Cassazione Penale, Sentenza n. 13585/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio e di corrispondenza emesso dal pubblico ministero il 30/10/2024. Il ricorrente deduceva violazione di legge e difetto di motivazione, censurando che il decreto di sequestro non descriveva compiutamente la condotta addebitata, che il pubblico ministero avrebbe dovuto effettuare prima un'ispezione in contraddittorio e formare una copia forense prima di sequestrare i dispositivi, e chiedeva la disapplicazione delle norme nazionali (art. 253 e ss. c.p.p.) per contrasto con la Direttiva 2016/680/UE come interpretata dalla Corte di Giustizia (C-548/21, 04/10/2024) che richiederebbe un controllo preventivo da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente prima dell'accesso ai dati contenuti in dispositivi elettronici.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha ritenuto che i decreti (perquisizione/ispezione del 11/10/2024 e ispezione informatica del 15/10/2024) debbano essere letti congiuntamente al decreto impugnato del 30/10/2024 e che la documentazione complessiva conteneva una adeguata descrizione delle condotte e delle fonti di prova. Il Tribunale del riesame ha valutato logicamente e senza vizi la legittimità e la proporzionalità del sequestro, avendo il pm successivamente limitato il sequestro ai soli dati utili dopo estrazione della copia forense. Quanto al rilievo comunitario, la Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia che richiede un controllo da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente prima dell'accesso ai dati e ha osservato che il pubblico ministero non è un organo terzo/indipendente; tuttavia ha concluso che nel caso concreto i diritti della difesa non sono stati pregiudicati perché è intervenuta una valutazione effettiva, indipendente e piena del giudice del riesame (art. 324 c.p.p.), sicché non è stata accertata una nullità capace di ledere concretamente la posizione difensiva. La Corte ha inoltre precisato che la non conformità della normativa interna all'interpretazione UE può dar luogo a nullità o espunzione delle prove solo se la difesa sia concretamente impossibilitata a esercitare le proprie osservazioni.
Norme richiamate
Codice di procedura penale (art. 253 e ss.)
Attribuiscono al pubblico ministero il potere di perquisire, ispezionare e sequestrare dispositivi informatici in fase di indagini. La Corte ha ritenuto che tali norme non siano immediatamente disapplicabili per effetto diretto della Direttiva UE, ma il loro esercizio è soggetto ai limiti imposti dal diritto dell'Unione in termini di necessità, proporzionalità e controllo.
Direttiva 2016/680/UE
"Gli Stati membri dispongono che i dati personali siano: a) trattati in modo lecito e corretto; b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in modo non incompatibile con tali finalità; c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati."
La Corte di Giustizia ha esteso la nozione di 'trattamento' ai tentativi di accesso ai dati e richiede che tali trattamenti rispettino i principi di limitazione delle finalità, minimizzazione e proporzionalità; inoltre impone un controllo preventivo da parte di un giudice o organo amministrativo indipendente salvo urgenza.
D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 (attuazione Direttiva 2016/680)
Attua in Italia la Direttiva 2016/680; la Corte ha osservato che l'interpretazione della Corte di Giustizia richiede adeguamenti pratici (es. controllo preventivo), ma allo stato la norma di attuazione non disciplina specificamente la fase di raccolta delle prove processuali.
Art. 324 cod. proc. pen.
Regola il riesame del sequestro: il Tribunale per il riesame esercita un controllo effettivo e pieno sulla legittimità e sulla congruità del provvedimento di sequestro; nel caso concreto tale controllo ha rimosso il pregiudizio della difesa.
Art. 191 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'inutilizzabilità delle prove; la Corte ha escluso che dal diritto dell'Unione derivi automaticamente un divieto probatorio generale applicabile nel caso in esame.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (C-548/21, 04/10/2024 - Grande Camera)
Ha stabilito che l'accesso ai dati di telefoni cellulari da parte delle autorità richiede controllo preventivo da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente e il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità; la Corte di Cassazione ne ha riconosciuto i principi ma li ha declinati alla luce del sistema processuale italiano e dell'intervento del giudice del riesame.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (C-670/22, 20/04/2024)
Ha affermato che l'eventuale violazione dei diritti può richiedere l'espunzione di informazioni ed elementi di prova se la persona non è in grado di svolgere efficacemente osservazioni; la Cassazione ne trae il principio che la sanzione opera solo quando la difesa sia concretamente impedita.
Giurisprudenza italiana (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, Pirlo)
Richiama il criterio secondo cui il riesame del sequestro verifica l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi a rendere utili ulteriori indagini, non pronunciandosi sul merito dell'accusa.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio è strumentale alla ricerca della prova: il riesame valuta la legittimità, la proporzionalità e l'adeguatezza degli elementi a giustificare ulteriori indagini, senza entrare nel merito della colpevolezza.
- La Direttiva 2016/680 e la giurisprudenza della Corte di Giustizia impongono che l'accesso ai dati personali conservati in dispositivi elettronici sia soggetto a controllo da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, salvo situazioni di urgenza; il pubblico ministero non è generalmente considerato un organo terzo/indipendente.
- La mancata preventiva autorizzazione da parte di un giudice non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle prove raccolte: l'effetto sanzionatorio (nullità o espunzione) opera solo se la difesa è stata concretamente impedita nell'esercizio delle proprie osservazioni o diritti.
- La partecipazione del difensore e l'esecuzione di copie forensi, nonché la limitazione del sequestro ai soli dati rilevanti, rappresentano misure idonee a garantire la proporzionalità e la minimizzazione dei dati richiesti.
- Per minimizzare il rischio di invalidazione o di contestazioni sia il pubblico ministero che l'autorità giudiziaria dovrebbero, quando possibile, ottenere un'autorizzazione preventiva dal giudice (o prevedere convalide immediate nei casi d'urgenza) e motivare chiaramente la necessità e la proporzionalità dell'accesso ai dati.
- La difesa, per tutelarsi efficacemente, deve attivare tempestivamente i rimedi (es. istanza di riesame) e dimostrare il pregiudizio concreto subito in mancanza di controllo preventivo indipendente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13522/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13524/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13525/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13526/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13527/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13528/2025 del 08/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →