Messaggio numero 158 del 15-10-2001
Tra le aziende destinatarie dell’obbligo di finanziamento del "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa" istituito con il decreto interministeriale 28 settembre 2000, n. 351 non rientrano le "Agenzie di assicurazione" in senso proprio, che costituiscono soggetti giuridici distinti dalle imprese di assicurazione e non mere filiali delle stesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che il finanziamento del Fondo di solidarietà istituito dal d.m. 28 settembre 2000, n. 351 grava sulle sole imprese di assicurazione operanti in Italia e non sulle agenzie di assicurazione in senso proprio. Viene inoltre precisata la distinzione tra filiali di imprese di assicurazione, tenute alla contribuzione, e agenzie di assicurazione, escluse dall'obbligo, indipendentemente dal codice statistico contributivo comune.
chiarimenti sull'obbligo di contribuzione al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese di assicurazione in LCA
Chiarimenti sull’obbligo di contribuzione al Fondo di solidarietà
Il documento fornisce precisazioni sull’individuazione dei soggetti tenuti a contribuire al finanziamento del �Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa", istituito dal decreto interministeriale 28 settembre 2000, n. 351. Il chiarimento nasce dal dubbio se l’obbligo debba gravare anche sulle agenzie di assicurazione oppure esclusivamente sulle imprese di assicurazione.
Quadro normativo e richiami di prassi
La disciplina del Fondo era già stata illustrata con:
- circolare n. 124 del 14 giugno 2001;
- circolare n. 170 del 7 settembre 2001.
In particolare, il punto 2 della circolare n. 170 chiarisce che, ai sensi dell’art. 10 del decreto interministeriale n. 351/2000, il finanziamento del Fondo grava sulle "imprese di assicurazione operanti in Italia comunque denominate, indipendentemente dal ramo assicurativo esercitato".
Soggetti tenuti al finanziamento
Il documento precisa che la locuzione "impresa di assicurazione" va intesa in senso proprio, cioè come soggetto che esercita direttamente l’attività assicurativa.
Ne consegue che sono tenute al finanziamento del Fondo:
- le imprese di assicurazione operanti in Italia, comunque denominate;
- le filiali delle imprese di assicurazione, considerate articolazioni organizzative della medesima impresa.
Per queste ultime, l’impresa di assicurazione è tenuta a versare il contributo secondo le modalità già indicate nelle circolari richiamate.
Soggetti esclusi dall’obbligo
Sono invece escluse dall’obbligo di contribuzione le agenzie di assicurazione in senso proprio, cioè i soggetti che, in base a un contratto di agenzia stipulato ai sensi degli artt. 1742 e seguenti del codice civile, promuovono la conclusione di contratti per conto delle imprese assicurative in una zona determinata.
Il documento sottolinea che tali agenzie:
- sono imprenditori distinti rispetto alle imprese di assicurazione;
- svolgono un’attività collegata ma distinta da quella assicurativa;
- non sono soggette all’autorizzazione ISVAP;
- non comportano obblighi di finanziamento del Fondo.
Distinzione tra filiali e agenzie
Le Sedi devono distinguere con attenzione tra:
- "filiali delle imprese di assicurazione": anche quando siano denominate nel rapporto con l’utenza come "agenzie", restano parte dell’unica impresa di assicurazione e quindi soggette a contribuzione;
- "agenzie di assicurazione" in senso proprio: soggetti autonomi, non obbligati al versamento.
Le filiali delle imprese di assicurazione sono soggette ad autorizzazione ISVAP oppure, se aventi sede in uno Stato estero dell’Unione Europea, risultano inserite in uno speciale elenco periodicamente aggiornato dallo stesso ISVAP.
Irrilevanza del codice statistico contributivo
La distinzione sopra indicata vale indipendentemente dal fatto che sia le imprese di assicurazione sia le agenzie di assicurazione in senso proprio siano previdenzialmente classificate con il medesimo codice statistico contributivo, indicato come "6.02.02".
Il documento richiama a tal fine il manuale di classificazione allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996, con riferimento alla voce "agenti e sub-agenti di assicurazione".
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