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Messaggio

Messaggio numero 848 del 16-10-2001

Gli arretrati retributivi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 3.7.2001 sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e di integrazione salariale.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento trasmette le modalità di pagamento dell'una tantum di lire 420.000 lorde spettante ai lavoratori in forza al 3 luglio 2001, da erogarsi in due rate tra luglio e novembre 2001, con regole specifiche per assenze, cessazione del rapporto e trattamenti di integrazione salariale.

Modalità di erogazione dell'una tantum prevista dall'accordo 3.7.2001 UNIONMECCANICA-CONFAPI e FIM-FIOM-UILM

Modalità di erogazione dell'una tantum prevista dall'accordo del 3 luglio 2001

Il documento integra la precedente circolare n. 179 del 10.10.2001 e trasmette l’allegato 2 al verbale di accordo stipulato il 3.7.2001 tra UNIONMECCANICA-CONFAPI e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL. L’allegato disciplina le modalità di corresponsione dell’"una tantum" riconosciuta ai lavoratori in forza alla data dell’accordo.

Beneficiari e presupposto temporale

L’erogazione spetta ai lavoratori che risultavano in forza alla data del 3 luglio 2001. L’importo è determinato in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2001.

Importo e criteri di calcolo

L’"una tantum" è fissata in lire 420.000 lorde complessive, suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel semestre 1° gennaio - 30 giugno 2001. Ai fini del calcolo, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

Il documento precisa inoltre che:

  • l’importo è stato quantificato tenendo conto anche dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale;
  • l’importo è quindi comprensivo di tali effetti;
  • in attuazione dell’art. 2120, secondo comma, del codice civile, l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Modalità e tempi di erogazione

L’importo complessivo verrà corrisposto in due rate uguali:

  • lire 210.000 lorde con la retribuzione del mese di luglio 2001;
  • lire 210.000 lorde con la retribuzione del mese di novembre 2001.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’importo residuo o complessivo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.

Assenze e periodi utili ai fini dell’una tantum

Ai fini della determinazione dell’importo spettante, sono considerate utili le giornate di assenza dal lavoro per:

  • malattia;
  • infortunio;
  • gravidanza e puerperio;
  • congedo matrimoniale.

Tali assenze sono considerate nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001 quando siano intervenute con pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e di integrazione a carico delle aziende.

Lavoratori in Cassa integrazione o in solidarietà

Per i lavoratori che nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001 abbiano fruito di:

  • trattamento di Cassa integrazione guadagni;
  • riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà;
  • altre prestazioni economiche previdenziali,

l’importo dell’una tantum è corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

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