Circolare INAIL n. 67 del 05 ottobre 1984
Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo e per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dallazione dei raggi x e delle sostenze radioattive con decorren
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’entrata in vigore, dal 1° luglio 1984, dei nuovi valori retributivi e degli importi delle principali prestazioni economiche INAIL per i settori industriale e agricolo, nonché per i medici colpiti da malattie e lesioni da raggi X e sostanze radioattive. Indica i nuovi minimi e massimi retributivi, le misure dell’indennità giornaliera agricola, dell’assegno per assistenza personale continuativa, dell’assegno una tantum in caso di morte e degli assegni continuativi mensili, oltre ai criteri di riliquidazione delle rendite in corso di godimento. La circolare disciplina inoltre gli adempimenti delle strutture operative, la rateazione, la comunicazione agli interessati, la stampa dei moduli e gli effetti sulle azioni di surroga e regresso.
Rivalutazione annuale delle prestazioni INAIL dal 1° luglio 1984 per settori industriale, agricolo e medici radiologi
Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche INAIL dal 1° luglio 1984
La circolare disciplina la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industriale e agricolo, nonché delle rendite spettanti ai medici colpiti da malattie e lesioni causate da raggi X e sostanze radioattive. Le nuove misure decorrono dal 1° luglio 1984 e sostituiscono quelle già indicate nelle precedenti circolari richiamate nel testo.
Quadro normativo e decreti ministeriali richiamati
La circolare dà atto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali del 25 luglio 1984, adottati in attuazione degli articoli 116 e 234 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e dell’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251. I decreti fissano:
- le nuove misure della retribuzione annua convenzionale per il settore agricolo;
- i nuovi limiti minimo e massimo della retribuzione annua per il settore industriale;
- la retribuzione annua base per la liquidazione delle rendite ai medici radiologi.
Per il settore agricolo il decreto disciplina anche le misure dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, limitatamente agli infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 1976, per i quali continua a operare la disciplina transitoria richiamata nella circolare.
Settore industriale: minimi, massimi e coefficienti di riliquidazione
Per il settore industriale, dal 1° luglio 1984 al 30 giugno 1985, sono stabiliti:
- retribuzione annua minima: L. 8.631.000;
- retribuzione annua massima: L. 16.030.000.
Ai fini della riliquidazione delle rendite in corso di godimento, il decreto del 25 luglio 1984 indica i coefficienti di variazione delle basi retributive:
- anni 1982 e precedenti: 1,1393;
- anno 1983 e primo semestre 1984: 1,0000.
La circolare precisa che, per il settore industriale, le rendite liquidate su retribuzioni effettive dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 1984 devono essere ricalcolate sulle retribuzioni rivalutate entro i nuovi limiti minimo e massimo. Sono richiamati, in particolare, i casi dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti e autonomi e degli artigiani, per i quali si precisa il criterio di assimilazione o di provvisorio ricalcolo sul minimale industriale.
Settore agricolo: indennità temporanea, retribuzione convenzionale e criteri applicativi
Per il settore agricolo, la circolare riporta i valori fissati per le prestazioni relative agli eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1976:
- fino al 90° giorno: L. 14.760 per età non superiore ai 16 anni; L. 25.990 per età superiore ai 16 anni;
- dopo il 90° giorno, anche non continuativo: L. 19.380 per età non superiore ai 16 anni; L. 33.290 per età superiore ai 16 anni.
La circolare chiarisce che tali misure riguardano soltanto i casi di ricaduta per infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 1976, essendo venuta meno la norma transitoria dell’art. 2, comma 2, della legge n. 37/1977.
Per alcune categorie di lavoratori agricoli sono ribaditi i criteri di liquidazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta:
- lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato: indennità calcolata sulla retribuzione giornaliera fissata annualmente per provincia con decreto ministeriale ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488;
- lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato per eventi dal 1° gennaio 1982: indennità calcolata sulla retribuzione effettiva ai sensi della legge 54/1982, salvo il limite minimo di L. 25.680;
- lavoratori agricoli di cui all’art. 205, lettera b), del Testo Unico, per eventi dal 1° gennaio 1982: indennità calcolata sulla retribuzione giornaliera prevista per gli "specializzati" fissata annualmente per provincia.
La retribuzione annua convenzionale per il calcolo delle rendite è fissata in L. 13.770.000. La stessa retribuzione si applica ai lavoratori agricoli autonomi e subordinati infortunatisi in attività previste dall’art. 209 del Testo Unico. Inoltre, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato infortunatisi dal 1° gennaio 1982, le rendite sono calcolate sulla retribuzione effettiva compresa entro i limiti del settore industriale.
Assegni accessori: assistenza personale continuativa e assegno una tantum
Dal 1° luglio 1984 l’assegno per assistenza personale continuativa, previsto dagli artt. 76 e 218 del Testo Unico, è rivalutato a L. 285.000 mensili.
Sempre dal 1° luglio 1984, l’assegno una tantum in caso di morte, previsto dagli artt. 7 e 8 della legge n. 251/1982 e dagli artt. 85 e 233 del Testo Unico, è fissato in L. 1.139.000.
