Prescrizioni del Garante n. 246 del 29/04/2025
Provvedimento del 29 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il sito web di XX S.r.l. nell’ambito di un’attività ispettiva sulle Linee guida cookie, riscontrando inizialmente un banner e informative non pienamente conformi, in particolare per la genericità delle informazioni e il malfunzionamento dei link alle privacy/cookie policy. Nel corso del procedimento la società ha però modificato il sito, integrando le informative e riorganizzando il banner in modo da consentire una scelta realmente libera e informata. Considerati gli interventi correttivi, il Garante non ha imposto ulteriori misure né ha applicato una sanzione pecuniaria, limitandosi a un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) GDPR e all’annotazione nel registro interno.
Ammonimento a XX S.r.l. per irregolarità nell’uso di cookie e strumenti di tracciamento sul sito web
Ammonimento a XX S.r.l. per irregolarità nell’uso di cookie e strumenti di tracciamento
Il provvedimento riguarda XX S.r.l., titolare del trattamento per il sito web oggetto di verifica, nell’ambito di un’attività ispettiva del Garante sul rispetto della disciplina in materia di cookie e altri strumenti di tracciamento. L’istruttoria trae origine da controlli on-line delegati al Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, avviati per monitorare la conformità alle Linee guida cookie del 10 giugno 2021.
Origine del procedimento e attività di accertamento
Con nota del 21 ottobre 2022, il Garante aveva delegato alla Guardia di Finanza una serie di verifiche on-line, da svolgersi inizialmente su un campione di operatori attivi in diversi settori, tra cui e-commerce, vendita di autoveicoli e trasporti. Successivamente, con nota del 21 settembre 2023, XX S.r.l. è stata individuata tra i soggetti da sottoporre a controllo. L’accertamento è stato eseguito l’8 novembre 2023 sul sito internet della società.
Esiti del controllo sul sito web
Nel corso dell’accesso al sito, gli operanti hanno rilevato la presenza di un banner cookie a comparsa immediata, con pulsanti "Accetta tutti", "Accetta solo i necessari", "X" e "Opzioni". Era inoltre sempre visibile un comando a forma di lucchetto che apriva un pop-up denominato "Centro Di Controllo Privacy", articolato in cinque sezioni: "Informazioni sul sito", "I miei diritti", "Il mio profilo privacy", "Informativa privacy" e "Gestione cookie".
La sezione dedicata alla gestione dei cookie consentiva di personalizzare le preferenze per i cookie diversi da quelli tecnici e riportava alcune informazioni sulle tecnologie di tracciamento impiegate. Tuttavia, il Garante ha evidenziato che, cliccando su uno dei comandi del banner, questo scompariva e non riappariva neppure nei successivi accessi; in luogo di esso compariva un secondo banner con la dicitura "Questo sito utilizza cookie e servizi di tracciamento di terze parti" e il comando "OK".
In un successivo accesso, dopo l’attività ispettiva, il secondo banner non era più visibile, ma i link alle informative collocati nel footer del sito continuavano a non funzionare.
Violazioni contestate e norme richiamate
Con la comunicazione di avvio del procedimento del 4 marzo 2024, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice privacy, il Garante ha contestato a XX S.r.l. la violazione degli artt. 4, punto 11, 5, 7, 12, 13, 24 e 25 del GDPR, nonché dell’art. 122 del Codice e delle Linee guida cookie.
Le contestazioni riguardavano in particolare:
- il mancato funzionamento dei link utili alla consultazione della privacy policy e della cookie policy;
- la genericità delle informazioni contenute nel banner;
- la conseguente compromissione della validità dei consensi espressi per cookie diversi da quelli tecnici.
Difese della società e valutazioni preliminari del Garante
Nelle memorie difensive del 3 aprile 2024, la società ha contestato le modalità di svolgimento dell’attività investigativa e la regolarità della comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo inoltre che al momento del controllo il sito fosse sottoposto a interventi tecnici. La società non ha chiesto di essere sentita.
