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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33588/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) deducendo: 1) vizio di competenza territoriale (art. 606, co.1, lett. B) c.p.p.), sostenendo che il giudice competente sarebbe il Tribunale di Vicenza perché l'unico atto rilevante sarebbe il bonifico disposto a Bassano del Grappa; 2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova (art. 606, co.1, lett. E) c.p.p.), lamentando che il contratto non era tradotto, che l'IBAN indicato non coincideva con la banca indicata nel bonifico e che mancava la causale, deducendo l'assenza di prove sugli artifizi, sui raggiri e sull'ingiusto profitto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto alla competenza territoriale, ha confermato che per la cosiddetta "truffa contrattuale" il momento di consumazione va determinato in relazione alla volontà contrattuale e alla specifica operatività dell'accordo: nel caso i prodotti erano inesistenti e il reato si è perfezionato al momento della stipula del contratto, momento in cui si è realizzato il profitto ingiusto e il danno, per cui la competenza va collegata al luogo della stipula e non al luogo del bonifico dematerializzato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché si traduce in una rivalutazione del materiale probatorio già compiuta dai giudici di merito; essendo le decisioni di primo e secondo grado conformi, la Cassazione non può sostituirsi al giudizio di merito salvo macroscopiche evidenze, che non sono emerse. Infine ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che punisce la truffa; applicata nella forma della cosiddetta truffa contrattuale, ritenuta perfezionata al momento della stipula del contratto quando i prodotti erano inesistenti e si realizzava l'ingiusto profitto.

  • art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. B) c.p.p.

    Giacché riguarda i vizi di motivazione in cassazione legati alla violazione di norme processuali e di competenza, la Corte ha ritenuto privo di fondamento il motivo relativo alla competenza territoriale, spiegando che per la truffa contrattuale il momento di consumazione va accertato in relazione agli specifici atti contrattuali e al luogo certo di stipula, non al luogo del bonifico dematerializzato.

  • art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. E) c.p.p.

    Norma che consente il ricorso per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché si limitava a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio già valutato concordemente dai giudici di merito.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Richiamato in ordine al fatto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto, come consentito dalla normativa emergenziale; ciò riguarda la forma di trattazione del ricorso e non il merito sostanziale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso, applicata con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Per i reati di "truffa contrattuale" la determinazione del momento di consumazione (e quindi della competenza territoriale) si fonda sull'esame concreto del singolo accordo: se il bene o prodotto era inesistente ab initio, il reato può ritenersi consumato alla stipula del contratto, non al momento del pagamento dematerializzato.
  • Il luogo del bonifico dematerializzato non è determinativo della competenza territoriale quando non è possibile accertare fisicamente dove l'operazione sia stata materialmente disposta; in tali casi va preso come riferimento il luogo certo della stipula o della produzione dell'atto rilevante.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione del materiale probatorio: i motivi che si risolvono in una lettura alternativa delle prove sono inammissibili, salvo che emergano incongruenze macroscopiche nella motivazione dei giudici di merito.
  • La presenza di due sentenze conformi di primo e secondo grado rafforza la stabilità della valutazione probatoria e limita ulteriormente l'intervento della Cassazione, che procederà solo in presenza di evidenti e macroscopici vizi di motivazione.
  • In sede di impugnazione per competenza territoriale è essenziale dimostrare concretamente il luogo di consumazione mediante elementi certi; argomentazioni basate su mere supposizioni circa il luogo di effettuazione di operazioni bancarie on line sono deboli.

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