Cassazione Penale, Sentenza n. 43217/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/02/2024 che aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra più sentenze/condanne relative a procedimenti diversi (n. 1767/2015 r.g.n.r. per delitto art. 416bis c.p. e art. 10 l. 497/1974; n. 753/2013 r.g.n.r. per tentati omicidi, reati in materia di armi e ricettazione; n. 8066/2014 r.g.n.r. per rapina/estorsione). Il GIP aveva ritenuto che non fosse emersa una "fase programmatoria unitaria" e che la partecipazione associativa fosse cessata il 7 luglio 2011, con i reati successivi alla cessazione considerati come determinazioni criminali occasionali. Il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione, omessa valutazione e mancato esame comparato delle motivazioni delle sentenze di cognizione (in particolare l'assenza di prova del passaggio ad altro gruppo dopo il 2011 e la circostanza che reati in materia di armi del 2014 erano stati considerati in continuità con l'associativo), nonché contraddittorietà della decisione del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi ritenendoli fondati. Ha richiamato i principi sulla continuazione (identità del disegno criminoso; necessità di una preventiva rappresentazione e deliberazione unitaria; criteri indiziari da valutare: omogeneità dei beni giuridici, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione originaria dei reati). Ha censurato l'ordinanza impugnata per plurime carenze motivazionali: il giudice dell'esecuzione non si è confrontato con passaggi decisivi delle sentenze di cognizione (compresa la pronuncia "Perseo" dell'8/6/2015), ha dato per certa la cessazione associativa nel luglio 2011 senza adeguata valutazione delle risultanze che smentivano il passaggio ad altro gruppo, non ha considerato che alcuni reati in materia di armi, commessi nel 2014, erano stati ritenuti in continuazione col reato associativo e ha formulato affermazioni generiche prive di riferimenti concreti, con evidente contraddittorietà interna. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanzaquanto al diniego della continuazione e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica, per nuovo esame e motivazione più approfondita e circostanziata.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Definisce la continuazione: richiede identità del disegno criminoso, ossia che l'agente abbia previamente rappresentato e unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; la Corte richiama che non si confonde con la mera propensione del reo alla devianza.
Reato associativo di tipo mafioso. La corte precisa che la continuazione tra il reato associativo e i reati-fine è configurabile solo se i reati-fine erano programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio; non è configurabile per fatti legati a circostanze contingenti e non prevedibili "all'origine".
Regola il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione per le istanze relative all'applicazione della continuazione; la Corte ricorda che il giudice dell'esecuzione deve compiere un'analisi approfondita e motivata delle sentenze di cognizione e dei concreti indicatori di continuità.
giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
La Corte richiama precedenti decisivi (es. Sez.1 n.15955/2016 Eloumari; Sez.U. n.28659/2017 Gargiulo; Sez.1 n.39858/2023 Sellaj; Sez.5 n.54509/2018 Lo Giudice) in tema di continuazione: serve una valutazione complessiva e motivata degli indicatori (omogeneità, contiguità spazio-temporale, sistematicità, programmazione originaria) e il giudice dell'esecuzione non può tralasciare o ignorare la valutazione già compiuta in sede di cognizione senza adeguata motivazione.
Massime di principio
- La continuazione (art.81, comma 2 c.p.) richiede che, al momento del primo reato, l'autore avesse già programmato i reati successivi almeno nelle linee essenziali: non basta la mera propensione a delinquere.
- Per stabilire la continuazione occorre una valutazione complessiva e comparata delle sentenze di cognizione e dei concreti indicatori: omogeneità del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, sistematicità e programmazione originaria.
- Il giudice dell'esecuzione, nell'esaminare istanze ex art. 671 c.p.p., deve motivare puntualmente ogni scelta divergente dalla valutazione svolta in sede di cognizione; l'ignorare o non valutare parti rilevanti delle sentenze di condanna determina vizio motivazionale.
- Un intervallo temporale tra partecipazione associativa e singoli reati non esclude la continuazione se emerge che l'associazione non è cessata o se i reati successivi erano originariamente programmati; viceversa, reati legati a eventi contingenti e imprevedibili non configurano la continuazione.
- In presenza di accertamenti in sede di cognizione che hanno già ritenuto alcuni reati in continuità con l'associativo (es. reati in materia di armi), il giudice dell'esecuzione deve esplicitamente confrontarsi con tali valutazioni e motivare la diversa conclusione se intende rigettare la continuazione.
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