Risposta n. 52 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante sostiene che, per la contraddittorietà delle istruzioni, la mancata pubblicazione dell'Accordo Amichevole e la prassi degli enti, le pensioni pagate mentre era residente in Francia non dovevano essere tassate in Italia e quindi non sono dovute imposte arretrate, né interessi e sanzioni, per il periodo indicato
Cittadino italiano residente all'estero: imponibilità del trattamento pensionistico
Il quesito
1) Corretta interpretazione dell'art.18 (par.1 e par.2) della Convenzione Italia‑Francia sulle pensioni; 2) Se, in caso di imponibilità anche in Italia ai sensi del par.2, l'Amministrazione può recuperare imposte arretrate (2016‑giugno 2022) già tassate in Francia; 3) Se sulle imposte arretrate devono essere applicati interessi e sanzioni
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia, assumendo la residenza in Francia come descritta, richiama il Principio di Diritto 2/2022 e l'Accordo Amichevole italo‑francese del 2000: la pensione rientra nell'art.18, par.2 (prestazioni di sicurezza sociale) e quindi è imponibile anche in Italia; le addizionali regionale e comunale si applicano; il sostituto avrebbe dovuto operare le ritenute e deve regolarizzare (imposte, interessi e adempimenti dichiarativi); il contribuente è tenuto a versare imposte non prescritte e potrà ottenere il credito d'imposta in Francia o chiedere la Procedura Amichevole ai sensi dell'art.26 se necessario; gli interessi legali si applicano, mentre le sanzioni possono essere escluse per mancanza di colpa grazie al legittimo affidamento del contribuente
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