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Messaggio

Messaggio numero 16214 del 18-06-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La comunicazione riapre la possibilità di presentare, via internet o tramite flussi XML, le domande di sgravio contributivo relative agli importi corrisposti nel 2009, richiamando circolare e precedenti messaggi. Fornisce inoltre chiarimenti operativi su cassa, contratti, operazioni societarie, massimale contributivo, imprese di somministrazione, società capogruppo e dati obbligatori da inserire nelle domande.

Sgravio contributivo per il 2009 su contrattazione di secondo livello

Sgravio contributivo 2009 per la contrattazione di secondo livello

Il documento informa della riattivazione della procedura per richiedere lo sgravio contributivo previsto dalla legge n. 247/2007 con riferimento agli importi corrisposti nell’anno 2009. Richiama la circolare n. 39/2010 e i messaggi n. 14586/2010 e n. 15238/2010, che avevano già illustrato la disciplina, trasmesso le specifiche tecniche XML e fornito il manuale operativo.

Periodo e modalità di presentazione delle domande

Le domande utili per ottenere lo sgravio per l’anno 2009 possono essere trasmesse via internet dalle ore 15,00 del 21 giugno alle ore 23,00 dell’11 luglio 2010. La trasmissione può avvenire sia in forma singola tramite form online, sia tramite flussi XML contenenti più domande.

L’applicazione è disponibile nel sito www.inps.it, nel percorso Servizi per Aziende e Consulenti, all’interno della sezione Servizi on line. L’accesso è riservato agli utenti abilitati alla trasmissione dei flussi DM/UNIEMENS o DMAG.

Chiarimenti operativi sulla richiesta di sgravio

Il documento precisa vari aspetti applicativi emersi durante la fase sperimentale:

  • il beneficio segue il criterio di cassa, per cui possono essere presentate domande solo per importi collegati alla contrattazione di secondo livello effettivamente corrisposti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2009;
  • se nel 2009 occorre riferirsi a più contratti con incidenza sul medesimo anno, devono essere presentate domande separate, ciascuna con i relativi dati contrattuali;
  • se il premio corrisposto nel 2009 riguarda un contratto scaduto entro il 2008, ai fini dello sgravio deve essere valorizzato il flag relativo all’ultrattività del contratto.

Operazioni societarie e soggetti tenuti alla domanda

Per le operazioni societarie, vengono distinti diversi casi:

  • in caso di fusione o incorporazione con passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. ed estinzione del soggetto incorporato, la domanda deve essere presentata dal datore di lavoro subentrante; per il tetto del 2,25% si considerano le retribuzioni complessivamente percepite nell’anno dai lavoratori, anche se in parte erogate dal precedente datore di lavoro;
  • se dopo il pagamento del premio interviene una cessione di azienda o di ramo d’azienda con passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c., senza estinzione del cedente, la richiesta di sgravio spetta a quest’ultimo, salvo diverso accordo; per i medesimi lavoratori l’istanza deve comunque essere proposta da un solo soggetto, fermo restando che il cessionario può presentare domanda per eventuali premi da lui stesso erogati;
  • le aziende che nel 2009 hanno corrisposto premi rientranti nel beneficio e che nel frattempo hanno sospeso o cessato l’attività possono comunque richiedere l’incentivo.

Massimale contributivo e limite del 2,25%

Per i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni della legge n. 335/1995 sul massimale annuo contributivo e pensionabile, la retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% entro cui può operare lo sgravio trova il proprio limite nel massimale stesso.

Imprese di somministrazione e società capogruppo

Le imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. n. 276/2003, e successive modificazioni, ai fini dell’accesso allo sgravio devono fare riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. Le domande relative ai lavoratori somministrati devono essere presentate esclusivamente dalle imprese di somministrazione, cui l’art. 25 del D.lgs. n. 276/2003 pone gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali.

Le società capogruppo, ove delegate agli adempimenti di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979 per tutte le società controllate e collegate, possono inoltrare singole domande di sgravio riferite alle medesime società.

Dati obbligatori e regole tecniche di compilazione

Il documento stabilisce inoltre che:

  • l’indirizzo email del datore di lavoro è un campo obbligatorio e deve essere inserito sia nelle domande presentate tramite form online sia in quelle inviate con file XML;
  • nelle domande inviate tramite file XML, per lo sgravio del datore di lavoro e per lo sgravio del lavoratore, non deve essere indicato il numero dei lavoratori.

Contatti per richieste di chiarimento

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica SgraviContrattazione.IILivello@inps.it.

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