Medici colpiti da raggi X e sostanze radioattive
Per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e per i loro superstiti, la retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite è fissata in L. 22.573.000. L’assegno ai superstiti è rapportato a tale importo secondo le percentuali previste dall’art. 85 del Testo Unico:
- un terzo della retribuzione nel caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di legge;
- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- un sesto negli altri casi previsti dalla norma.
Studenti e alunni
In conseguenza della variazione delle retribuzioni minima e massima del settore industriale, le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1° luglio 1984 sulle seguenti retribuzioni convenzionali:
- L. 8.631.000 per alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e comunque fino ai 15 anni compiuti;
- L. 9.086.700 per alunni e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e comunque dai 16 ai 21 anni compiuti;
- L. 9.844.300 per studenti universitari e degli istituti di istruzione superiore e comunque dal 21° anno di età in poi.
Riliquidazione delle rendite in corso di godimento
La circolare dedica un’ampia parte ai criteri di riliquidazione delle rendite in corso di godimento al 1° luglio 1984, richiamando l’allegato n. 4.
Per la gestione industriale:
- le rendite liquidate su retribuzioni effettive sono ricalcolate sulle retribuzioni rivalutate entro i nuovi limiti;
- le rendite liquidate su retribuzioni convenzionali devono essere ricalcolate sulle retribuzioni in vigore al 30 giugno 1984, purché abbiano subito un incremento non inferiore al 5% rispetto al 30 giugno 1983;
- se non vi sono variazioni retributive, o queste non risultano acquisite a livello nazionale, la rendita si determina sul minimale di L. 8.631.000, oppure, se superiore, sul salario convenzionale entro il massimale di L. 16.030.000.
La circolare richiama poi varie categorie particolari, tra cui i lavoratori portuali, gli allievi dei corsi di istruzione professionale, gli studenti di scuole non statali, gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole, i lavoratori domestici e familiari, tutti da riliquidare secondo criteri specifici o entro i nuovi limiti retributivi.
Per la gestione agricola:
- tutte le rendite in corso di godimento al 1° luglio 1984 sono riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di L. 13.770.000;
- la stessa retribuzione vale per le rendite dei lavoratori agricoli infortunatisi in attività previste dall’art. 209 del Testo Unico;
- per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato infortunatisi dal 1° gennaio 1982, la riliquidazione avviene in base al coefficiente industriale, entro i nuovi limiti retributivi.
Casi particolari e gestione per conto dello Stato
La circolare elenca numerose ipotesi di riliquidazione per la gestione per conto dello Stato e per prestazioni speciali, tra cui:
- ex assicurati presso istituti dell’ex Impero Austro-Ungarico;
- cittadini italiani indennizzati per eventi avvenuti in territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica Federale di Germania;
- infortunati addetti alla bonifica dei campi minati, con rendite raddoppiate ai sensi del D.L.L. 12 aprile 1946, n. 320;
- studenti di scuole o istituti di istruzione statale;
- detenuti, internati e minori sottoposti a misure rieducative occupati in lavorazioni condotte dallo Stato;
- cittadini italiani infortunatisi nei territori ex italiani ceduti alla Jugoslavia e nella zona "B" del Territorio libero di Trieste;
- persone colpite dalla catastrofe del Vajont;
- cittadini colpiti da terremoti e calamità naturali in Sicilia, Friuli, Campania e Basilicata;
- personale sanitario degli istituti di prevenzione e pena non appartenente ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria;
- cittadini italiani che hanno lavorato in Libia o in Romania;
- lavoratori italiani che hanno contratto silicosi nelle miniere del Belgio.
Per tali casi la circolare precisa, di volta in volta, se la riliquidazione debba avvenire sul nuovo minimale industriale di L. 8.631.000, sulla retribuzione agricola di L. 13.770.000, sul massimale industriale di L. 16.030.000 o su retribuzioni effettive rivalutate.
Assegni continuativi mensili
Ai sensi dell’art. 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite a decorrere dal 1° luglio 1984. Gli importi indicati sono:
- inabilità dal 50 al 59%: L. 160.100 per il settore industriale, L. 210.900 per il settore agricolo;
- inabilità dal 69 al 79%: L. 224.100 per il settore industriale, L. 295.300 per il settore agricolo;
- inabilità dall’80% all’89%: L. 416.100 per il settore industriale, L. 506.200 per il settore agricolo;
- inabilità dal 90% al 100%: L. 640.100 per il settore industriale, L. 716.900 per il settore agricolo.
L’adeguamento è effettuato direttamente dalla Direzione generale - Servizio meccanizzazione.
Rateazione delle rendite, comunicazione e moduli
La rateazione delle rendite resta confermata come segue:
- pagamento bimestrale per le rendite per inabilità permanente fino a L. 1.300.000 annue;
- pagamento mensile per le rendite per inabilità permanente superiori a L. 1.300.000 annue;
- pagamento mensile per le rendite ai superstiti, qualunque sia l’importo.
Può essere autorizzato, caso per caso, un diverso frazionamento, su richiesta motivata del titolare. In tal caso il pagamento dei ratei è gestito direttamente dalle unità periferiche, con sospensione del caso dall’archivio magnetico centrale delle rendite.
