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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 297 del 09/05/2024

Provvedimento del 9 maggio 2024

Garante Privacy297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante accoglie in parte il reclamo di un interessato contro Google LLC, ordinando la rimozione da Google di due URL che rinviano a articoli giornalistici risalenti e già deindicizzati dall’editore, perché la loro reperibilità in associazione al solo nominativo dell’interessato determina un impatto sproporzionato sulla sua sfera giuridica. Il reclamo è invece respinto nella parte in cui chiedeva la rimozione anche usando una chiave di ricerca composta dal nome dell’interessato e dalla denominazione di una società, ritenuta non idonea da sola a identificare univocamente la persona. Il provvedimento richiama i criteri del diritto all’oblio elaborati dal WP29 e dall’EDPB e assegna a Google 20 giorni per eseguire la deindicizzazione, con obbligo di comunicare le iniziative adottate entro 30 giorni.

Google LLC: deindicizzazione di due URL dai risultati di ricerca associati al nome dell’interessato per diritto all’oblio

Google LLC: deindicizzazione di due URL dai risultati di ricerca associati al nome dell’interessato

Il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso sul reclamo presentato da un interessato nei confronti di Google LLC, relativo alla permanenza nei risultati di ricerca di due URL che rinviavano a articoli giornalistici risalenti e già deindicizzati dall’editore. Il procedimento riguarda l’esercizio del diritto all’oblio nei motori di ricerca e la valutazione del bilanciamento tra riservatezza e interesse pubblico all’informazione.

Fatto e origine del reclamo

Il reclamante, rappresentato da un difensore, ha chiesto a Google la rimozione dai risultati di ricerca di due URL associati al suo nominativo e alla società allo stesso riconducibile. I contenuti rinviavano a articoli pubblicati su La Repubblica.it e poi riprodotti in blog, relativi a vicende politico-elettorali e a notizie di carattere scandalistico concernenti altri soggetti.

Secondo il reclamante:

  • gli articoli erano risalenti nel tempo e già stati deindicizzati dall’editore a seguito di interpello preventivo;
  • egli non era mai stato coinvolto, né direttamente né indirettamente, nei fatti narrati;
  • la persistente reperibilità in rete, soprattutto tramite blog non più contattabili o gestiti da soggetti irreperibili o deceduti, lederebbe la sua identità personale e professionale.

Posizione di Google LLC

Google ha opposto il diniego alla richiesta, sostenendo che i contenuti avessero ancora un interesse pubblico in ragione della rilevanza professionale dell’interessato, imprenditore attivo nel settore del gas. Ha richiamato la presunta connessione degli articoli con rapporti tra il reclamante e soggetti politici campani, affermando che le informazioni consentirebbero ai potenziali clienti di conoscere possibili comportamenti pubblici o professionali impropri.

Google ha anche osservato che:

  • il diritto all’oblio non può essere invocato per ricerche effettuate tramite la denominazione sociale di un’azienda;
  • una denominazione commerciale non costituisce, di per sé, un dato personale idoneo a identificare univocamente la persona fisica interessata.

Valutazioni del Garante sul diritto all’oblio

L’Autorità ha richiamato i criteri elaborati dal WP29 nelle Linee guida del 26 novembre 2014 e dall’EDPB nelle Linee guida n. 5/2019 del 7 luglio 2020 per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca.

Nel caso concreto, il Garante ha valorizzato che:

  • gli articoli erano stati pubblicati nel 2010 e nel 2011;
  • i contenuti si riferivano a fatti di oltre dieci anni prima;
  • l’editore aveva già provveduto alla deindicizzazione;
  • non risultavano implicazioni giudiziarie o di altra natura in capo all’interessato, come confermato dai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotti;
  • la permanenza in rete dei contenuti, associata al nome dell’interessato, determinava un impatto sproporzionato sulla sua sfera giuridica.

Il Garante ha quindi ritenuto che non fosse ravvisabile un interesse pubblico attuale capace di giustificare la permanenza dei risultati di ricerca, anche perché la libertà di informazione non risultava compromessa dalla conservazione degli articoli nell’archivio dell’editore.

