Messaggio numero 848 del 16-10-2001
Gli arretrati retributivi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 3.7.2001 sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e di integrazione salariale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento trasmette le modalità di pagamento dell'una tantum di lire 420.000 lorde spettante ai lavoratori in forza al 3 luglio 2001, da erogarsi in due rate tra luglio e novembre 2001, con regole specifiche per assenze, cessazione del rapporto e trattamenti di integrazione salariale.
Modalità di erogazione dell'una tantum prevista dall'accordo 3.7.2001 UNIONMECCANICA-CONFAPI e FIM-FIOM-UILM
Modalità di erogazione dell'una tantum prevista dall'accordo del 3 luglio 2001
Il documento integra la precedente circolare n. 179 del 10.10.2001 e trasmette l’allegato 2 al verbale di accordo stipulato il 3.7.2001 tra UNIONMECCANICA-CONFAPI e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL. L’allegato disciplina le modalità di corresponsione dell’"una tantum" riconosciuta ai lavoratori in forza alla data dell’accordo.
Beneficiari e presupposto temporale
L’erogazione spetta ai lavoratori che risultavano in forza alla data del 3 luglio 2001. L’importo è determinato in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2001.
Importo e criteri di calcolo
L’"una tantum" è fissata in lire 420.000 lorde complessive, suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel semestre 1° gennaio - 30 giugno 2001. Ai fini del calcolo, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.
Il documento precisa inoltre che:
- l’importo è stato quantificato tenendo conto anche dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale;
- l’importo è quindi comprensivo di tali effetti;
- in attuazione dell’art. 2120, secondo comma, del codice civile, l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Modalità e tempi di erogazione
L’importo complessivo verrà corrisposto in due rate uguali:
- lire 210.000 lorde con la retribuzione del mese di luglio 2001;
- lire 210.000 lorde con la retribuzione del mese di novembre 2001.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’importo residuo o complessivo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Assenze e periodi utili ai fini dell’una tantum
Ai fini della determinazione dell’importo spettante, sono considerate utili le giornate di assenza dal lavoro per:
- malattia;
- infortunio;
- gravidanza e puerperio;
- congedo matrimoniale.
Tali assenze sono considerate nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001 quando siano intervenute con pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e di integrazione a carico delle aziende.
Lavoratori in Cassa integrazione o in solidarietà
Per i lavoratori che nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001 abbiano fruito di:
- trattamento di Cassa integrazione guadagni;
- riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà;
- altre prestazioni economiche previdenziali,
l’importo dell’una tantum è corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 15 ott 2001Messaggio numero 158 del 15-10-2001
- Messaggio · 28 set 2001Messaggio numero 17 del 28-9-2001
- Messaggio · 27 set 2001Messaggio numero 151 del 27-9-2001
- Messaggio · 10 set 2001Messaggio numero 15 del 10-9-2001
- Messaggio · 7 set 2001Messaggio numero 229 del 7-9-2001
- Messaggio · 7 set 2001Messaggio numero 230 del 7-9-2001
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →