Cassazione Penale, Sentenza n. 33872/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Perugia che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (finalizzato alla confisca diretta di euro 25.853,92) emesso dal Gip. Il ricorrente censura l'apparenza della motivazione circa i reati provvisoriamente contestati, lamentando l'omessa o insufficiente valutazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal geometra Frate e della documentazione allegata, dalla quale, secondo la difesa, emergerebbero lavori effettivamente eseguiti da Ansalco (quindi la non inesistenza delle operazioni fatturate) e il ruolo professionale svolto dal geometra e dal dott. Maule per i cantieri di Bastia Umbra.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una critica alla motivazione del Tribunale, preclusa in questa sede dall'art. 325, comma 1, c.p.p., salvo che la motivazione sia del tutto mancante o priva dei requisiti minimi (circostanza non ravvisata). La Corte ha poi osservato che il Tribunale aveva effettivamente valutato la documentazione prodotta, ma l'analisi sommaria iniziale (compatibile con i ristretti termini del riesame) aveva ritenuto quella documentazione inidonea a provare che i lavori contestati fossero stati concretamente eseguiti da Ansalco. Il Tribunale aveva dato rilievo, in senso contrario, alle dichiarazioni di alcuni fornitori che collocavano le forniture su un cantiere diverso (Marsciano) e segnalavano modeste forniture a Bastia Umbra, incongruenti con le fatture emesse. Non emergono lacune argomentative tali da consentire la censura in Cassazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamata nella requisitoria del Pubblico Ministero; non oggetto principale della decisione, ma citata come contesto procedurale della posizione del P.M.
artt. 2 e 8, d.lgs. n. 74/2000
Norme che disciplinano i reati tributari contestati (rilevanza sostanziale per l'accusa rispetto alle operazioni fatturate), citate come base delle accuse che hanno giustificato il sequestro preventivo
Norma sui reati patrimoniali connessi all'auto-riciclaggio/impiego di proventi illeciti; richiamata quale titolo di reato correlato alla misura cautelare patrimoniale
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Fondamento dell'inammissibilità: la Corte ricorda che il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che non può essere utilizzato per rinnovare una valutazione di merito o criticare la motivazione se non quando questa sia del tutto mancante o priva dei requisiti minimi
Norma che prevede l'onere per il ricorrente, in caso di inammissibilità, del pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per liquidare l'obbligo di versamento di Euro 3.000,00
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per l'irrogazione della sanzione pecuniaria connessa alla declaratoria di inammissibilità (valutazione dell'assenza di colpa nella proposizione del ricorso)
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è lo strumento per rinnovare la valutazione di merito o per criticare la valutazione probatoria del giudice di merito: occorre censurare violazioni di legge o vizi della motivazione così gravi da renderla del tutto priva dei requisiti minimi
- Nelle impugnazioni contro ordinanze di riesame del sequestro preventivo è essenziale dimostrare, con argomentazione puntuale e prova documentale decisiva, che il giudice non abbia considerato elementi probatori rilevanti o abbia travisato i fatti in modo normativamente rilevante
- La mera produzione di documentazione che possa essere letta in senso favorevole non è sufficiente se il giudice di merito, anche in sede sommaria, l'ha ritenuta inidonea alla prova richiesta; per ribaltare tale valutazione è necessario dimostrare errori di diritto o gravi lacune argomentative
- Le dichiarazioni di terzi (es. fornitori) possono avere peso decisivo nel sindacato sulla sussistenza del fatto che giustifica la misura patrimoniale: occorre affrontare e contrastare specificamente tali elementi nella difesa
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile o limitato a critica motivazionale, il ricorrente rischia la condanna alle spese e il pagamento della somma alla Cassa delle ammende; è dunque consigliabile, prima di proporre ricorso in Cassazione, effettuare un rigoroso filtro di ammissibilità e novità giuridiche
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