Il Garante ha ritenuto infondate le eccezioni, osservando che gli addebiti riguardavano profili documentali acquisiti in atti, relativi alla correttezza e adeguatezza dei banner e delle informative. Ha inoltre escluso che l’atto di avvio fosse carente o lesivo del diritto di difesa, poiché le violazioni erano state descritte in modo puntuale, sia sotto il profilo fattuale sia sotto quello giuridico.
Adeguamenti eseguiti in corso di procedimento
Successivamente alle difese della società, un ulteriore accesso dell’Ufficio ha evidenziato che, nel frattempo, XX S.r.l. aveva integrato le informative privacy presenti sul sito e aveva nuovamente configurato il banner in modo tale da consentire all’utente:
- di proseguire la navigazione senza l’installazione di cookie diversi da quelli tecnici; oppure
- di esprimere un consenso informato, specifico e granulare all’uso di cookie non tecnici.
Il Garante ha quindi valorizzato l’intervento correttivo del titolare, qualificandolo come apprezzabile sforzo di rimedio alle criticità contestate.
Valutazione finale del Garante e natura del provvedimento
Pur ritenendo integrata la violazione delle disposizioni del GDPR, del Codice privacy e delle Linee guida cookie, il Garante ha considerato adeguate le misure adottate dalla società per eliminare le criticità riscontrate. Per tale ragione ha deciso:
- di non prescrivere ulteriori misure correttive;
- di non irrogare una sanzione pecuniaria;
- di rivolgere a XX S.r.l. un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) GDPR per l’inosservanza della disciplina sul trattamento dei dati mediante cookie e altri strumenti di tracciamento.
È stata inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), del GDPR e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.
Impugnazione
Il provvedimento indica la possibilità di proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine dell’istruttoria e attività di verifica
Il procedimento deriva da un piano di controlli on-line avviato dal Garante, con delega alla Guardia di Finanza, per verificare il rispetto delle Linee guida cookie del 10 giugno 2021. XX S.r.l. è stata inclusa nel campione di operatori sottoposti a verifica e l’accertamento è stato svolto l’8 novembre 2023 sul sito internet della società.
Esiti dell’accertamento sul sito web
All’apertura del sito compariva un banner cookie con pulsanti di accettazione e opzioni di configurazione, oltre a un ulteriore comando a forma di lucchetto che apriva un "Centro Di Controllo Privacy". Tuttavia, il Garante ha rilevato criticità nella chiarezza e funzionalità delle informazioni rese e, in un successivo accesso, il secondo banner non risultava più visibile ma i link alle informative nel footer continuavano a non funzionare.
Contestazioni normative
Con la comunicazione di avvio del procedimento del 4 marzo 2024 sono state contestate violazioni degli artt. 4, punto 11, 5, 7, 12, 13, 24 e 25 GDPR e dell’art. 122 del Codice privacy, oltre al contrasto con le Linee guida cookie. Le criticità riguardavano il mancato funzionamento dei link alle informative e la genericità delle informazioni presenti nel banner, con possibile invalidità dei consensi raccolti per cookie non tecnici.
Difese del titolare e valutazioni del Garante
XX S.r.l. ha contestato le modalità di svolgimento dell’attività investigativa e la regolarità dell’avvio del procedimento, sostenendo anche che il sito fosse interessato da interventi tecnici al momento del controllo. Il Garante ha respinto tali eccezioni, ritenendo che gli addebiti fossero documentali, puntualmente motivati e sufficienti a garantire il diritto di difesa.
Adeguamenti effettuati in corso di procedimento
Nel corso dell’istruttoria, a seguito di un ulteriore accesso al sito, l’Ufficio ha verificato che la società aveva integrato le informative privacy e riconsiderato la configurazione del banner, consentendo all’utente di continuare la navigazione senza cookie diversi da quelli tecnici oppure di esprimere un consenso informato, specifico e granulare.
Esito finale: ammonimento e nessuna sanzione pecuniaria
Pur ritenendo integrata la violazione delle norme richiamate, il Garante ha valorizzato l’apprezzabile sforzo del titolare di rimuovere le criticità e ha ritenuto idonee le misure adottate, decidendo di non prescrivere ulteriori misure correttive e di non irrogare sanzioni pecuniarie. È stato invece adottato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) GDPR, con annotazione nel registro interno dell’Autorità.
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