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Messaggio

Messaggio numero 15745 del 15-06-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina il recupero dei contributi sospesi da aprile a novembre 2009 e, per alcune categorie, quelli sospesi fino al 30 giugno 2010. Stabilisce termini, modalità di pagamento e codici F24 distinti per aziende, artigiani e commercianti, gestioni separata, aziende agricole e lavoratori agricoli autonomi, indicando anche le conseguenze del mancato versamento integrale.

recupero dei contributi sospesi e modalità di versamento

Recupero dei contributi sospesi e modalità di versamento

Il documento fornisce le istruzioni operative per il recupero dei contributi sospesi in relazione agli eventi richiamati dalle disposizioni emergenziali. In particolare, chiarisce come devono essere versati i contributi sospesi da aprile 2009 a novembre 2009 e richiama anche la disciplina per i soggetti con proroga della sospensione fino al 30 giugno 2010.

Quadro normativo e termini di pagamento

Il recupero dei contributi sospesi da aprile 2009 a novembre 2009, disposto ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’OPCM 3754 del 9 aprile 2009, è effettuato in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 198, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009.

Sono previsti i seguenti termini:

  • versamento in 60 rate mensili a decorrere dal 16 giugno 2010 per i contributi sospesi da aprile 2009 a novembre 2009;
  • per i soggetti la cui sospensione da dicembre 2009 a giugno 2010, prorogata ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’OPCM 3837 e successive modificazioni, termina il 30 giugno 2010, versamento in unica soluzione il 16 luglio 2010, salvo diverse disposizioni legislative.

Aziende

Per le aziende, il pagamento va effettuato tramite modello F24.

Le modalità indicate prevedono:

  • utilizzo del codice contributo DSOS, istituito con circolare n. 98 del 28 maggio 2002;
  • indicazione della matricola aziendale seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro D della denuncia per la rilevazione del credito.

Il prospetto richiamato indica la compilazione della sezione INPS del modello F24 con sede, codice contributo, matricola INPS/codice INPS/filiale azienda, periodo dal/al e importi a debito o a credito.

Artigiani e commercianti

Per artigiani e commercianti possono essere utilizzati gli F24 originari; se non disponibili, è possibile richiederne la ristampa alla sede competente, che fornirà la codeline da utilizzare.

Il documento precisa inoltre che, qualora nell’importo da pagare sia compresa la quota associativa, il versamento in unica soluzione deve essere effettuato usando comunque i modelli F24 in possesso dell’assicurato, uno per ciascuna delle rate sospese, così da consentire la corretta contabilizzazione della quota associativa.

Per chi intende rateizzare, la prima rata va versata con delega unificata F24, indicando nella sezione INPS i seguenti codici:

  • AD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani;
  • CD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti.

Viene inoltre chiarito che, poiché per artigiani e commercianti non opera il principio dell’automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti ma non versati per effetto della sospensione non saranno utilizzabili fino al completo pagamento.

Liberi professionisti e committenti della Gestione separata

Per i liberi professionisti e per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, nella denuncia individuale EMens riferita ai periodi di sospensione deve essere indicato nell’elemento corrispondente il valore 08.

Il pagamento deve essere eseguito con modello F24, distinto tra:

  • Liberi professionisti, utilizzando il codice contributo POC;
  • Committenti/Associanti, utilizzando il codice contributo COC.

Il modello F24 deve riportare i dati di sede, codice contributo, matricola INPS/codice INPS/filiale azienda, periodo dal/al e importi a debito, secondo lo schema indicato nel documento.

Se i soggetti obbligati intendono pagare in modo dilazionato, le singole rate devono essere versate con le stesse modalità sopra descritte.

Contributi delle aziende agricole assuntrici di manodopera

Per i contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera, il pagamento deve avvenire mediante modello F24.

I dati necessari alla compilazione della delega di pagamento, cioè:

  • sede INPS,
  • causale,
  • codeline,
  • periodo,

sono quelli riportati nella comunicazione di accoglimento della sospensione.

La causale da utilizzare è LAS.

Contributi dei lavoratori agricoli autonomi e dei concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Anche per i contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare il pagamento va eseguito tramite modello F24.

I dati per la compilazione della delega sono quelli indicati nella comunicazione di accoglimento della sospensione, ossia:

  • sede INPS,
  • causale,
  • codeline,
  • periodo.

Le causali da utilizzare sono:

  • LAA per i lavoratori agricoli autonomi;
  • PCF per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare.

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