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Legge

L.R. Basilicata 26/2002

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 7-12-2000 n. 60 come modificata dalle Leggi Regionali 22-5-2001 n. 23, 6-9-2001 n. 35, 18-1-2002 n. 9 e 3-4-2002 n. 14 - in materia di lavoratori socialmente utili

Normativa regionaleL.R. Basilicata 26/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata disciplina, per periodi limitati tra il 1° luglio 2002 e il 31 dicembre 2002, contributi e proroghe per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU), con regole su assunzioni, contratti di collaborazione, part-time, cooperative e prosecuzione delle attività. Prevede anche obblighi di ulteriore stabilizzazione entro il 30 giugno 2003 o il 31 dicembre 2002 a seconda dei casi, oltre alla copertura finanziaria per il 2002.

Incentivi e proroga per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in Basilicata

Incentivi e proroghe per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in Basilicata

La legge regionale disciplina un insieme di misure straordinarie, riferite esclusivamente alla Regione Basilicata, per favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU) e la prosecuzione delle attività socialmente utili in un arco temporale definito, soprattutto nel 2002.

Incentivi alla stabilizzazione e forme contrattuali agevolate

La Regione riconosce contributi a fondo perduto agli enti e alle imprese che, nel periodo 1 luglio 2002 - 31 dicembre 2002, assumono i lavoratori indicati dalla normativa regionale e statale di riferimento con:

  • rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
  • contratto di collaborazione coordinata e continuativa con durata minima di 36 mesi.

L’incentivo base è pari a euro 7.500 per ogni unità stabilizzata. Il contributo è riconosciuto anche agli enti che, nel periodo 1 gennaio 2002 - 30 giugno 2002, abbiano stabilizzato una quota superiore al 30% del totale dei LSU impegnati direttamente, limitatamente alle unità che consentono di superare tale soglia.

Per le assunzioni con rapporto di lavoro condiviso a tempo indeterminato, l’incentivo è concesso per intero per ogni coppia di lavoratori.

Per le assunzioni a tempo parziale e indeterminato con orario medio inferiore a 30 ore settimanali, anche su base annuale, gli incentivi sono ridotti proporzionalmente alle ore effettivamente svolte.

Sostegni per reimpiego diretto, indiretto ed esternalizzazioni

Dal 1 novembre 2001 al 30 giugno 2002, agli enti di cui al decreto legislativo n. 81/2000 che abbiano attuato piani di reimpiego diretto o indiretto, anche tramite imprese esterne, la Regione riconosce un sostegno finanziario pari al 70% del sussidio corrisposto per un anno ai lavoratori interessati, per ogni unità stabilizzata con assunzione a tempo pieno e indeterminato o con collaborazione coordinata e continuativa di almeno 36 mesi.

Per la esternalizzazione di servizi affidata a società cooperative costituite per l’80% da LSU, il contributo pari al 100% del sussidio corrisposto per un anno è incrementato del 50% per ogni unità stabilizzata.

Prosecuzione delle attività socialmente utili e obiettivi di stabilizzazione

Le attività socialmente utili possono proseguire nel periodo 1 luglio 2002 - 31 dicembre 2002 usufruendo dei contributi già previsti dalla normativa regionale, ma a condizione che ciascun ente utilizzatore stabilizzi entro il 30 giugno 2003 un’ulteriore quota del 10%, per raggiungere il 40% del totale dei LSU impegnati direttamente.

Sono esonerati da tale ulteriore obbligo i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Ai fini del calcolo della percentuale di stabilizzazione, la platea di riferimento è quella dei LSU al 30 aprile 2001, dalla quale vanno sottratti:

  • i lavoratori cancellati per rifiuto alla stabilizzazione con categoria contrattuale uguale o immediatamente inferiore a quella di utilizzo;
  • i lavoratori trasferiti con convenzione, che vengono conteggiati presso l’ente ospitante.

Rientrano nella percentuale di stabilizzazione, ai soli fini della prosecuzione delle attività, anche le assunzioni effettuate da terzi o con programmi straordinari, il ricorso al lavoro autonomo e il pensionamento.

Regole per gli enti sotto la soglia di stabilizzazione e per le amministrazioni commissariate

Gli enti utilizzatori che, alla data del 30 giugno 2002, non avevano raggiunto il 30% di stabilizzazione possono proseguire nelle attività solo dalla data in cui raggiungono tale soglia e se assumono l’impegno a stabilizzare un ulteriore 10% entro il 31 dicembre 2002.

Le amministrazioni sottoposte a gestione commissariale che beneficiavano della deroga prevista dalla legge regionale n. 14/2002 possono proseguire nelle attività purché si impegnino a stabilizzare il 10% entro il 31 dicembre 2002.

Copertura degli assegni per i lavoratori anziani

Dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, per i soggetti che rientrano nella disciplina del decreto legislativo n. 81/2000 e che abbiano compiuto il 50° anno di età al 31 dicembre 2000, in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l’assegno per prestazioni socialmente utili e l’assegno per nucleo familiare, nella misura del 100%, sono posti a totale carico del Fondo per l’occupazione.

Riserva di assunzioni nell’ambito della programmazione negoziata e della legge n. 488/1992

Le imprese che utilizzano risorse della programmazione negoziata secondo la delibera CIPE del 21 marzo 1997, e/o che si avvalgono dei finanziamenti previsti dalla legge n. 488/1992, possono riservare fino al 5% delle assunzioni complessive ai lavoratori indicati dalla normativa regionale di riferimento.

Finanziamento e copertura degli oneri

Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge e della precedente disciplina regionale sono finanziati per l’anno 2002 con le disponibilità iscritte nel bilancio di previsione 2002 alla U.P.B. 0412.3, integrate dalla somma di euro 13.977.839,94 derivante dalla convenzione n. 2289 del 10 giugno 2002 con il Ministero del Welfare, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Le misure principali hanno tuttavia efficacia limitata a periodi specifici del 2002 e, per alcune stabilizzazioni richieste, fino al 30 giugno 2003.

Obsolescenza della disciplina

La disciplina ha carattere eminentemente transitorio e legato a una fase ormai conclusa di gestione dei LSU, con termini scaduti nel 2002 e nel 2003. Risulta quindi oggi sostanzialmente superata e priva di concreta applicazione operativa.

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