Cassazione Civile, Ordinanza n. 08939/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario fondo)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un proprietario agricolo volta a far dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio sul percorso di accesso al proprio fondo, dedotta in via principale come servitù per destinazione del padre di famiglia e, in subordine, come servitù usucapita. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che il passaggio fosse esistito e che l'atto di vendita del 1974 richiamasse la stradetta. La società proprietaria del fondo asseritamente servente ha impugnato la decisione sostenendo che mancassero i requisiti dell'apparenza della servitù, che il tracciato originario non fosse più esistente e che le prove testimoniali fossero state mal interpretate. La corte d'appello ha accolto il gravame e rigettato la domanda, valorizzando una consulenza tecnica d'ufficio e ritenendo insussistenti sia l'apparenza sia la stessa strada vicinale, nonché non provata l'interclusione. Il ricorrente in cassazione ha denunciato: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del minimo costituzionale; omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per l'erronea individuazione del tratto di strada oggetto della domanda; omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato anche dal precedente giudizio possessorio tra le stesse parti; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella valutazione delle prove; omesso esame dei fatti costitutivi della servitù e dell'usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la sentenza d'appello era affetta da motivazione apparente, poiché si limitava a un rinvio alla consulenza tecnica senza un effettivo confronto con le difese delle parti, con il giudizio possessorio precedente e con la decisione di primo grado, rendendo incomprensibile l'iter logico seguito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma relativa alla servitù apparente e alla sua costituzione per usucapione o destinazione del padre di famiglia; la Corte non entra nel merito applicativo perché assorbe i motivi sul punto.
Richiamato dal ricorrente quale base per la servitù per destinazione del padre di famiglia; la Corte non decide sul requisito sostanziale, limitandosi a censurare la motivazione della sentenza di merito.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a fondamento del vizio di motivazione e della lesione del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente per denunciare la mancanza di motivazione sufficiente e il difetto di giusto processo.
La Corte qualifica la sentenza d'appello come nulla per violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto il testo non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione.
Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta errata valutazione delle prove; il relativo motivo resta assorbito.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 116 c.p.c. per censurare la valutazione del materiale probatorio; motivo assorbito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che, dopo la riforma, il sindacato in cassazione sul vizio motivazionale è limitato al "minimo costituzionale".
art. 12 preleggi
Richiamato nel passaggio sui criteri ermeneutici per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al solo minimo costituzionale: è censurabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
- Sussiste nullità della sentenza per motivazione apparente quando la motivazione, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione e non rende controllabile il ragionamento decisorio.
- La motivazione è apparente anche quando la decisione si risolva in un mero rinvio a una consulenza tecnica o ad altri atti senza un effettivo confronto con le deduzioni delle parti e con le questioni decisive oggetto del giudizio.
- In presenza di censure plurime, l'accoglimento del motivo che investe la validità della motivazione assorbe gli altri motivi che presuppongono l'esame del merito.
- Quando si riforma la decisione di primo grado, il giudice d'appello deve confrontarsi in modo effettivo con le ragioni della pronuncia impugnata e spiegare perché le supera; in difetto, la sentenza è nulla perché non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito.
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