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Sentenza

Sentenza n. 5866/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del T.A.R. n. 1489 del 2 marzo 2026 e n. 1498 del 2 marzo 2026;

Giustizia amministrativa202604405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’obbligo di pagare le spese liquidate in favore del ricorrente dalle sentenze del TAR Campania n. 1489 e n. 1498 del 2 marzo 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del TAR Campania n. 1489 e n. 1498 del 2 marzo 2026, che avevano condannato il Ministero al pagamento, rispettivamente, di euro 1.200,00 ed euro 1.500,00, oltre accessori di legge, in suo favore quale avvocato dichiaratosi antistatario delle spese. Ha dedotto che, nonostante la notificazione delle sentenze e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva adempiuto. Ha chiesto l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che le sentenze erano passate in giudicato, che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni e che non era stata fornita prova dell’adempimento. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente quanto dovuto in base ai titoli, oltre accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi, dovendosi adottare le iniziative necessarie, comprese le variazioni di bilancio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.

    Le sentenze del T.A.R. (della cui ottemperanza si tratta) sono, infatti, passata in giudicato (cfr. attestazione in atti della segreteria) e risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

    L’azione di ottemperanza è ammissibile per dare attuazione alle sentenze amministrative passate in giudicato; nel caso concreto, il giudicato e il decorso del termine dilatorio hanno integrato le condizioni per l’esercizio dell’azione.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Per il caso di inutile decorso del termine sopra assegnato, deve essere nominato sin d'ora un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato all’amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le sentenze del T.A.R. (della cui ottemperanza si tratta) sono, infatti, passata in giudicato (cfr. attestazione in atti della segreteria) e risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

    Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso prima che possa procedersi all’esecuzione forzata; nel caso esaminato, il suo inutile decorso è stato considerato insieme al passaggio in giudicato ai fini dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza amministrativa presuppone, nel caso di titolo passato in giudicato, la prova del giudicato e l’inadempimento dell’amministrazione; per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve inoltre essere decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Quando l’amministrazione non prova di avere adempiuto al titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può ordinarne l’esecuzione integrale entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento, fissando anche il termine per l’intervento sostitutivo.
  • L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non giustificano l’inadempimento del giudicato: l’organo incaricato dell’esecuzione deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento, comprese le opportune variazioni di bilancio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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