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Legge

L.R. Liguria 41/2000

Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 30 luglio 1999 n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997).

Normativa regionaleL.R. Liguria 41/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dispone una ulteriore proroga del termine previsto dall’art. 6, comma 2, della l.r. 20/1999 in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati. È una disciplina solo temporanea, riferita a un termine procedurale ormai scaduto; la legge risulta inoltre abrogata dalla l.r. 13/2013.

Ulteriore proroga del termine per l’autorizzazione e l’accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari

Ulteriore proroga del termine per autorizzazione e accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari

La legge regionale disciplina, per il solo territorio della Regione, una ulteriore proroga del termine previsto dalla normativa regionale del 1999 in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati, nel quadro del recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997.

Contenuto e finalità

L’intervento non introduce una disciplina organica nuova, ma si limita a differire un termine già stabilito dalla legge regionale 30 luglio 1999, n. 20. La finalità è consentire più tempo per l’adeguamento e per gli adempimenti connessi ai procedimenti di autorizzazione e accreditamento dei presidi interessati.

Ambito applicativo

La proroga riguarda esclusivamente:

  • i presidi sanitari pubblici e privati;
  • i presidi socio-sanitari pubblici e privati;
  • i procedimenti disciplinati dall’art. 6, comma 2, della l.r. 20/1999.

Limite temporale e attualità della norma

La legge ha natura chiaramente temporanea, perché interviene su un termine procedurale destinato a esaurire i propri effetti in un momento storico determinato. Inoltre, il testo segnala espressamente che la legge è stata abrogata dall’art. 2 della l.r. 14 maggio 2013, n. 13. Per questo motivo non presenta oggi un’utilità applicativa autonoma e va considerata obsoleta.

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