La comunicazione agli interessati del provvedimento di riliquidazione avviene contestualmente al pagamento del rateo rivalutato e del conguaglio, tramite i modelli 170/I-mecc. e 171/I-mecc. I modelli 150/I-mecc. e 151/I-mecc. sono sostituiti da tabulati che il Servizio meccanizzazione invierà agli Ispettorati regionali; per le unità operative avviate con il N.S.I. sono previste stampe specifiche delle schede, con prosecuzione della stampa per ogni variazione anagrafico-contabile.
Azione di surroga e regresso
In relazione alla cadenza annuale della rivalutazione, la circolare stabilisce che, per consentire richieste giudiziali e stragiudiziali più tempestive di rimborso dei valori capitali nelle azioni di surroga e di regresso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi sono riferiti al 1° luglio anziché al 1° gennaio. Le unità operative devono pertanto conteggiare i ratei sino al 30 giugno. Ove possibile, le Avvocature competenti devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per aggiornare le conclusioni già formulate.
Punti principali
Nuovi valori retributivi e decorrenza
Dal 1° luglio 1984 si applicano i nuovi valori fissati dai decreti ministeriali del 25 luglio 1984, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali nn. 256, 258 e 270. Le nuove misure sostituiscono quelle richiamate nelle circolari n. 54/1983 e n. 37/1984 e valgono per la prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per le rendite ai superstiti.
Settore industriale
Per il settore industriale il decreto stabilisce, per il periodo 1° luglio 1984 - 30 giugno 1985, la retribuzione annua minima di L. 8.631.000 e la retribuzione annua massima di L. 16.030.000 ai fini del calcolo delle rendite. Ai fini della riliquidazione delle rendite in corso, i coefficienti sono 1,1393 per gli anni 1982 e precedenti e 1,0000 per l’anno 1983 e il primo semestre 1984.
Settore agricolo: indennità temporanea e retribuzione convenzionale
Per gli infortuni avvenuti o le malattie professionali manifestatesi entro il 31 dicembre 1976, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta è fissata in L. 25.990 per i lavoratori sopra i 16 anni e in L. 14.760 per quelli fino a 16 anni; dopo il 90° giorno, rispettivamente, in L. 33.290 e L. 19.380. La retribuzione annua convenzionale per il calcolo delle rendite agricole è pari a L. 13.770.000 e si applica anche ai lavoratori agricoli autonomi e subordinati infortunatisi in attività previste dall’art. 209 del T.U.
Medici radiologi e studenti
Per i medici colpiti da malattie e lesioni da raggi X e sostanze radioattive la retribuzione annua base è fissata in L. 22.573.000; l’assegno ai superstiti è commisurato a tale importo secondo le percentuali previste dall’art. 85 del T.U. Per gli alunni e studenti, le retribuzioni convenzionali dal 1° luglio 1984 sono: L. 8.631.000 fino a 15 anni compiuti, L. 9.086.700 dai 16 ai 21 anni compiuti, L. 9.844.300 per università e istituti di istruzione superiore.
Assegni accessori e rateazione
L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato a L. 285.000 mensili; l’assegno una tantum in caso di morte è fissato in L. 1.139.000. Restano confermate le regole di rateazione: pagamento bimestrale per rendite per inabilità permanente fino a L. 1.300.000 annue, mensile oltre tale soglia e per le rendite ai superstiti; è possibile un diverso frazionamento su richiesta motivata dell’interessato.
Riliquidazione delle rendite in corso di godimento
Le rendite in corso di godimento al 1° luglio 1984 sono riliquidate secondo i criteri dell’allegato 4. La Direzione generale - Servizio meccanizzazione provvede direttamente alla maggior parte dei casi; restano alle unità operative le rendite escluse dalla gestione meccanizzata, gli assegni continuativi mensili ai superstiti da adeguare ex art. 11 della legge n. 251/1982 e alcune prestazioni segnalate con tabulati particolari. Per le rendite unificate deve essere nuovamente effettuata la scelta della retribuzione più favorevole ai sensi dell’art. 80 del T.U.
Adempimenti operativi e comunicazioni
Per i casi di integrazione rendita non segnalati per il rateo di ottobre, il pagamento deve tenere conto dell’importo rivalutato. La comunicazione agli interessati del provvedimento di riliquidazione avviene contestualmente al pagamento del rateo rivalutato e del conguaglio tramite i modelli 170/I-mecc. e 171/I-mecc. I modelli 150/I-mecc. e 151/I-mecc. sono sostituiti da tabulati inviati agli Ispettorati regionali, con ulteriori istruzioni per le unità operative avviate con il N.S.I.
Surroga, regresso e aggiornamento dei valori capitali
Per le azioni di surroga e regresso il valore capitale e il montante dei ratei pregressi sono riferiti al 1° luglio anziché al 1° gennaio, in coerenza con la rivalutazione annuale. Le unità operative devono conteggiare i ratei sino al 30 giugno e le Avvocature, ove possibile, devono chiedere il rinvio delle cause per aggiornare le conclusioni già formulate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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