L.R. Valle d'Aosta 9/2012
Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica la l.r. 12/1982 sulla Fondazione Institut agricole régional a seguito del recesso della Casa ospitaliera del Gran San Bernardo. Elimina il riferimento all’accordo con tale ente, aggiorna alcune disposizioni sull’assetto della Fondazione e prevede il rinnovo degli organi entro tempi brevi, oltre a disciplinare accordi per l’uso dei terreni e dei beni donati. È rilevante per il periodo di adeguamento statutario e fino alla scadenza originaria del 2017 per alcuni beni.
Modifiche alla disciplina della Fondazione Institut agricole régional
Modificazioni alla disciplina della Fondazione Institut agricole régional
La legge regionale Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 27 marzo 2012, n. 9 interviene sulla legge regionale 1° giugno 1982, n. 12, che disciplina la Fondazione Institut agricole régional e il relativo contributo regionale. Il provvedimento è adottato in conseguenza del recesso della Casa ospitaliera del Gran San Bernardo dalla Fondazione e aggiorna la disciplina vigente, con effetti soprattutto sull’assetto statutario e organizzativo dell’ente.
Oggetto delle modifiche
La legge ha una funzione essenzialmente emendativa: non istituisce un nuovo regime autonomo, ma modifica la normativa del 1982 per adeguarla alla nuova situazione della compagine fondativa. Viene inoltre disposta la proroga di ulteriori trentacinque anni della durata della Fondazione, già prevista dalla legge originaria.
Modifiche ai riferimenti alla Casa ospitaliera del Gran San Bernardo
Nel testo della l.r. 12/1982 viene soppresso il richiamo all’operare “in accordo con la Casa ospitaliera del Gran San Bernardo”. La disciplina risultante non condiziona più la previsione interessata a tale accordo, coerentemente con il recesso dell’ente dalla Fondazione.
Interventi sulla disciplina dell’articolo 2 della legge del 1982
La legge regionale modifica ulteriormente l’articolo 2 della l.r. 12/1982, con sostituzioni e un’inserzione di una nuova lettera nel comma primo, oltre all’abrogazione delle lettere e), g) e i). Il testo consolidato, per effetto delle modifiche, ridefinisce quindi alcuni elementi dell’assetto interno e delle finalità/attribuzioni previste dalla legge originaria, secondo la nuova formulazione risultante.
Disposizioni transitorie e adeguamento statutario
L’organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della legge deve adeguare lo statuto della Fondazione alle modifiche introdotte entro tre mesi. Entro i trenta giorni successivi alla deliberazione delle modifiche statutarie, la Giunta regionale deve nominare i nuovi organi di amministrazione e di revisione.
Fino all’insediamento dei nuovi organi, restano in carica gli organi della Fondazione già esistenti alla data di entrata in vigore della legge.
Rapporti patrimoniali e disponibilità dei beni
La Fondazione è tenuta a stipulare specifici accordi con la Casa ospitaliera del Gran San Bernardo per garantire:
- la messa a disposizione dei terreni necessari all’attività agricola della Fondazione;
- alla scadenza originaria della Fondazione, fissata per il 2017, la disponibilità dei beni provenienti dalla donazione Berton, costituenti la proprietà Monchoisi, sita in località Ampaillan, nel comune di Charvensod.
Ambito temporale di utilità
La legge ha rilievo soprattutto nel periodo immediatamente successivo alla sua entrata in vigore, per l’adeguamento dello statuto, la nomina dei nuovi organi e la regolazione dei rapporti con la Casa ospitaliera del Gran San Bernardo. È inoltre rilevante, per la parte patrimoniale, fino alla scadenza originaria della Fondazione prevista per il 2017. Per il resto, si tratta di una legge di modifica di una disciplina organizzativa ormai storica e oggi di utilità pratica limitata.
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