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Legge

L.R. Liguria 40/2000

Integrazione della legge regionale 30.12.1982 n. 53 (norme per la pubblicità dello stato patrimoniale tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti e di Istituti operanti nell'ambito della Regione Liguria).

Normativa regionaleL.R. Liguria 40/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge integra la L.R. Liguria 30 dicembre 1982, n. 53, aggiungendo un comma all’art. 9. Il testo fornito non specifica il contenuto della nuova previsione, ma si tratta di una modifica puntuale della disciplina sulla pubblicità dello stato patrimoniale tributario dei consiglieri regionali e degli amministratori di enti e istituti operanti nell’ambito regionale.

Integrazione delle norme sulla pubblicità dello stato patrimoniale tributario dei consiglieri regionali e degli amministratori di enti e istituti operanti in Liguria

Integrazione della disciplina sulla pubblicità dello stato patrimoniale tributario in Liguria

La legge regionale Liguria 23 novembre 2000, n. 40 interviene in modo puntuale sulla disciplina già dettata dalla L.R. 30 dicembre 1982, n. 53, relativa alla pubblicità dello stato patrimoniale tributario dei consiglieri regionali e degli amministratori di enti e istituti operanti nell’ambito della Regione Liguria. Il testo fornito contiene una sola modifica normativa, senza riportare il contenuto del nuovo comma aggiunto.

Oggetto della modifica

L’intervento normativo consiste nell’integrazione dell’articolo 9 della legge regionale del 1982 mediante l’aggiunta di un comma. Si tratta quindi di una modifica coordinata della disciplina esistente, che incide su un profilo specifico degli obblighi di pubblicità patrimoniale.

Ambito applicativo

La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Liguria e i soggetti già contemplati dalla legge regionale richiamata:

  • consiglieri regionali;
  • amministratori di enti e istituti operanti nell’ambito regionale.

Contenuto disponibile nel testo fornito

Nel testo consolidato trasmesso non è indicato il contenuto sostanziale del comma aggiunto all’art. 9. Di conseguenza, non è possibile ricostruire ulteriori obblighi, termini o modalità applicative oltre alla mera modifica normativa apportata.

Rilievo operativo

Per finalità applicative, l’atto va letto come una norma di integrazione della disciplina regionale sulla trasparenza patrimoniale, ma il contenuto concreto dell’obbligo non è desumibile dal solo estratto fornito.

Testo integrale

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