DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2005, n. 151
Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto legislativo del 2005 sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con regole su raccolta, finanziamento, informazioni e controlli. Tuttavia quasi tutte le disposizioni risultano abrogate dal d.lgs. 49/2014; residuano solo pochi profili transitori o poi sostituiti. Non risulta quindi una disciplina oggi operativa in questa forma.
Gestione RAEE e obblighi dei produttori
Gestione dei RAEE: quadro generale
Il decreto disciplinava la raccolta, il finanziamento, l’informazione e il controllo sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in attuazione della normativa europea dell’epoca. Gran parte del testo è stata però successivamente abrogata dal d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49, con conseguente sostanziale perdita di applicazione pratica.
Ambito normativo residuo e stato di vigenza
La maggior parte degli articoli risultano espressamente abrogati. Restano nel testo solo alcune previsioni puntuali, per lo più transitorie o organizzative, ma anch’esse in larga parte superate dalla disciplina successiva.
- Articoli 1-5: abrogati o confermata l’abrogazione.
- Articoli 7-9, 11-12, 14, 16-19: abrogati.
- Diverse disposizioni dei commi residui degli articoli 6, 10, 13, 15 e 20 sono state anch’esse abrogate.
Raccolta separata e centri di raccolta
Una disposizione residua dell’articolo 6 prevedeva un decreto ministeriale, da adottare entro il 28 febbraio 2008, per definire modalità semplificate di raccolta e trasporto dei RAEE domestici e professionali conferiti presso specifici centri, nonché per la realizzazione e gestione di tali centri. Era previsto che l’obbligo di ritiro da parte dei distributori decorresse dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore di quel decreto. Le altre parti del comma risultano abrogate.
Finanziamento della gestione dei RAEE storici
L’articolo 10, nel comma ancora leggibile, stabiliva che il finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature appartenenti alla categoria di cui al punto 5 dell’allegato 1 A fosse a carico dei produttori, indipendentemente dalla data di immissione sul mercato e dall’origine domestica o professionale. Le modalità dovevano essere definite con decreto ministeriale entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo.
Obblighi di informazione e sistema di registro
L’articolo 13, nel solo comma residuo, rinviava a un decreto ministeriale da emanare entro sei mesi per definire:
- il funzionamento del Registro;
- le modalità di iscrizione;
- le modalità di comunicazione delle informazioni dovute;
- la costituzione e il funzionamento di un centro di coordinamento finanziato e gestito dai produttori. Il centro avrebbe dovuto ottimizzare le attività dei sistemi collettivi e garantire condizioni operative comuni, omogenee e uniformi.
Vigilanza e controllo
L’articolo 15 prevedeva l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, di un Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con compiti di:
- tenuta e aggiornamento del registro;
- raccolta elettronica dei dati sui prodotti immessi sul mercato e sulle garanzie finanziarie;
- calcolo delle quote di mercato dei produttori;
- programmazione di ispezioni verso i produttori inadempienti e controlli a campione;
- vigilanza sull’indicazione del produttore e del marchio sulle apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005;
- elaborazione dei dati sugli obiettivi di recupero e predisposizione delle relazioni previste dalla normativa. Era inoltre previsto un Comitato d’indirizzo, istituito con il medesimo decreto ministeriale, con funzione di supporto al comitato di vigilanza. Un aggiornamento successivo indica la ridenominazione del comitato nel 2026, ma si tratta di una previsione ormai riferita a un contesto normativo diverso.
Disposizioni transitorie
L’articolo 20 conteneva una disciplina transitoria residua secondo cui, in attesa di un sistema europeo di identificazione dei produttori e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il finanziamento di specifiche operazioni restava a carico dei produttori secondo le modalità previste da altri articoli del decreto. Anche questa disposizione deve però essere letta come storicamente superata.
Valutazione pratica attuale
La fonte è oggi sostanzialmente obsoleta, perché quasi integralmente abrogata e sostituita dal d.lgs. 49/2014. Può avere rilievo solo storico o, al più, interpretativo per vicende pregresse ricadenti nel periodo di vigenza originaria.
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