Distinzione tra ricerca per nome e ricerca con chiave composta

Un punto centrale del provvedimento è la distinzione tra:

  • risultati di ricerca reperibili in associazione al solo nominativo dell’interessato;
  • risultati reperibili tramite una chiave composta che unisce il nominativo a un’altra indicazione, nella specie la denominazione commerciale della società.

Sul primo profilo, il reclamo è stato ritenuto fondato. Sul secondo, è stato dichiarato infondato, poiché la denominazione commerciale non è stata considerata un elemento specificificativo della persona e non consente di applicare il diritto all’oblio oltre il perimetro dei risultati associati al nome dell’interessato.

Dispositivo e termini di adempimento

Il Garante, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR e dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR:

  • ha dichiarato il reclamo fondato nei confronti di Google LLC limitatamente ai risultati di ricerca associati al solo nominativo dell’interessato;
  • ha ingiunto a Google di rimuovere i due URL indicati nell’atto introduttivo entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento;
  • ha dichiarato infondato il reclamo per la parte relativa alla chiave di ricerca composta dal nome dell’interessato e dalla denominazione della società.

Inoltre, ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy, Google è stata invitata a comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate per dare esecuzione al provvedimento.

Rilievi sanzionatori e ulteriori effetti

Il provvedimento richiama che l’inosservanza dell’ingiunzione può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR. È inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ai sensi del regolamento del Garante n. 1/2019 e dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR.

L’Autorità precisa tuttavia che tale annotazione, trattandosi di misura adottata in base alle peculiarità del singolo caso, non potrà essere considerata in futuri procedimenti come precedente pertinente ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR.

Punti principali

Origine del procedimento e richieste del reclamante

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un imprenditore del settore del gas, che chiedeva la deindicizzazione di due URL associati al proprio nome e alla società a lui riconducibile. I contenuti rimandavano a articoli relativi a vicende politico-elettorali e a profili scandalistici di terzi, rispetto ai quali l’interessato sosteneva di non essere mai stato coinvolto, neppure indirettamente.

Posizione di Google LLC

Google ha negato la deindicizzazione sostenendo la persistenza di un interesse pubblico alla notizia, collegato alla presunta rilevanza professionale dell’interessato e ai suoi rapporti con esponenti politici campani. Ha inoltre affermato che il diritto all’oblio non può estendersi alla ricerca effettuata tramite la denominazione di una società, non trattandosi di dato personale.

Valutazione del Garante sul diritto all’oblio

L’Autorità ha ritenuto decisivi il tempo trascorso, l’assenza di evidenze di implicazioni giudiziarie a carico dell’interessato e il fatto che gli articoli fossero già stati deindicizzati dall’editore. La persistente reperibilità nei blog ha creato, secondo il Garante, un impatto sproporzionato sulla sfera dell’interessato, non bilanciato da un interesse pubblico attuale. Sono richiamate le Linee guida WP29 del 26 novembre 2014 e le Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020.

Esito distinto per il nome dell’interessato e per la chiave di ricerca aggiuntiva

Il reclamo è stato accolto limitatamente ai risultati reperibili in associazione al solo nominativo dell’interessato: il Garante ha ingiunto a Google la rimozione dei due URL. È stato invece dichiarato infondato il profilo relativo alla ricerca effettuata con il criterio composto dal nome dell’interessato e dalla denominazione commerciale della società, poiché tale denominazione non è un elemento specificificativo della persona e non consente di estendere il diritto all’oblio.

Adempimenti e conseguenze

Google deve rimuovere gli URL entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento e comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate. Il Garante richiama la possibile applicazione della sanzione ex art. 83, par. 5, lett. e), GDPR in caso di inosservanza e dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, precisando però che tale annotazione non varrà come precedente pertinente ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in futuri procedimenti.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatomotori di ricerca e diritto all'obliopubblica amministrazione

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