 69%;
  • dall’80% al 89%;
  • dal 90% al 100%;
  • 100% con assistenza personale continuativa.

Adempimenti delle Unità territoriali e gestione meccanizzata

Le Unità territoriali devono occuparsi delle rendite escluse dalla gestione meccanizzata, degli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale, da adeguare alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi, nonché delle prestazioni indicate nei tabulati annuali inviati dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e le Telecomunicazioni.

Per le rendite unificate di competenza fino al 2003 deve essere nuovamente effettuata la scelta della retribuzione più favorevole. Le Unità operative devono confrontare le due retribuzioni e, se risulta più conveniente quella della rendita pregressa, comunicarla secondo le modalità vigenti per la gestione meccanizzata delle rendite.

Invio dei tabulati e comunicazioni agli interessati

La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e le Telecomunicazioni invierà un tabulato con i dati già contenuti nei moduli 150/I-mecc. e 151/I-mecc. alle Direzioni regionali, alla Direzione provinciale di Bolzano e alla Sede regionale di Aosta, che provvederanno alla distribuzione alle dipendenti Unità operative.

Agli interessati è stata inviata la comunicazione del provvedimento di riliquidazione con l’indicazione del conguaglio mediante i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc., nei quali è riportata anche la situazione delle quote integrative e delle rendite a superstiti presente negli archivi magnetici.

Aggiornamento anagrafico del reddituario

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve trasmettere alla Sede competente i dati aggiornati entro 15 giorni dal ricevimento dei moduli, compilando la dichiarazione riportata sul retro. Le sedi, ricevute le dichiarazioni, procedono alla scansione e all’aggiornamento dei dati secondo le procedure in uso.

Azioni di surroga e regresso

Per consentire richieste di rimborso tempestive nelle azioni di surroga e regresso in corso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° gennaio 2004. Le Unità operative devono quindi conteggiare i ratei di rendita fino al 31 dicembre 2003.

Se lo stato del procedimento lo consente, le Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per aggiornare le conclusioni già depositate.

Punti principali

Decorrenza e finalità della rivalutazione

La circolare dà attuazione ai decreti ministeriali del 15 ottobre 2004, approvati sulla base del quadro normativo richiamato, e applica la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° gennaio 2004. L’atto fornisce i criteri per la prima liquidazione, per la riliquidazione delle prestazioni in corso e per le attività operative delle strutture territoriali.

Rendita per inabilità permanente: criteri retributivi

Nel settore industriale la retribuzione media giornaliera per il calcolo del massimale e del minimale annuo è fissata in 58,864 euro; ne derivano una retribuzione annua minima di 12.360,60 euro e una massima di 22.955,40 euro. Nel settore agricolo la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite è fissata in 18.655,01 euro. Per la prima liquidazione delle rendite in agricoltura si distinguono lavoratori subordinati a tempo determinato, a tempo indeterminato e autonomi, con regole specifiche di calcolo basate rispettivamente su retribuzione convenzionale, retribuzione effettiva entro i limiti del settore industriale o retribuzione annua convenzionale/minimale a seconda dei casi.

Assegno una tantum in caso di morte e indennità per inabilità temporanea

L’assegno una tantum per i superstiti nei settori industriale e agricolo è fissato in 1.630,73 euro. Per l’inabilità temporanea assoluta in agricoltura, la circolare rinvia a diversi parametri: per i lavoratori subordinati a tempo determinato alla retribuzione giornaliera fissata annualmente per provincia; per i lavoratori a tempo indeterminato alla retribuzione effettiva giornaliera, con limite minimo di 34,70 euro; per i lavoratori autonomi alla retribuzione giornaliera minima del settore industriale pari a 39,00 euro.

Riliquidazione delle prestazioni in corso

La riliquidazione delle prestazioni in corso è stata effettuata dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e le Telecomunicazioni secondo criteri distinti per settore. Per le rendite industriali si applicano coefficienti di rivalutazione delle basi retributive pari a 1,0209 per l’anno 2002 e precedenti, e a 1,0000 per l’anno 2003. Per il settore agricolo sono indicati i riferimenti applicabili ai lavoratori subordinati a tempo determinato, ai subordinati a tempo indeterminato con decorrenza delle rendite dal 1° gennaio 1982 o anteriore, e ai lavoratori autonomi con decorrenza anteriore o successiva al 1° giugno 1993, secondo le basi convenzionali o i limiti previsti.

Integrazione rendita e assegno per assistenza personale continuativa

Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2004 non definiti entro la data del 15 gennaio 2005, il pagamento dell’integrazione deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato. L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite del settore industriale e ammonta a 406,99 euro.

Assegni continuativi mensili

Gli assegni continuativi mensili sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite. La circolare riporta gli importi per classi di inabilità dal 50% al 59%, dal 60% al 69%, dall’80% al 89%, dal 90% al 100% e per il caso di 100% più assistenza personale continuativa, distinti per settore industriale e agricolo, con importi crescenti in funzione della percentuale di inabilità.

Indirizzi operativi alle Unità territoriali

Le Unità territoriali devono occuparsi delle rendite ancora escluse dalla gestione meccanizzata, degli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti da adeguare alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi, e delle prestazioni segnalate dai tabulati annuali inviati dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e le Telecomunicazioni. Per le rendite unificate di competenza fino al 2003 deve essere nuovamente scelta la retribuzione più favorevole; le Unità operative devono confrontare le retribuzioni e, se più favorevole quella della rendita pregressa, comunicarla secondo le procedure vigenti.

Tabulati, comunicazioni e aggiornamento anagrafico

La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e le Telecomunicazioni invierà un tabulato con i dati già contenuti nei moduli 150/I-mecc. e 151/I-mecc. alle strutture regionali, alla Direzione provinciale di Bolzano e alla Sede regionale di Aosta, che lo distribuiranno alle Unità operative. Agli interessati è stata inviata la comunicazione del provvedimento di riliquidazione con il relativo conguaglio tramite i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc. In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare i dati aggiornati entro 15 giorni dal ricevimento dei moduli, compilando la dichiarazione sul retro; le sedi provvedono poi alla scansione e all’aggiornamento dei dati secondo le procedure in uso.

Surroga e regresso

Per le azioni di surroga e di regresso in corso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° gennaio 2004, così da consentire richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso aggiornate. Le Unità operative devono conteggiare i ratei di rendita fino al 31 dicembre 2003; ove possibile, le Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per aggiornare le conclusioni già formulate.

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