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Sentenza

Sentenza del 23/11/2021 n. 36094 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Poste Italiane ha chiesto il pagamento delle commissioni da essa determinate ai sensi della L. 23/12/1996 n. 662, art. 2, comma 18, sulle operazioni di versamento dell'ICI effettuate dai contribuenti sui conti correnti postali intestati ai concessionari della riscossione (aperti obbligatoriamente ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, art. 10). Le concessionarie hanno contestato la pretesa sostenendo (i) che Poste operava in regime di monopolio per quei conti e quindi non poteva imporre commissioni, (ii) che i conti erano gratuiti per il correntista e l'addebito di commissioni non poteva essere imposto unilateralmente senza previa comunicazione, e (iii) che la domanda doveva essere respinta anche per carenza di giurisdizione e per insussistenza di titolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso di Poste Italiane: ha rigettato i primi tre motivi ma ha ritenuto fondati il quarto ed il quinto motivi, cassando la sentenza di appello e rinviando alla Corte d'appello di Torino per valutare l'efficacia delle commissioni nella parte riconducibile alla corretta pubblicità e comunicazione. In sintesi, le Sezioni Unite avevano già stabilito che il rapporto tra concessionario e Poste per i conti ICI ha natura monopolistica ma non implica la gratuità automatica del servizio; Poste può stabilire commissioni ai sensi della L. n. 662/1996 art. 2 comma 18 purché osservi gli obblighi di pubblicità e comunicazione. Per il periodo 1.4.1997-31.5.2001 la Delibera CdA n.57/1996 non è stata ritenuta efficace per carenza degli obblighi di pubblicità/comunicazione; per il periodo successivo (dopo la comunicazione del 27/03/2001 e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15/05/2001) gli adempimenti di pubblicità risultano invece soddisfatti e la pretesa di Poste è quindi da esaminare e riconosciuta efficace a decorrere da tale ultima regolamentazione, conformemente al D.P.R. n.144/2001 art.3. La domanda di indebito arricchimento (art. 2041 c.c.) è stata dichiarata infondata per sussistenza di rapporto contrattuale.

Norme richiamate

  • L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 18

    Con decorrenza dal 10 gennaio 1997, il tasso d'interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale è determinato dall'Ente poste italiane. Esso può essere definito in maniera differenziata per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo restando l'obbligo di pubblicità e di parità di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente poste italiane può stabilire commissioni a carico dei correntisti postali

    Attribuisce a Poste la facoltà di stabilire e variare commissioni sui conti postali; tali variazioni sono efficaci solo rispettando l'obbligo di pubblicità e la parità di trattamento.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10 (I.C.I.)

    Stabilisce che l'ICI può essere versata direttamente al concessionario o su conto corrente postale intestato al concessionario: impone quindi l'obbligo per il concessionario di accendere il conto presso Poste per la riscossione, creando il regime di riferimento (vincolo di scelta del conto presso Poste per il periodo rilevante).

  • D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, art. 3, comma 2

    "Fatte salve le disposizioni del C.I.C.R. emanate ai sensi dell'art. 118 del testo unico bancario, la comunicazione dei clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti di durata è effettuata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione stessa, nonchè mediante avviso inviato ai correntisti"

    Definisce la forma e i termini di pubblicità/comunicazione necessari per rendere efficaci le variazioni unilaterali di condizioni (quali l'introduzione o modifica di commissioni); in mancanza di tale pubblicità la variazione non è efficace nei confronti dei correntisti.

  • D.P.R. 10 giugno 1989, n. 256, art. 140

    Regolamento storico dei servizi postali che poneva obblighi di pubblicità (es. avvisi negli uffici) per variazioni delle condizioni; evocato dalla giurisprudenza per valutare la forma della pubblicità pre-2001.

  • Codice Civile, art. 2041

    Azione di indebito arricchimento: è sussidiaria e inammissibile se il fatto è già disciplinato da un rapporto contrattuale tipico; pertanto non utilizzabile quando sussiste titolo contrattuale.

  • Codice Civile, art. 2597

    Principio della parità di trattamento imposto al soggetto che detiene una posizione dominante in regime di monopolio legale: le condizioni devono essere offerte paritariamente in presenza di caratteristiche omogenee.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 107, 106 par. 2, 102 par. 1

    Richiamati in ordine al possibile profilo di aiuto di Stato e abuso di posizione dominante: la riserva legale di attività a favore di Poste può determinare un aiuto di Stato solo se sussiste un vantaggio selettivo finanziato da risorse statali che falsi la concorrenza; abuso di posizione dominante rilevabile se la misura produce effetti anticoncorrenziali concreti e misurabili.

  • Giurisprudenza: Cass. SS.UU. n. 7169/2014

    Ha chiarito che il rapporto concessionario/Poste per i conti ICI è monopolistico per legge ma ciò non implica la gratuità dei servizi postali: il servizio può essere oneroso, con obbligo di parità di trattamento.

  • Cass. n. 13937/2016

    Ha precisato che la determinazione unilaterale di condizioni da parte di Poste non sostituisce il consenso contrattuale senza il rispetto degli obblighi di pubblicità/comunicazione; la sola deliberazione del CdA non è efficace nei confronti dei correntisti se non pubblicizzata secondo le forme previste.

Massime di principio

  • La natura monopolistica del servizio di conto corrente postale destinato alla riscossione di tributi non comporta automaticamente la gratuità del servizio: l'ente erogatore può richiedere un corrispettivo, salvo diversa norma o clausola contrattuale.
  • Perché una commissione unilaterale imposta da Poste (o equivalente erogatore) sia efficace nei confronti dei correntisti/concessionari occorre rispettare gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa applicabile (prima attraverso il regolamento storico, poi - dal 2001 - mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e avviso ai correntisti ai sensi del D.P.R. n.144/2001 art.3). In mancanza di tali adempimenti la commissione non è opponibile.
  • L'azione di indebito arricchimento è in genere inammissibile se il rapporto è già coperto da un titolo contrattuale tipico: le contestazioni economiche sui corrispettivi devono essere trattate nel quadro del rapporto contrattuale/legale esistente.
  • Per contestare la liceità di una commissione per profili di concorrenza/aiuto di Stato è necessario dimostrare non solo l'esistenza della riserva legale ma anche l'effettivo vantaggio selettivo finanziato da risorse pubbliche o un abuso di posizione dominante misurabile (es. corrispettivi manifestamente fuori mercato). Mere asserzioni di distorsione concorrenziale non sono sufficienti.
  • Il principio di parità di trattamento (art. 2597 c.c.) impone che, se il servizio è obbligatorio e monopolistico, le condizioni offerte siano omogenee per soggetti comparabili; in caso di variazioni unilaterali delle condizioni, la documentazione della comunicazione ai destinatari è centrale per l'efficacia della variazione.
  • Quando si valuta una pretesa di commissioni retroattive, il giudice dovrà distinguere i periodi anteriori e successivi all'adempimento degli obblighi di pubblicità/avviso: le commissioni possono essere dovute solo dalla data in cui la comunicazione è stata efficacemente resa secondo le forme richieste.

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