L.R. Liguria 36/2000
Norme in materia di associazioni allevatori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nella Regione indicata, contributi alle associazioni allevatori riconosciute per libri genealogici, controlli funzionali e iniziative zootecniche. Le domande vanno presentate ogni anno entro il 31 gennaio con il programma di attività; la Regione eroga un acconto dell’80% e il saldo dopo verifica. Per le iniziative zootecniche l’efficacia decorre solo dopo l’esito positivo della compatibilità UE.
Contributi regionali alle associazioni allevatori
Norme in materia di associazioni allevatori
La legge disciplina, per la Regione interessata, il sostegno finanziario alle associazioni degli allevatori riconosciute per attività zootecniche, tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali del bestiame. Il provvedimento definisce anche le modalità di accesso ai contributi, la ripartizione delle risorse e il regime transitorio per una parte degli interventi.
Finanziamento delle associazioni allevatori
La Regione può concedere, nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi alle associazioni tra gli allevatori riconosciute per:
- le spese relative alla tenuta dei libri genealogici del bestiame, fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile;
- i controlli funzionali, fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile, a titolo di anticipazione sul contributo statale per tali attività.
La spesa ammissibile è determinata in relazione:
- al numero dei capi controllati;
- al numero delle stalle;
- alla situazione ambientale e produttiva delle zone interessate.
Le somme assegnate dallo Stato alla Regione per queste attività confluiscono nel bilancio regionale. Se le anticipazioni regionali superano le somme statali assegnate, l’eccedenza resta a carico della Regione.
Svolgimento di iniziative zootecniche
La Regione può concedere, sempre nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile alle associazioni provinciali e regionale degli allevatori riconosciute per:
- iniziative zootecniche a carattere provinciale o interprovinciale;
- attività connesse all’applicazione di regolamenti dell’Unione europea.
Domande, istruttoria e liquidazione dei contributi
Per ottenere i contributi previsti per entrambe le tipologie di intervento, le associazioni provinciali e regionale fra gli allevatori devono presentare apposita domanda entro il 31 gennaio di ogni anno, allegando il programma delle attività da svolgere nell’anno stesso.
La Regione, sulla base dell’istruttoria delle domande:
- approva le iniziative;
- liquida un acconto pari all’80% del contributo;
- liquida il restante importo dopo la verifica dell’attività effettivamente svolta.
La Regione è inoltre incaricata di stabilire criteri e modalità per la concessione dei contributi.
Regime transitorio ed efficacia delle misure sulle iniziative zootecniche
Le disposizioni relative alle iniziative zootecniche producono effetti solo dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione europea, effettuato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione sui capitoli dedicati a:
- contributi alle associazioni degli allevatori per le attività relative a libri genealogici e controlli funzionali;
- spese per iniziative zootecniche a carattere provinciale o interprovinciale e per attività connesse ai regolamenti dell’Unione europea.
Per gli esercizi successivi la copertura è demandata alla legge di bilancio.
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