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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07465/2026 del 28/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di € 33.060,21 quale residuo corrispettivo per lavori di somma urgenza eseguiti dopo eventi franosi e alluvionali. Il comune ha proposto opposizione sostenendo che mancasse un valido rapporto obbligatorio, perché l'affidamento dei lavori, pur disposto in urgenza, non era stato seguito dalla regolarizzazione dell'impegno di spesa entro trenta giorni prevista dall'art. 35, comma 3, d.lgs. 77/1995. Il tribunale ha accolto l'opposizione; la corte d'appello ha confermato, ritenendo applicabile l'onere di regolarizzazione e, comunque, osservando che la liquidazione dei compensi risultava già effettuata secondo l'ordinanza di protezione civile tramite la Prefettura e la Commissione Unitaria, senza che la società avesse specificamente contestato la congruità di tale liquidazione. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. per asserito contrasto con un precedente giudicato esterno della Cassazione a Sezioni Unite, che secondo la ricorrente avrebbe reso applicabile solo l'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile; 2) violazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2789/1998, del principio lex specialis derogat generali, dell'art. 24 Cost. e dell'art. 35, comma 3, d.lgs. 77/1995, sostenendo che la disciplina emergenziale derogasse all'obbligo di regolarizzazione dell'impegno di spesa e che le valutazioni della Commissione Unitaria fossero contestabili in giudizio; 3) violazione dell'art. 163 c.p.c. e ancora dell'art. 24 Cost., lamentando che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non proposta una domanda specifica di contestazione della congruità del corrispettivo liquidato dalla Commissione Unitaria, nonostante la CTU di primo grado mostrasse una quantificazione non corretta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che il precedente delle Sezioni Unite invocato integrasse un giudicato esterno utile, perché decideva solo sulla giurisdizione e non affermava l'inoperatività dell'art. 35, comma 3, d.lgs. 77/1995. Ha poi affermato che, nei lavori di somma urgenza affidati ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza n. 2789/1998, resta applicabile l'obbligo di regolarizzare improrogabilmente entro trenta giorni l'impegno di spesa previsto dall'art. 35, comma 3, d.lgs. 77/1995; in difetto non sorge un valido rapporto obbligatorio e il terzo non ha diritto al compenso. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure rivolte alla seconda ratio decidendi, perché la corte di merito non aveva affermato l'intangibilità delle determinazioni della Commissione Unitaria, ma solo che la società non ne aveva contestato la congruità con specificità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il richiamo al giudicato esterno è stato ritenuto infondato perché il precedente invocato non conteneva il principio di diritto che la ricorrente pretendeva di desumerne.

  • art. 35, comma 3, D. Lgs. n. 77/1995

    l'obbligo di regolarizzazione dell'impegno di spesa entro trenta giorni si applica anche ai lavori di somma urgenza; in mancanza di tempestiva regolarizzazione con copertura di spesa non sussiste un valido rapporto obbligatorio con il terzo.

  • art. 9 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2789/1998

    la disciplina emergenziale consente l'affidamento diretto dei lavori per ragioni di urgenza, ma va coordinata con l'art. 35, comma 3, d.lgs. 77/1995 e non ne esclude l'operatività quanto alla successiva regolarizzazione della spesa.

  • art. 24 Cost.

    la Corte ha escluso che la lettura data dai giudici di merito comprimessse il diritto di difesa, rilevando che la parte avrebbe potuto contestare specificamente la congruità del compenso già liquidato.

  • art. 163 c.p.c.

    le contestazioni della ricorrente sono state ritenute prive della necessaria specificità, perché non si confrontavano con la ratio decidendi sulla mancata deduzione di una censura di inadeguatezza del compenso.

  • art. 366 c.p.c.

    è stata richiamata per affermare l'insufficiente specificità delle censure di legittimità che non colgono la ratio della decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei lavori di somma urgenza affidati in regime emergenziale, la disciplina speciale sull'affidamento diretto non elimina automaticamente gli adempimenti contabili e finanziari imposti dalla normativa generale degli enti locali, in particolare la regolarizzazione dell'impegno di spesa entro il termine previsto.
  • L'urgenza può giustificare la deroga alle procedure ordinarie di scelta dell'appaltatore, ma non giustifica di per sé la deroga alle regole sulla copertura finanziaria e sulla validità del vincolo obbligatorio verso il terzo, che operano a valle dell'esecuzione dei lavori.
  • Se la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola idonea a sorreggerla, l'infondatezza della censura diretta contro una di esse rende inammissibili le doglianze contro le altre per difetto di interesse.
  • Il giudicato esterno può essere invocato solo entro i limiti effettivi del decisum precedente: una pronuncia resa su un diverso profilo, come la giurisdizione, non può essere estesa a principi non espressamente affermati in quella sede.
  • La contestazione del compenso già liquidato deve essere specifica e deve investire la congruità della liquidazione secondo le allegazioni poste a base della domanda; in difetto, la censura non supera il vaglio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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