Comunicato dell'Agenzia del Territorio del 07/08/12
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl comunicato dell’Agenzia del Territorio disciplina come presentare entro il 30 settembre 2012 le domande e le autocertificazioni per ottenere l’annotazione catastale del requisito di ruralità per fabbricati rurali abitativi e strumentali non D/10. Indica soggetti legittimati, canali di trasmissione, criteri di validità, uso dell’applicazione informatica e conferma la validità di alcune domande già presentate in base alla normativa precedente.
Modalità di presentazione domande e autocertificazioni per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati
Modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati
Il comunicato stabilisce le modalità operative per presentare all’Agenzia del Territorio la documentazione necessaria al riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012. L’obiettivo è consentire l’inserimento negli atti catastali di una specifica annotazione relativa alla ruralità, senza modificare il classamento originario degli immobili.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama:
- l’art. 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto ministeriale 26 luglio 2012, che contiene le disposizioni in materia di ruralità degli immobili;
- l’art. 2, comma 2, del Decreto, che demanda al comunicato le modalità di presentazione della documentazione;
- l’art. 7, comma 2, del Decreto, in tema di validità delle domande presentate in base alla precedente normativa;
- l’art. 3, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che proroga il termine al 30 settembre 2012.
Ambito di applicazione
Le istruzioni riguardano la documentazione necessaria per l’iscrizione dell’annotazione di ruralità negli atti catastali relativa a:
- fabbricati rurali destinati ad abitazione;
- fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola, diversi da quelli censibili nella categoria D/10.
Il comunicato precisa che il classamento originario degli immobili resta fermo, anche in presenza del riconoscimento della ruralità.
Documentazione da presentare e termine
La documentazione è costituita da:
- domande;
- autocertificazioni necessarie per il riconoscimento del requisito di ruralità.
Tale documentazione deve essere redatta in conformità ai modelli allegati al decreto del 26 luglio 2012 e presentata all’Ufficio provinciale dell’Agenzia territorialmente competente entro il 30 settembre 2012.
Modalità di presentazione
La domanda può essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
- consegna diretta all’Ufficio competente;
- invio tramite servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento;
- trasmissione via fax, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- posta elettronica certificata.
Gli indirizzi degli uffici e gli ulteriori riferimenti sono consultabili sul sito www.agenziaterritorio.gov.it, nella sezione dedicata agli Uffici territoriali.
Soggetti legittimati a presentare la domanda
La domanda può essere presentata:
- direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati rurali;
- tramite soggetti incaricati, individuati tra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del catasto dei terreni ed edilizio urbano;
- tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.
Modalità di deposito e prova della presentazione
Se la domanda viene presentata direttamente presso l’Ufficio competente:
- deve essere prodotta in duplice originale;
- un originale viene restituito come ricevuta al soggetto presentatore.
Se la domanda è inviata con raccomandata A/R, fax o PEC, ai fini della prova della presentazione fanno fede rispettivamente:
- la data di spedizione;
- la data del rapporto di trasmissione del fax;
- la data dell’attestato di trasmissione elettronica.
Applicazione informatica per la compilazione
L’Agenzia del Territorio rende disponibile sul proprio sito un’applicazione che consente:
- la compilazione informatica della domanda;
- la stampa del modulo;
- l’attribuzione di uno specifico codice identificativo, quale conferma dell’avvenuta acquisizione dei dati nel sistema informatico.
La domanda così compilata e stampata acquista validità solo se successivamente:
- viene presentata all’Ufficio con una delle modalità previste;
- entro il 30 settembre 2012;
- debitamente sottoscritta;
- integrata con la documentazione necessaria.
Requisiti di ammissibilità delle domande
L’Ufficio non può esaminare:
- domande e autocertificazioni presentate su modelli non conformi a quelli allegati al decreto del 26 luglio 2012;
- domande prive delle autocertificazioni previste;
- domande non sottoscritte.
Validità delle domande presentate secondo la normativa precedente
Il comunicato richiama espressamente la validità delle domande già presentate ai sensi della precedente normativa, ai fini del riconoscimento della ruralità, sempre con il vincolo del mantenimento del classamento originario degli immobili rurali già censiti nei gruppi ordinari.
In particolare, viene chiarito che le domande presentate ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità anche se presentate oltre i termini originari, in forza dell’art. 13, comma 14-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011. I termini per tali domande sono stati prorogati al 30 settembre 2012 dall’art. 3, comma 19, del decreto-legge n. 95 del 2012.
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